Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1442 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1442 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2022 del TRIBUNALE di LANCIANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/se ite le conclusioni del PG
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Lanciano, con sentenza di patteggiamento emessa in data 25/2/2022, ha applicato a NOME la pena di mesi quattro di arresto ed euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada.
Ha inoltre applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi due.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di L’Aquila, lamentando l’omessa applicazione della confisca del veicolo.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile.
La doglianza formulata nel ricorso non risulta supportata da alcuna allegazione documentale riguardante la proprietà del veicolo, presupposto della confisca.
Il motivo proposto è dunque inammissibile, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall’art. 581 cod. proc. pen., essendosi il ricorrente limitato a dedurre la mancata confisca del veicolo, senza specificazione alcuna in ordine alla proprietà dello stesso.
Come più volte affermato da questa Corte, il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall’art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l’onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi di fatto che sono a base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato (Sez. 2, n. 2067 dell’11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265053).
Tale condizione non si è verificata nella specie, essendo il motivo di impugnazione del tutto generico e aspecifico.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente