Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3865 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3865 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Brescia il 2/3/1969 avverso la sentenza del Tribunale di Palmi in data 26/6/2024 udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chies rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la quale stata applicata la pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa pe delitti di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione.
Deduce, con il primo motivo, il vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p., in relazio delitto di ricettazione. Assume che non sarebbe stata dimostrata la estraneità dell’imputato al consumazione del delitto presupposto (art. 73 d.p.r. 309/90) da cui trarrebbe origine l disponibilità della somma di denaro.
Con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione con riguardo alla confisca del denaro (euro 266.000,00):Vinconfigurabilità del delitto di ricettazione escluderebbe, infatti possibilità di applicare la confisca non essendo stato individuato il delitto presupposto. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo non è consentito. Deve rilevarsi infatti che l’omessa valutazione da parte de giudice, delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. costituisce una censura che non rientra fra i casi previsti dall’art. 448, co. 2-bis, c introdotto dall’art. 1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di all’art. 606 c.p.p., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità s quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione della volont dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giu del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.
Anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
In tema di responsabilità per il reato ex art. 648 c.p., e quindi di confisca del denar giurisprudenza ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione nel caso di condotta di ch sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stes possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene l provenienza illecita (sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, COGNOME, Rv. 282308; sez. 2, n. 5616 d 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883).
Inoltre, regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito è che non si r l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, n dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso pr logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028). Tali orientamenti non possono ritenersi in contrasto con la pronuncia di questa Corte, citata in ricorso (Sez. n. 28587 03/07/2024, Rv. 286727) la quale, invero, ha chiarito che la sussistenza del “fumus” del delitt di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modal occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto.
L’orientamento, quindi, ha sottolineato l’impossibilità di apposizione di un vincolo cautel fondato sulla sola quantità di contante rinvenuto in possesso di un soggetto, senza però escludere la responsabilità penale ove, oltre a tale dato, si aggiungano ulteriori circostan dimostrative della provenienza illecita del denaro.
Si ribadisce, pertanto, che la responsabilità per ricettazione e riciclaggio può essere conness all’individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significat della volontà di occultarlo, ma altresì in presenza di ulteriori elementi significativi dell provenienza da delitto. E nel caso in esame tali elementi particolari di contorno risultano correttamente evidenziati dal giudice di merito che ha sottolineato:
l’ingente importo della somma, pari a oltre 250.000,00 euro, occultata in un vano dell’au costruito ad hoc, apribile con un pulsante di sblocco;
il rinvenimento oltre che del denaro anche della sostanza stupefacente occultata all’interno altro identico vano del veicolo condotto dall’imputato.
Pertanto il giudice nel richiamare l’art. 240 bis c.p., e nell’indicare indici rivelat provenienza illecita del denaro ha compiutamente adempiuto all’onere motivazionale avendo bene specificato il tipo di confisca oggetto della decisione e il bene confiscabile in relazion diversi capi di imputazione riferiti all’odierno ricorrente; né è stato allegato dalla difesa elemento di segno contrario che consentisse di vincere la presunzione legale, di tal che l’onere motivazionale risulta essere stato adeguatamente assolto.
Preme ricordare, infatti che, in tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione del giudice . in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particol natura della sentenza, rispetto alla quale – pur non potendo ridursi il compito del giudice a u funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti – lo sviluppo argomentati della decisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/20 Rv. 276574).
Per quanto complessivamente esposto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 10/12/2024