Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 8651  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della Corte d’appello di Napoli lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 giugno 2023 la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 29 settembre 2022 del Tribunale di Napoli Nord, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 291 bis, comma 1, e 291 ter d.P.R. n. 43 del 1973 (ascrittogli per avere illecitamente introdotto, trasportato, acquistato o comunque detenuto nel territorio dello Stato 339 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, sottratti al pagamento dei diritti di confine, occultandoli nella parte posterior dell’autoveicolo da lui condotto e nella sua disponibilità, all’interno di due box i Comune di Calvizzano, nonché la somma in contanti di euro 9.980,00; con l’aggravante di aver utilizzato mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato; in Calvizzano, il 23 settembre 2022), venendo condannato alla pena di due anni di reclusione e 1.695.600,00 euro di multa, con la confisca del denaro sequestratogli.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. In primo luogo, ha denunciato la violazione dell’art. 132 cod. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento al trattamento sanzionatorio, evidentemente sproporzionato rispetto alla mera detenzione di 339 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, tanto che il primo giudice aveva riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche.
2.2. In secondo luogo, ha lamentato l’errata applicazione dell’art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973 e un vizio della motivazione, per avere la Corte d’appello condiviso aprioristicamente le motivazioni del primo giudice in relazione alla confisca della somma di denaro sequestratagli, senza aver considerato le deduzioni difensive circa la provenienza lecita di tale somma e l’assenza di qualsiasi collegamento della stessa con la condotta illecita ascrittagli.
In particolare, con l’atto d’appello aveva allegato che detta somma gli era stata prestata da un congiunto, NOME COGNOME, allo scopo di acquistare un autoveicolo, come confermato dallo stesso COGNOME, oltre che dalla madre di costui, NOME COGNOME, compagna del ricorrente, che avevano dichiarato che il primo aveva prestato pochi giorni prima la somma di 10.000,00 euro all’imputato. L’affermazione della Corte d’appello, secondo cui detta somma doveva essere considerata profitto del reato di contrabbando, risultava, per contro, apodittica e priva di qualsiasi fondamento di fatto, non essendovi elementi di una precedente transazione illecita che potesse aver determinato tale profitto illecito.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità del ricorso, privo di confronto con le motivazioni specifiche addotte dalla Corte d’appello in ordine alle determinazioni relative al trattamento sanzionatorio, giustificate adeguatamente con le modalità dell’azione, la gravità del danno e il pericolo conseguente al reato contestato, e anche la correttezza della motivazione in ordine alla confisca, rispetto alla quale il ricorrente avrebbe proposto una doglianza meramente assertiva e contestativa. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.
Il primo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile a causa della sua genericità e del suo contenuto esclusivamente valutativo, in quanto con esso il ricorrente si lamenta della eccessività del trattamento sanzionatorio stabilito a suo carico dal Tribunale e confermato dalla Corte d’appello, affermandone il carattere sproporzionato e inadeguato rispetto alla condotta addebitatagli (consistita nella detenzione di 399 chilogrammi di tabacchi di contrabbando), omettendo qualsiasi considerazione di quanto esposto al riguardo nelle concordi sentenze di merito, a proposito della gravità della condotta (caratterizzata dalla detenzione di un quantitativo ingente di tabacchi lavorati esteri di contrabbando), e della personalità negativa dell’imputato, gravato da plurimi e specifici precedenti: la considerazione di tali elementi ha determinato un modesto scostamento dal minimo edittale e la determinazione della pena detentiva (due anni e sei mesi di reclusione) in misura comunque assai inferiore alla media edittale, come tale non richiedente diffusa o analitica giustificazione (cfr. Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058, e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288).
Detti argomenti, idonei a giustificare il trattamento sanzionatorio, anche in considerazione della sua determinazione in misura inferiore alla media edittale, non sono in alcun modo stati considerati dal ricorrente, che si è limitato a lamentarne l’eccessività, con la conseguente inammissibilità dei rilievi formulati sul punto, a causa della loro genericità, intrinseca ed estrinseca, e della loro manifesta infondatezza, alla luce della adeguatezza della motivazione sul punto, essendo stati adeguatamente individuati gli elementi, tra cui di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuti assorbenti nella valutazione di gravità della condotta e nel giudizio negativo formulato sul conto dell’imputato.
 Il secondo motivo, relativo alla confisca della somma di denaro di 9.980,00 euro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, è, invece, fondato.
Al riguardo sia il Tribunale sia la Corte d’appello si sono limitati a confutare la tesi difensiva dell’imputato, in ordine alle ragioni della disponibilità di detta somma in denaro contante, che, secondo quanto affermato dal ricorrente e confermato dai due testi escussi, avrebbe dovuto essere utilizzata per l’acquisto di un autoveicolo, escludendone la verosimiglianza, non essendovi alcun elemento in ordine alla programmazione dell’acquisto di un autoveicolo, né circa la provenienza di tale somma ed essendo comunque vietato l’utilizzo in contanti di una somma di tale importo, traendone, in modo assertivo, la prova della derivazione di detta somma dal commercio di tabacchi di contrabbando, in considerazione della rilevanza del commercio illecito svolto dal ricorrente, desunto dal quantitativo di tabacchi di contrabbando dallo stesso trasportato.
Si tratta di motivazione insufficiente e inidonea a illustrare la derivazione causale di detta somma dalla attività illecita addebitata al ricorrente, in quanto se essa è idonea, sul piano logico e sulla base di comuni massime di esperienza, a confutare la tesi difensiva del ricorrente, circa la destinazione di tale somma in danaro contante all’acquisto di un autoveicolo, non consente però, in assenza di elementi ulteriori rispetto al mero trasporto e all’entità del quantitativo di tabacch di contrabbando detenuti dal ricorrente, di ritenere che essa costituisca il profitto dell’attività illecita svolta dal ricorrente medesimo.
Tale accertamento è, infatti, necessario, ai sensi dell’art. 301, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973 (che prevede come obbligatoria la confisca “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto), per poter disporre la confisca delle somme ritenute profit del reato di contrabbando, con la conseguente sussistenza del vizio di motivazione denunciato su tale punto, che ne impone un nuovo esame, risultando insufficiente quanto esposto nelle sentenze di merito per poter ritenere provata la derivazione causale di detta somma dalla attività illecita svolta dal ricorrente (non essendovi, tra l’altro, indicazioni di sorta circa eventuali cessioni di detti tabacchi contrabbando realizzate dal ricorrente).
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà a indicare gli elementi dimostrativi della provenienza della somma in sequestro dall’attività illecita ascritta al ricorrente.
Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza del primo motivo.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 17/1/2024