Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44535 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44535 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato in Marocco il 20/05/1988
avverso la sentenza del 21/05/2024 del Tribunale di Pavia
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca.
RITENUTO IN FATTO
1.11 difensore di NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Pavia ha applicato all’imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena nella misura concordata in relazione ai reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90, così riqualificata l’originaria imputazione e ritenuta la continuazione con il reato già giudicato con sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 16 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 2 novembre
denaro in sequestro nonché la confisca della sostanza stupefacente, degli involucri, dei cellulari e delle schede sim in sequestro.
Con un unico motivo di ricorso denuncia l’illegalità della confisca del denaro e degli altri beni in sequestro, disposta in relazione al reato di cui all’art. 7 comma 5, d.P.R. n. 309 del 90, per violazione dell’art. 240 cod. pen., mancando la prova della provenienza illecita del bene in sequestro. In particolare, si richiama l’orientamento di questa Corte in relazione alla possibilità di procedere alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato solo in presenza di un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l’attività di cessione svolta, non essendo confiscabile il danaro frutto di precedenti cessioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che il ricorso, pur riguardando una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non incontra i limiti previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo questa Corte (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348) ammesso il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza sia personali che patrimoniali, che non hanno formato oggetto di accordo tra le parti, il motivo è fondato.
Per il reato di cessione di sostanze stupefacenti è consentita la confisca del denaro ai sensi dell’art. 240 cod. pen. o ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., purché sussista il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato: l’art. 240 cod. pen. prevede, infatti, la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, costituito dal lucro cioè dal vantaggi economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato, sicché è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando, come nel caso di specie, tale sia il reato per cui si procede.
Tuttavia, pur a fronte della contestazione di plurime cessioni di dosi di cocaina e hashish ad una clientela fidelizzata, il giudice ha disposto la confisca del denaro sequestrato all’imputato senza rendere alcuna motivazione per giustificarne l’ablazione e senza dar conto della derivazione del denaro dal reato.
Neppure ha giustificato la confisca dei cellulari e delle schede sim per la quale è necessaria l’esistenza di uno specifico, non occasionale, nesso strumentale tra bene e reato; è, infatti, necessario che il bene oggetto di ablazione si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato.
Non è neanche chiarito se la confisca sia stata disposta per sproporzione tra i redditi dell’imputato e l’entità della somma sequestrata, atteso che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, per effetto della modifica apportata all’art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall’art. 4, comma 3-bis del d. I. n. 123 del 2023 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta oggi inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen.
Si è, infatti, osservato che la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in relazione alla fattispecie in esame si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall’ar 200, comma primo, cod. pen.: ne consegue che, ai fini della individuazione del regime da considerare, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (così sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285602), sicché nella fattispecie la norma sarebbe applicabile.
Le lacune rilevate nella motivazione della sentenza impugnata limitatamente alla confisca ne impongono l’annullamento con rinvio al Tribunale di Pavia per nuovo giudizio sul punto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei cellulari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pavia.
Così deciso, 19 novembre 2024