Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34177 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34177 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERDA il 28/08/1966
avverso la sentenza del 25/01/2024 del TRIBUNALE di TERMINI RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato quanto alla confisca;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Termini Imerese, giudicando in sede di rinvio a segu dell’annullamento parziale (Sez. 5, n. 17854 del 24/01/2023) della sentenz applicazione della pena pronunciata nei confronti di NOME COGNOME in data 22 marzo 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Termi Imerese, confermava la confisca della somma di euro 18.000, precisando che l somma sequestrata doveva considerarsi il profitto delle reiterate cessio sostanza stupefacente contestate al capo 4).
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché il vincolo di pertinen tra la somma e l’attività illecita è stato affermato sulla base di mere conge in contrasto con le risultanze processuali.
In particolare, l’acquirente delle piccole quantità di droga leggera del c ha sempre dichiarato di avere effettuato gli acquisti, con cadenza mensile provvedere alle proprie piccole necessità, versando piccole somme di denaro.
Del resto, non può ipotizzarsi la pertinenzialità con il reato di coltivaz stupefacenti, contestato al capo 2), né con quello di detenzione contestato, al 1), poiché per entrambi manca un profitto.
D’altra parte, il fondamento della confisca non può essere individuato in attività di cessione diversa da quella accertata nel procedimento (S n.5500/2024), eventualmente ipotizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La sentenza di annullamento aveva stigmatizzato che il provvedimento d confisca emesso in sede di patteggiamento era del tutto privo di motivazion aveva invitato il giudice di rinvio a colmare il vizio rilevato.
La giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento alle sentenze applicazione pena ex art.444 cod. proc. pen., è orientata in termini restri ordine alla possibilità di sottoporre a confisca le somme di denaro seques unitamente allo stupefacente, anche a fronte di cessioni dello stesso, accerta medesimo procedimento: «non sono confiscabili le somme che costituiscono il
ricavato di diverse non contestate cessioni di droga o sono destinate ad ulte acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né c
“strumento”, né quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato» (Sez
17/10/2017, COGNOME Rv. 272204).
2.1. Nel caso in esame, il giudice del rinvio non ha dato conto delle ragion le quali dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specif
reato del capo 4), che riguarda periodiche piccole cessioni di droga per personale che, come è evidente, non possono condurre alla cospicua somma di
euro 18.000.
Il provvedimento è apodittico e non trova appiglio negli atti processuali.
2.2. D’altro canto, in alternativa, potrebbe prospettarsi una eventuale con per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., in relazione alla quale, tuttavia,
essere illustrati e accertati ì presupposti applicativi.
Su questo aspetto il giudice non speso alcuna parola, né compiu accertamenti.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio sulla confisca perc il giudice di rinvio, nella piena libertà delle proprie motivate determin provveda a sanare i rilevati vizi motivazionali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla confisca del denaro, co rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese – Ufficio GIP, in dive persona fisica.
Così deciso il 15 luglio 2024.