Confisca Denaro da Reato: Inammissibile il Ricorso con Motivi Generici
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 39938/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi avverso la confisca di denaro da reato. La pronuncia sottolinea come un’impugnazione basata su motivi generici, che si limita a proporre una rilettura dei fatti senza contestare specifici vizi logico-giuridici della sentenza, sia destinata a essere dichiarata inammissibile. Questo principio assume particolare rilevanza nei casi di reati legati agli stupefacenti, dove la confisca dei proventi illeciti è un passaggio obbligato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di applicazione pena (patteggiamento) emessa dal GIP del Tribunale di Alessandria nei confronti di un individuo, condannato a due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, commesso nel novembre 2023. Oltre alla pena detentiva, il giudice aveva disposto la confisca di una somma di denaro trovata nella disponibilità dell’imputato, ritenuta provento dell’attività di spaccio.
Contro tale statuizione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla confisca del denaro.
La Decisione della Corte e la Confisca Denaro da Reato
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno qualificato il motivo di ricorso come “generico e manifestamente infondato”. La Corte ha evidenziato che la misura di sicurezza della confisca era stata oggetto, da parte del giudice di merito, di una motivazione specifica ed adeguata. Tale motivazione si fondava su due pilastri: la riconducibilità della somma di denaro all’attività illecita contestata e, specularmente, la mancata dimostrazione di una provenienza lecita da parte dell’imputato.
Il ricorso, secondo la Corte, non denunciava un reale vizio di motivazione, ma mascherava un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Genericità e Obbligatorietà della Confisca
La Corte ha spiegato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché la decisione del giudice di primo grado sulla confisca era logica e coerente. La motivazione era chiaramente incentrata sulla provenienza del denaro dall’attività illecita accertata. Di fronte a tale motivazione, l’imputato non aveva fornito alcuna prova contraria che potesse dimostrare una diversa e lecita origine della somma sequestrata.
Inoltre, i giudici hanno richiamato l’art. 85-bis del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti), definendolo una norma “meramente ricognitiva della obbligatorietà della confisca di res provenienti da reato”. Ciò significa che, una volta accertato che i beni sono il provento di un reato in materia di stupefacenti, la loro confisca non è una scelta discrezionale del giudice, ma un atto dovuto per legge. Di conseguenza, anche il presunto vizio di violazione di legge sollevato dal ricorrente è stato ritenuto manifestamente infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente una misura di confisca, non è sufficiente negare genericamente il collegamento tra il bene e il reato. È necessario, invece, articolare censure specifiche contro la motivazione del provvedimento, evidenziando illogicità manifeste o violazioni di legge precise. In assenza di ciò, e soprattutto senza fornire prove concrete sulla provenienza lecita dei fondi, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso contro la confisca di denaro viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando il motivo è generico, manifestamente infondato e si limita a proporre una valutazione alternativa dei fatti già giudicati, senza denunciare uno specifico vizio di motivazione o una precisa violazione di legge.
Chi deve provare la provenienza lecita del denaro trovato in possesso di una persona accusata di reato?
Secondo questa ordinanza, una volta che la motivazione del giudice collega la somma di denaro all’attività illecita, è l’imputato a dover fornire la dimostrazione della sua lecita provenienza. La mancata dimostrazione rafforza la legittimità della confisca.
Qual è il ruolo dell’art. 85-bis del d.P.R. 309/1990 in materia di confisca?
L’art. 85-bis del d.P.R. 309/1990 è una norma che conferma l’obbligatorietà della confisca dei beni che sono il provento di un reato in materia di stupefacenti. La confisca non è una facoltà del giudice, ma un atto dovuto per legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39938 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che nei confronti del ricorrente è stata emessa sentenza d applicazione pena – anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione, – per il di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, reati di cessione commessi novembre 2023;
Ritenuto che il motivo di ricorso sulla confisca della somma di denaro trovat nella disponibilità dell’imputato, è generico e manifestamente infondato poiché misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazio incentrata sulla provenienza della somma dall’attività illecita og dell’accertamento e mancata dimostrazione di lecita provenienza;
che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazi alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal g di merito, e, di conseguenza manifestamente infondato anche il vizio di violazi di legge, anche tenuto conto che l’art. 85-bis d.P.R. 309/1990 è norma meramente ricognitiva della obbligatorietà della confisca di res provenienti da reato
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ammende. Cassa delle
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