Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44103 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44103 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Senegal il 30/12/2003
avverso la sentenza del 29/02/2024 del Tribunale di Genova
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Genova ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Amar COGNOME la pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione ai reati di detenzione a fini cessione di gr. 5,63 di cocaina o crack e di gr. 8,36 di marijuana (art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309 del 1990, capo B) e di cessione di gr. 0,22 di crack o cocaina verso il corrispettivo di euro 14 (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, capo A).
Con la medesima sentenza è stata disposta la confisca della somma di denaro in sequestro.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando un unico motivo per violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione all’art. 240 cod. pen., in quanto la somma di denaro in sequestro (144,00 euro) è stata rinvenuta presso l’abitazione dell’imputato e non vi è prova che sia provento di delitto.
In ogni caso, la sentenza, che non richiama neppure la norma in base alla quale è stata disposta la confisca, non reca alcuna motivazione sul punto. Il difetto di motivazione rende illegale la misura di misura di sicurezza e legittima, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevato che, in tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, la doglianza relativa alla mancata motivazione circa la confisca può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, trattandosi di un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, perciò rilevante come violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., e comunque riguardando un aspetto della decisione estraneo all’accordo sull’applicazione della pena (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).
2. Nel merito la censura è fondata.
La somma in sequestro è stata rinvenuta presso l’abitazione dell’imputato, sorpreso a spacciare per strada, e, quindi, non costituisce provento del reato di cui al capo A), in quanto la cessione di stupefacente è avvenuta verso il corrispettivo di 14,00 euro.
Quanto al capo B) di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente, va preliminarmente rilevato che la confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen. presuppone l’esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale,
nesso strumentale tra bene e reato; è quindi, necessario che il bene oggetto di ablazione si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale. Tale strumentalità, poi, deve risultare dalla motivazione del provvedimento ablativo.
La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di principi, in quanto ha disposto la confisca del denaro in sequestro, senza rendere alcuna motivazione per giustificarne l’ablazione.
Peraltro, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti, non è consentita la confisca del denaro ai sensi dell’art. 240 cod. pen., applicabile all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez.4, n. 20130 del 19/4/2022, COGNOME, Rv. 283248).
Non è contestabile, infatti, che a fronte del reato di illecita detenzione, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato non può in astratto considerarsi quale profitto del reato, né è altrimenti collegabile alla commissione dell’illecito, il che determina l’intrinseca incompatibilità della confisca del denaro ai sensi dell’art. 240 cod. pen. rispetto alla fattispecie di reato in esame.
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente alla confisca del denaro, di cui va disposta la restituzione all’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, di cui dispone la restituzione all’avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 12/11/2024