Confisca Denaro e Inammissibilità del Ricorso: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce importanti chiarimenti sulle conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, con un focus specifico sulla misura della confisca denaro. Il caso riguarda un imputato che, dopo essere stato condannato per reati legati agli stupefacenti, ha visto il suo ricorso respinto per motivi procedurali, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti di Causa
Un giovane uomo, condannato con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. “patteggiamento”) dal GIP del Tribunale di Genova per un reato previsto dall’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti), si è trovato di fronte alla confisca di una somma di 1.400 euro. Il giudice di merito aveva disposto tale misura ritenendo la somma incompatibile con lo stato di disoccupazione dell’imputato e data l’assenza di una giustificazione plausibile sulla sua lecita provenienza.
Il Ricorso in Cassazione e la Questione sulla Confisca Denaro
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la decisione del GIP. Il motivo unico del ricorso si basava sulla presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca denaro. In sostanza, la difesa sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente spiegato le ragioni per cui quella somma dovesse essere considerata il provento dell’attività illecita e quindi soggetta a confisca ai sensi degli articoli 85 bis del D.P.R. 309/90 e 240 bis del codice penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte non è entrata nel merito della questione sollevata dal ricorrente. L’attenzione dei giudici si è concentrata, invece, su un aspetto puramente procedurale: l’inammissibilità del ricorso stesso. La Corte, senza analizzare la fondatezza delle argomentazioni difensive, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile senza che si possa ravvisare un’assenza di colpa nel proponente (come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000), il ricorrente deve essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto equa una sanzione di 3.000 euro. La decisione sottolinea un principio fondamentale: la proposizione di un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze, ma comporta oneri economici significativi per chi lo presenta senza validi presupposti legali.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del sistema processuale penale: l’impugnazione deve essere fondata su motivi specifici e ammissibili per legge. Un ricorso generico o che non rispetta i requisiti formali viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di esaminare il merito della controversia. La conseguenza non è solo la conferma del provvedimento impugnato (in questo caso la confisca denaro), ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di adire la Corte di Cassazione, per evitare esiti procedurali sfavorevoli e ulteriori aggravi economici.
Quando viene disposta la confisca del denaro trovato in possesso di un imputato?
La confisca può essere disposta quando il giudice ritiene che la somma di denaro sia incompatibile con la situazione economica dell’imputato (ad esempio, uno stato di disoccupazione) e quest’ultimo non fornisce una giustificazione adeguata e credibile sulla provenienza lecita di tale somma.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
Perché è importante la motivazione del ricorso in Cassazione?
La motivazione è cruciale perché un ricorso basato su motivi generici, manifestamente infondati o non consentiti dalla legge viene dichiarato inammissibile. Ciò impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito e comporta conseguenze economiche negative per il ricorrente, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16769 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16769 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con unico motivo di ricorso Modou Gueye ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.309790, deducendo ma contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca sequestro;
ritenuto al riguardo che il giudice ha disposto la confisca del denaro ai sensi dell’a 309/90 e dell’art. 240 bis cod. pen., in quanto ha ritenuto che j133tD3:15è la s euro 1.400 fosse incompatibile con lo stato di disoccupazione lavorativa dell’impu ricorrente ha fornito alcuna adeguata giustificazione in ordine alla provenienza l denaro;
ritenuto che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. p ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
Il cons liere estensore
Il Presidente