Confisca del veicolo: Quando è obbligatoria dopo un reato?
La confisca del veicolo utilizzato per commettere un reato è una misura che solleva spesso dubbi interpretativi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6581/2023, ha fornito un chiarimento fondamentale, stabilendo che tale sanzione è sempre obbligatoria in determinati contesti, a prescindere dalla presenza di circostanze aggravanti. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Un automobilista, imputato per il reato di omicidio stradale (art. 589bis, comma 1, cod. pen.), aveva concordato una pena di otto mesi di reclusione (condizionalmente sospesa), la sospensione della patente per un anno e, appunto, la confisca del veicolo.
Nonostante l’accordo sulla pena principale, la difesa dell’imputato ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando esclusivamente la legittimità della confisca amministrativa dell’autovettura.
I Motivi del Ricorso: una Questione di Norma Applicabile
Il ricorrente lamentava una violazione di legge, sostenendo che il GUP avesse errato nell’ordinare la confisca. Secondo la difesa, tale misura non era giustificata in assenza delle circostanze aggravanti previste specificamente dall’articolo 589bis del codice penale.
Inoltre, si contestava il fondamento normativo della decisione: il giudice di primo grado aveva fatto riferimento all’articolo 213 del Codice della Strada. Questa norma, secondo il ricorrente, disciplina gli illeciti amministrativi e non sarebbe applicabile a un procedimento penale. L’argomentazione difensiva suggeriva che il giudice avesse attinto a una sanzione accessoria tipica di un illecito amministrativo, estranea al reato contestato.
L’interpretazione della Cassazione sulla confisca del veicolo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile e fornendo una lettura chiara e decisa della normativa. I giudici supremi hanno sottolineato come la decisione del GUP fosse del tutto corretta, basandosi su un’interpretazione letterale dell’articolo 213, comma 4, del Codice della Strada.
Questa disposizione stabilisce un principio di carattere generale e residuale di notevole importanza.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che l’articolo 213, comma 4, del Codice della Strada prevede testualmente che “è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice”.
La norma, quindi, impone la confisca del veicolo come sanzione obbligatoria ogni qualvolta l’auto sia lo strumento per la commissione di un reato previsto dal codice penale o da altre leggi speciali, e non una semplice violazione del Codice della Strada. L’omicidio stradale, pur essendo legato alla circolazione, è un delitto previsto dal codice penale.
Di conseguenza, la decisione del giudice di primo grado non è stata un errore, ma la corretta applicazione di una norma che agisce come una clausola di chiusura del sistema. La sua applicabilità non è subordinata alla presenza di specifiche aggravanti, ma al semplice fatto che il veicolo sia stato il mezzo con cui il reato è stato perpetrato.
Le conclusioni
La sentenza consolida un principio fondamentale: la confisca del veicolo non è una misura eccezionale, ma una conseguenza diretta e obbligatoria quando l’auto è utilizzata come strumento per commettere un reato esterno al perimetro del Codice della Strada. Questa pronuncia chiarisce che il legislatore ha inteso sanzionare con particolare severità l’abuso del veicolo per fini criminali. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è inequivocabile: l’uso dell’auto per commettere delitti comporta, oltre alla pena principale, la perdita definitiva del bene. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando è obbligatoria la confisca del veicolo utilizzato per commettere un reato?
Secondo la sentenza, la confisca è sempre disposta quando il veicolo è stato utilizzato per commettere un reato previsto dal codice penale o da altre leggi, diverso dalle violazioni specifiche del Codice della Strada, come stabilito dall’art. 213, comma 4, del Codice della Strada.
La confisca del veicolo per un reato come l’omicidio stradale richiede la presenza di circostanze aggravanti specifiche?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la confisca prevista dall’art. 213, co. 4, è una regola generale che si applica per il solo fatto che il veicolo sia stato usato per commettere il reato, indipendentemente dalla sussistenza di specifiche circostanze aggravanti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, a meno che non dimostri di non avere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6581 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6581 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2022 del GIP del TRIBUNALE di SANTA NOME CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 10/6/2022 il GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato a NOME COGNOME ex art.444 e ss. cod. proc. pen.. su concorde richiesta delle parti, la pena condizionalmente sospesa, con non menzione, di mesi otto di reclusione alla sospensione della patente per anni 1 e confisca amministrativa dell’autovettura, in relazione al reato di cui all’art. 589bis co. 1 cod. pen., commesso in Maddaloni il 12/2/2021.
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la sentenza lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di confisca amministrativa del veicolo, in assenza delle circostanze aggravanti previste dall’art. 589bis cod. pen.
Si sottolinea, altresì, che le parti hanno concordato perché venissero applicate all’imputato la diminuente di cui all’art. 589bis co. 7 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche e sono state ritenuto congrue la pena condizionalmente sospesa, con la non menzione, di mesi otto di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di un anno.
Si evidenzia che, nel disporre la confisca (amministrativa) del veicolo, il GIP ha fatto riferimento all’art. 213 cod. strada, collocato nel Titolo VI, Capo I, Sezione Il del codice stesso, rubricati “Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni Il dato per il ricorrente non è inconferente, ma rimarca l’errore applicativo in cui è caduto il giudice nel dispositivo della sentenza oggetto di impugnazione, nella misura in cui ha attinto ad una sanzione amministrativa accessoria ad un illecito anch’esso di natura amministrativa, del tutto estraneo al suo sindacato.
D’altronde, se pure volesse argomentarsi un mero errore di diritto del giudice a quo, “reo” di aver citato direttamente l’art. 213 ma implicitamente passando per il diverso art. 224ter cod. strada, la soluzione non cambierebbe. Anzi, la disposizione da ultimo citata finirebbe per convalidare le censure difensive, nella misura in cui statuisce: «nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili».
In data 19/12/2022 il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile. Ed invero, come si legge correttamente nell’ordinanza impugnata, l’art. 213 co. 4 cod. strada prevede che “è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne”.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023
Il Consigliere estensore
Il Preside te