Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20266 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20266 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2022 del TRIBUNALE di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento disponeva, ai sensi dell’art. 444 cod. Proc. pen., l’applicazione della pena nei riguardi di COGNOME, in relazione a reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, oltre che per il delitto di cui all’art. 650 cod. pen. Con la medesima pronuncia disponeva la confisca del denaro sequestrato all’imputato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice disposto la confisca della somma di denaro in sequestro senza richiamare alcuna fondata ragione dimostrativa del collegamento tra il denaro e il reato, così violando i presupposti normativi per disporre la misura. Deduceva inoltre che la sinteticità della motivazione propria della sentenza di patteggiamento non poteva comunque estendersi anche alla motivazione circa l’applicazione della misura di sicurezza della confisca.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
In ordine al requisito motivazionale in ordine alla disposta confisca nella sentenza di patteggiamento, COGNOME deve COGNOME essere ribadito COGNOME il principio COGNOME affermato COGNOME da questa COGNOME Corte, secondo COGNOME il quale COGNOME l’obbligo COGNOME di motivazione COGNOME del giudice in relazione COGNOME alla confisca COGNOME diretta COGNOME del COGNOME profitto COGNOME del COGNOME reato COGNOME deve essere COGNOME para metrato COGNOME alia particolare COGNOME natura COGNOME della COGNOME sentenza, rispetto COGNOME alla COGNOME quale COGNOME – pur COGNOME non COGNOME potendo COGNOME ridursi COGNOME il compito COGNOME del giudice COGNOME a una funzione COGNOME di semplice COGNOME presa d’atto COGNOME del patto concluso tra le parti COGNOME – lo COGNOME sviluppo COGNOME argomentativo COGNOME della COGNOME decisione necessariamente COGNOME correlato all’atto COGNOME negoziale COGNOME con COGNOME cui COGNOME l’imputato dispensa COGNOME l’accusa COGNOME dall’onere COGNOME dl COGNOME provare COGNOME fatti dedotti nell’imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Rv. 276574, Sez 2., n.13915 del 5/4/2022, Rv.283081). Deve trattarsi, dunque, di un requisito motivazionale di minore ampiezza che, nel caso in esame, appare rispettato. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanz stupefacenti, può infatti procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita di cessione contestata (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. del 17/10/2017, Rv. 272204). Va precisato, al riguardo, che nei casi non di mera detenzione, ma di cessione (quale è quello in esame) è sempre consentita
la confisca del denaro ai sensi dell’art. 240 cod. pen., nonché ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 – 01) .
Nel caso di specie, è stato invero precisato che il denaro costituisce “provento dell’attività illecita contestata al prevenuto”. Nel corpo motivazionale sono elencati gli elementi di prova raccolti in ordine ai diversi fatti di spaccio, evidenziandosi che l’imputato era dedito alla cessione di stupefacenti in arco temporale protrattosi per parecchi mesi. In tale contesto, la motivazione sottolinea che nel predetto periodo non risulta che il COGNOME COGNOME avesse svolto attività lavorativa, rilevandosi dunque la totale mancanza di elementi per sostenere che il denaro avesse un’origine lecita.
Si tratta dunque di una motivazione congrua, rispettosa dei principi sopra riportati. Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3 maggio 2023
Il Co igliere estènsore
COGNOME
Il Presidente