Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11060 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11060 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2025 del Gup del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/09/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Gup Tribunale di Palermo ha applicato a COGNOME la pena concordata di anni due mesi sei di reclusione ed euro 2.600, 00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 240 cod.pen., 321 cod.proc.pen., 85 d.P.R. n. 39/1990.
Argomenta che: l’applicazione della confisca ex art. 240 cod.pen. del denaro in sequestro era illegale , in quanto la somma di denaro in questione non poteva considerarsi provento del denaro contestato, essendo stata rinvenuta, a seguito di perquisizione, all’interno di un magazzino di proprietà del ricorrente e non in capo allo stesso; la motivazione della sentenza era illogica e lacunosa e viziata per travisamento della prova, in quanto gli operanti, durante l’attività di pedinamento, non aveva osservato episodi di cessione di sostanza stupefacente da parte del COGNOME a presunti avventori e conseguenti scambi di denaro; le somme di denaro rinvenute all’interno del magazzino del ricorrente, pertanto, non potevano considerarsi profitto di attività di cessione; il Giudice, poi, aveva omesso di confrontarsi con la circostanza dedotta dalla difesa a mezzo di produzione documentale nel corso di giudizio di merito, in base alla quale il COGNOME aveva ricevuto dal figlio un bonifico in dollari australiani per un ammontare di euro 10.143,95 e, quindi, dimostrativa della provenienza lecita del denaro confiscato.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.
L’art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). È, pertanto, certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede (Sez.3, n.2444 del 23/10/2014, dep.20/01/2015, Rv.262399 – 01;Sez.4, n. 40912 del 19/09/2016,Rv.267900
Nella specie, il Tribunale, in linea con i suesposti principi di diritto, ha disposto, con congrue argomentazioni, la confisca della somma di denaro, oggetto del sequestro preventivo, quale profitto del reato di cessione di sostanza stupefacente cessione contestata al capo 1) (condotta, la cui qualificazione giuridica è stata ritenuta corretta in sentenza, in aderenza al chiaro contenuto dell’imputazione e con congrue argomentazioni, e tale aspetto non ha costituito motivo di ricorso), il cui relativo provento viene specificamente indicato.
Va anche osservato che, attesa la natura cautelare della confisca facoltativa, la quale tende a prevenire la commissione di nuovi reati, il giudice è tenuto a motivare anche in ordine alle ragioni in base alle quali ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso (Sez. 6, n. 10531 dei 21/02/2007, Rv. 235928; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, Rv. 245387; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Rv. 247085; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275).
Nella specie, la sentenza impugnata, in linea con i suesposti principi di diritto, ha fornito adeguata giustificazione in merito alle ragioni impositive della misura ablatoria, evidenziando che la libera disponibilità del denaro avrebbe consentito all’imputato l’acquisto di nuove e cospicue partite di stupefacente da immettere sul mercato, così proseguendo l’attività illecita.
Quanto alla documentazione che si lamenta essere stata non valutata, va rimarcato che alcuna deduzione difensiva in merito era stata effettuata dal difensore dell’imputato all’udienza del 30/09/2025 (nella quale il difensore con procura speciale dell’imputato si riportava all’istanza ex 444 cod.proc.pen. e chiedeva la definizione del procedimento mediante applicazione della pena concordata); peraltro, il richiamo operato in sentenza, ai fini dell’esclusione di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen, alla ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, costituisce implicito richiamo e condivisione della relativa struttura argomentativa, che affrontava anche il tema difensivo della lecita provenienza della somma di denaro in sequestro, rimarcandone l’infondatezza.
Consegue, quindi, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.