Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19539 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE)
avverso la sentenza del 27/01/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di COGNOME NOME, l’annullamento con rinvio del sentenza impugnata limitatamente alla revoca RAGIONE_SOCIALE condanna del risarcimento del danno in favore di RAGIONE_SOCIALE ed il rigetto, nel resto, del ricorso RAGIONE_SOCIALE parte civile.
Uditi i difensori delle parti civili: l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l’accogliment depositato nota spese;
AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto il rigetto del ricorso dell’imputato e la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, si è rimesso alla Corte per il ricorso dell parte civile ed ha depositato nota spese;
l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso ed ha depositato nota spese;
Uditi per il ricorrente COGNOME NOME i difensori, AVV_NOTAIO COGNOME NOME e l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza, con il rigetto del ricorso RAGIONE_SOCIALE parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/12/2018 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE riconosceva COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 318 – 321 cod. pen. per aver ricevuto indebitamente, per l’esercizi poteri e delle funzioni inerenti diversi incarichi svolti presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE, u economiche consistenti nella messa a disposizione RAGIONE_SOCIALE somma di denaro pari ad euro 367.850,72 impiegata per l’acquisto di un immobile in RAGIONE_SOCIALE, intestato alla moglie. Il Tribuna ordinava altresì la confisca dell’appartamento e condannava il COGNOME al risarcimento dei danni i favore delle costituite parti civili, liquidati in misura diversa in favore di ciascuna di ess
Secondo la contestazione, l’imputato, in qualità di pubblico ufficiale derivatagli dagli inca di Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (dal 28 giugno 2011 al 9 aprile 2013); Direttore del Dipartimento RAGIONE_SOCIALE (dal 9 maggio 2013 al 31 ottobre 2013); Direttore dell’Ufficio di RAGIONE_SOCIALE del Comune di RAGIONE_SOCIALE denominato definizione del modello e degli strumenti di cooperazione con le associazioni dei consumatori (nel periodo 11 novembre 2013/11 febbraio 2014), aveva ricevuto indebitamente, per l’esercizio dei poteri e delle funzioni inerenti incarichi indicati, utilità economiche dall’immobiliarista NOME COGNOME consistite nella a disposizione RAGIONE_SOCIALE somma di denaro pari a 367.850,72 impiegata per l’acquisto di un immobile in RAGIONE_SOCIALE (sito in INDIRIZZO e intestato alla moglie del COGNOME, NOME) a mezzo de consegna di assegni circolari che risultavano emessi dalla Cassa Lombarda su richiesta dello COGNOME e tratti sul conto corrente di questi. La sentenza disponeva, altresì, la conf qualificata come confisca diretta quale profitto del reato – dell’immobile di INDIRIZZO del relativo garage e la condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, l’RAGIONE_SOCIALE che raggruppa le strutture sindacali degl inquilini con la finalità di tutelarne i diritti, sull’assunto che l’immobile oggetto di compr dovesse essere destinato, invece, ad housing sociale, danno liquidato nell’importo di eur
30.000,00, ed infine nei confronti delle associazioni “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, associazioni che hanno agito a tutela del danno cagionato alla credibilità dell istituzioni, compromesso dalla condotta dell’imputato, danno liquidato, rispettivament nell’importo di euro 100.000,00, euro 30.000,00 e euro 38.900,00,
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 31/5/2021 riduceva la pena inflitta al COGNOME, revocava la pena accessoria e confermava nel resto la sentenza di primo grado.
Decidendo sul ricorso proposto dal COGNOME, questa Corte di Cassazione, sezione sesta penale, con sentenza del 9/11/2021 annullava RAGIONE_SOCIALE rinvio la sentenza di appello perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale limitatamente confisca ed alle statuizioni civili.
Con sentenza del 27/1/2023 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, decidendo in sede di rinvio, ha revocato la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore in GLYPH favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha ridotto gli importi liquidati a titolo di risarcimento dei danni in favore dell parti civili ed ha confermato la confisca dell’immobile in sequestro.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorsi per cassazione sia il COGNOME che la parte civil RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
5.1. Con ricorso a mezzo dell’AVV_NOTAIO il COGNOME ha dedotto:
5.1.1. Violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 322 ter proc. pen. ed apparenza di motivazione. Rileva il ricorrente che, se l’art. 578 bis cod. proc. p consente al giudice dell’impugnazione di disporre la confisca anche in caso di estinzione del rea per prescrizione, tuttavia – essendo stata introdotta in tale disposizione anche la confisca ex 322 ter cod. pen. solo con legge del 9 gennaio 2019 n. 3 – la misura di sicurezza cos marcatamente afflittiva non può trovare applicazione in relazione a fatti interven anteriormente alla sua previsione normativa, quale quello contestato al ricorrente come commesso nel giugno 2013.
Il ricorrente contesta anche che possa ritenersi profitto del reato l’immobile di cui si in ragione del fatto che era stato acquistato con il denaro corrisposto dal costruttore COGNOME ed assume che soltanto la somma da questo erogata potrebbe qualificarsi profitto del reato.
5.1.2. Mancanza di motivazione, se non meramente apparente, sulle statuizioni civili, atteso che i diversi importi liquidati in favore delle diverse parti civili sono stati giustificati con esposizione delle stesse alla risonanza mediatica del fatto”, circostanza indipendente dall’azion del colpevole ed estranea al fatto medesimo.
5.2. Il ricorso presentato dal COGNOME a mezzo dell’AVV_NOTAIO si fonda su quattro motiv di impugnazione:
5.2.1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 627 comma 3 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata confermato la confisca diretta dell’immobile di INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE sulla RAGIONE_SOCIALE di una motivazione estranea ai principi fissati dalla senten rescindente – sesta sezione RAGIONE_SOCIALE cassazione n. 15138/2022 – e meramente apparente rispetto al tema fondante RAGIONE_SOCIALE buona fede dell’intestatario del bene sottoposto a confisca, nonché i
travisamento RAGIONE_SOCIALE prova in ordine alla carenza di interesse RAGIONE_SOCIALE NOME sull’immobile confiscat non potendosi ritenere la predetta una mera intestataria del bene, atteso anche che la stessa sentenza riferisce che il COGNOME ha vissuto nell’appartamento in questione “unitamente alla propri famiglia” dal 2009.
5.2.2. Contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, laddove nella sentenza si è ritenuto non essere emerso alcun rapporto tra la COGNOME e lo COGNOME, indicando altresì che il COGNOME ha avuto piena ed esclusiva disponibilità del bene anche dopo che la NOME ed i figli si erano trasferi Malta e, poi, nell’escludere il risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALE costituita parte civil USB, è stato riconosciuto l’esercizio del diritto di prelazione RAGIONE_SOCIALE COGNOME sull’immobile, e, dun un effettivo interesse RAGIONE_SOCIALE stessa sul bene, che si assume essere incompatibile con il caratte asseritamente fittizio dell’intestazione dello stesso.
5.2.3. Violazione dell’art. 627 comma 2 cod. proc. pen., con riferimento al mancato esame RAGIONE_SOCIALE teste COGNOME al fine di verificare la buona fede di questa nell’intestazione dell’immo come invece avrebbe imposto la predetta norma, nel prescrivere che, “se è annullata la sentenza e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimental l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione..”, norma che si assume avere “un perimetr operativo particolarmente ampio rispetto a quello riconosciuto dall’art. 603 cod. proc. pen…” considerazione RAGIONE_SOCIALE diversa ratio.
5.2.4. Violazione dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine alla quantificazione del risarcimento dei danni in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’AVV_NOTAIO si fonda su un unico, articolato, motivo impugnazione con il quale viene dedotto il vizio di motivazione risultante dalla produzion documentale del pubblico ministero all’udienza del 13/4/2018 e la violazione dell’art. 8 d 78/2010, art. 1 comma 168 dl. 95, convertito in I. 228/2012, nonché dall’accordo RAGIONE_SOCIALE dell’11/9/2008 .
Assume il ricorrente che il risarcimento RAGIONE_SOCIALE costituita parte civile era giustificato irregolarità RAGIONE_SOCIALE procedura seguita formalmente dalla NOME per l’acquisto dell’immobile del RAGIONE_SOCIALE, atteso che – mentre la Corte di Appello richiama un atto del 9/12/2013 non conosciuto né conoscibile dalle parti, in quanto non prodotto in giudizio, e comunque successivo all’atto di compravendita del 26/6/2013 – per poter godere dei benefici nascenti dal cd. progetto Mercurio occorreva essere conduttori di immobile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE data di sottoscrizione dell’accordo (11/9/2008) e, peraltro, conduttori del medesimo appartamento che si intendeva acquistare o, al più, di appartamento scambiato con altro all’interno dello stes plesso immobiliare. Per quanto prodotto dal pubblico ministero all’udienza del 13/4/2018, pertanto, alla data di sottoscrizione dell’accordo la RAGIONE_SOCIALE non era titolare di nessun contrat locazione, e comunque non di quello irfria dei Prati Fiscali.
Alla luce di tali elementi si evidenzia il danno subito dalla parte civile, emergente dallo s accordo del 2008 relativo al progetto Mercurio, tra i cui obiettivi vi era quello di sos politiche governative di social housing, purché a favore di agenti e rappresentanti di commercio si assume che la sottrazione dell’immobile di INDIRIZZO al fondo al quale sare naturalmente confluito ne ha distorto l’uso RAGIONE_SOCIALE finalità abitative all’interno delle poli social housing.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell’interesse del COGNOME sono fondati unicamente con riferimento al statuizioni civili, ed inammissibili nel resto, ed è fondato anche il ricorso proposto dall civile RAGIONE_SOCIALE.
Sono manifestamente infondate, in primo luogo, le censure con le quali entrambi i ricorsi proposti nell’interesse del COGNOME hanno prospettato l’asserita violazione dell’art. 627 cod. p pen. per erronea applicazione dell’art. 322 ter cod. pen.
Premesso che l’art. 578 bis cod. pen. è stato introdotto dall’art. 6 del D.Lvo 1/3/2018 n. e che soltanto con legge del 9 gennaio 2019 n. 3 è stata inserita in tale disposizione anche confisca ex art. 322 ter cod. pen, deve ritenersi manifestamente infondato l’assunto difensi secondo cui la disposizione che consente al giudice dell’impugnazione di disporre la confisca anche in caso di estinzione del reato per prescrizione non sarebbe applicabile al caso di speci per la natura marcatamente afflittiva RAGIONE_SOCIALE confisca, che non ne consentirebbe l’applicazione relazione a fatti intervenuti anteriormente alla sua previsione normativa.
Deve, comunque, convenirsi che, come ripetutamente rilevato dalle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’ comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sua entrata in (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Rv. NUMERO_CARTA).
Nel caso di specie, però, l’applicabilità dell’art. 322-ter cod. pen. è stata riconosciuta dalla sentenza rescindente RAGIONE_SOCIALE sesta sezione penale, n. 15138 del 9/11/2022, che ha rilevato come la confisca dell’immobile di INDIRIZZO fosse stata disposta quale “profitto del sul presupposto che l’immobile in oggetto, assoggettato dunque a confisca diretta, è stat acquistato con i fondi erogati dallo COGNOME al COGNOME e che l’immobile è frutto dell’investi ed impiego di tali somme”.
A tal proposito va, allora, ricordato che il diritto vivente si è stabilizzato nel che non si possa disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatori confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, mentr possa disporre, a norma dell’art. 240, secondo comma, n.1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del prof
reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’impu e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto sia rimasto inalter nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 de126/06/2015, Rv. 264434, richiamata anche da Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Rv. 284209 cit.).
Uniformandosi a tali principi, anche la pronuncia di annullamento con rinvio emessa dalla sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, pertanto, ha riconosciuto l’applicabilità caso di specie RAGIONE_SOCIALE disposizione di cui all’art. 322-ter cod. pen., trattandosi di confisca del profitto del reato, ed ha rimesso alla Corte territoriale, invece, di verificare se operi la di salvaguardia prevista dalla stessa norma.
La stessa pronuncia rescindente, quindi, smentisce l’assunto difensivo secondo cui l’immobile di cui si tratta non potrebbe ritenersi profitto del reato, in ragione del fatto stato acquistato con il denaro corrisposto dal costruttore COGNOME, sicché soltanto la som da questo erogata potrebbe qualificarsi profitto del reato. La pronuncia rescindente, sotto t profilo, è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di conf disposta ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen., secondo cui il bene immobile costruito l’immediato reimpiego del provento del delitto di malversazione ai danni dello Stato costituis il “profitto” del reato e, pertanto, è suscettibile di confisca diretta e non per equivalente n. 7896 del 15/12/2017, Rv. 272482 che, in motivazione, ha precisato che qualora l’immobile sia stato realizzato solo in parte con il reimpiego delle somme provento del reato di cui all’ar bis, cod. pen., in quella sede contestato, la confisca deve essere limitata all’importo delle so illecitamente conseguite; conf. Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, Rv. 238700).
La Corte territoriale, con un percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici, dato adeguatamente conto anche dell’effettiva riferibilità dell’immobile confiscato al Mar essendo, invece, NOME COGNOME una mera intestataria formale del bene.
Tale ricostruzione si fonda su dati concreti, primo tra tutti la provvista per l’ac dell’immobile, fornita dallo COGNOME al COGNOME con assegni intestati direttamente ad RAGIONE_SOCIALE onde celare il passaggio con il ricorrente, dopo che questi aveva avanzato richiesta di mutu respinta dalla Barcalays Bank LPC, così manifestando l’interesse proprio ed il coinvolgimento diretto nell’acquisto del bene. Tale circostanza è stata ulteriormente valorizzata rilevando non è emerso alcun rapporto diretto tra la COGNOME e lo COGNOME, e che, però, la provvis quest’ultimo aveva consentito di acquistare nel 2013 il bene nel quale fin dal 2009 abitava COGNOME, con tutta la sua famiglia, e che l’intestazione alla COGNOME era funzionale all’esercizi diritto di prelazione di questa, quale inquilina. Nello stesso anno dell’acquisto, il 2013, del il bene era rimasto nella piena ed esclusiva disponibilità dello stesso COGNOME, essendosi trasfe a Malta la NOME ed i figli, secondo quanto riferito dal teste COGNOMECOGNOME e tale esclu disponibilità si era protratta per anni, fino all’arresto del ricorrente, che nel frattemp provveduto alla gestione del bene ed alle attività correlate.
Come prescritto anche dalla sentenza n. 15138 del 9/11/2021, la Corte territoriale ha valutato le dichiarazioni del teste COGNOME anche in relazione alle successive trattative p l’eventuale vendita RAGIONE_SOCIALE casa, rilevando che il predetto ha riferito di aver incontrato entra coniugi COGNOME nel 2013, e che questi gli avevano manifestato l’intenzione di vendere la casa; anche negli anni successivi, poiché il COGNOME era rimasto solo nella casa, il teste aveva pre solitamente accordi con la sorella del ricorrente per organizzare visite dell’appartamento da par di eventuali acquirenti: anche le trattative per la successiva eventuale vend dell’appartamento, pertanto, sono stati non illogicamente valorizzati come univocamente significativi dell’effettiva ed esclusiva disponibilità del bene da parte del COGNOME.
In tal modo la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui non poteva ritenersi operante la clausola di salvaguardia posta dall’art. 322-ter cod. pen., secondo quale la confisca non può essere disposta se il bene appartiene a persona estranea al reato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di confisca, infatti, non integra la nozione di “appartenenza a persona estranea al reato” la mera intestazion a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, nel caso in cui emerga da pr elementi di fatto che l’intestazione sia del tutto fittizia e che l’autore dell’illecito abbia, la sostanziale disponibilità del bene (Sez. 1, n. 44136 del 04/10/2023, Rv. 285401, fattispeci in materia di confisca disposta ai sensi dell’art. 322-ter, cod. pen.; Sez. 2, n. 13360 03/02/2011, Rv. 249885).
Si tratta, peraltro, di giurisprudenza costantemente seguita negli anni, e coerente anch con l’ormai risalente pronuncia delle Sezioni Unite n. 9 del 28/04/1999, COGNOME, richiamat dal ricorrente, atteso che questa dichiarava espressamente di condividere l’orientamento secondo cui “non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità”, e ciò in quanto posizione “sorretta da univoci e convincenti dati interpre che concorrono a conformare la portata RAGIONE_SOCIALE nozione di “estraneità al reato” in termi maggiormente aderenti alla precisa connotazione funzionale RAGIONE_SOCIALE confisca, non potendo privilegiarsi la tutela del diritto del terzo allorquando costui abbia tratto vantaggio dal attività criminosa e dovendo, anzi, riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato”
Come rilevato dal ricorrente, con tale pronuncia le sezioni unite ricordavano che “l coessenziale inerenza del requisito RAGIONE_SOCIALE buona fede e dell’affidamento incolpevole alla condizione RAGIONE_SOCIALE persona estranea al reato, cui appartengono le cose confiscate, rappresenta l’inevitabile corollario RAGIONE_SOCIALE impossibilità di attribuire alla confisca una RAGIONE_SOCIALE meramente ogget assolutamente incompatibile col principio di personalità RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale, sancit dall’art. 27, comma 1 Cost.”. Rilevavano anche, però, che “è necessario precisare che i terzi che vantino diritti reali hanno l’onere di provare i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE pretesa fatta valere s confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli eleme che concorrono ad integrare le condizioni di “appartenenza” e di “estraneità al reato”, dalle qua dipende l’operatività RAGIONE_SOCIALE situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato d
Stato. Ai terzi fa carico, pertanto, l’onere RAGIONE_SOCIALE prova sia relativamente alla titolarità dell re aliena”, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla conf nel caso in cui questa sia stata preceduta dalla misura cautelare reale ex art. 321, comma 2 cod. proc. pen.- anteriore al sequestro preventivo, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa o, nell’ipotesi in cui un simile nesso sia configurabile, all’affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza”. (Sez. U. n. 9 del 28/04/1999, COGNOME, ci
La sentenza impugnata non si pone in alcun modo in contrasto con tali principi, non emergendo in alcun modo, dal percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, un affidamento incolpevole RAGIONE_SOCIALE COGNOME nella liceità dell’acquisto dell’immobile bensì, al contrario, che qu non aveva alcun rapporto con lo COGNOME, eppure in occasione dell’acquisto dell’immobile ebbe a consegnare gli assegni emessi dal predetto in favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
Emerge, altresì, dalla sentenza impugnata che l’immobile è stato intestato alla RAGIONE_SOCIALE, pur non avendo la stessa in alcun modo provveduto alla necessaria provvista finanziaria, in quanto solo questa, quale titolare del contratto di affitto con RAGIONE_SOCIALE, poteva esercitare il dir prelazione per l’acquisto del bene e fruire di vantaggiose condizioni di vendita che prevedevano uno sconto del 40% sul valore di mercato dello stesso. L’effettivo interesse RAGIONE_SOCIALE stessa sul bene emergente da tali circostanze, lungi dall’essere incompatibile con il carattere fit dell’intestazione dello stesso, dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata emerge come conferma RAGIONE_SOCIALE non “estraneità al reato” RAGIONE_SOCIALE predetta intestataria del bene,
4. E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo del ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO nell’interesse del COGNOME, laddove viene prospettata la violazione dell’art. 627 comma 2 cod. proc pen., con riferimento al mancato esame RAGIONE_SOCIALE teste COGNOME al fine di verificare la buona fede questa nell’intestazione dell’immobile, come invece avrebbe imposto la predetta norma, nel prescrivere che, “se è annullata la sentenza e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispon rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione delle prove rilevanti per decisione..”, norma che si assume avere “un perimetro operativo particolarmente ampio rispetto a quello riconosciuto dall’art. 603 cod. proc. pen…” in considerazione RAGIONE_SOCIALE diversa ratio.
Per giurisprudenza costante, invece, il giudice del rinvio, investito del processo a seguito annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l’istruttor dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono ident quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l’assunzi delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, così come previ dall’art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall’art. 627, comm cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019 Rv. 278703; Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, Rv. 278703; Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Rv. 260939).
Il mancato esame RAGIONE_SOCIALE teste COGNOMECOGNOME pertanto, appare coerente con tali principi e con “l ritenuta irrilevanza RAGIONE_SOCIALE deposizione RAGIONE_SOCIALE COGNOME e, quindi, RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE r
dell’ordinanza di ammissione RAGIONE_SOCIALE prova”, riconosciuto dalla stessa sentenza RAGIONE_SOCIALE sesta sezione penale n. 15138/2022, alla pag. 18, sul rilievo che la struttura RAGIONE_SOCIALE contestazione, “incent sulla natura del rapporto di do ut des tra l’imprenditore e NOME COGNOME – che è pacificamente l’autore RAGIONE_SOCIALE richiesta all’imprenditore – rende irrilevanti i dettagli, in tale frangente, de COGNOME o dell’impegno RAGIONE_SOCIALE COGNOME alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somma”, come da dichiarazione rinvenuta in occasione RAGIONE_SOCIALE perquisizione eseguita in INDIRIZZO, riconosciut sentenza come priva di data certa e mai pervenuta allo COGNOME.
5. Sono fondati, invece, i motivi di ricorso concernenti le statuizioni civili.
5.1. La condanna al risarcimento dei danni in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata revocata dalla Corte di Appello sul rilievo che la COGNOME aveva già sottoscritto con la RAGIONE_SOCIALE in data 16/9/2008 un contratto di locazione avente ad oggetto un’unità immobiliare, e che poi con contratto in data 1/4/2009, su richiesta di cambio di appartamento – rientrante nel prassi – si era proceduto ad assegnare alla COGNOME l’unità immobiliare di cui si tratta. La pred aveva, pertanto, regolarmente esercitato il diritto di prelazione su tale unità abitativa, av ricevuto regolare lettera per l’esercizio di tale diritto, nell’ambito del progetto Mercurio.
Giova rilevare, però, che ai sensi dell’art. 1 comma 168 d.l. 95, convertito in I. 228/20 al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica i di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonche’ delle disposizioni in materia sostenibilita dei bilanci di cui al comma 24 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 20 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-b dell’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 135, di regola non si applicano al piano di dismissioni immobiliari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La norma fa però “salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inq stipulati alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge”.
Alla luce di tali principi occorreva confrontarsi con la documentazione prodotta dal pubbli ministero all’udienza del 13/4/2018, dalla quale emerge che per poter godere dei benefici nascenti dall’adesione al cd. progetto Mercurio occorreva essere conduttori dell’immobile RAGIONE_SOCIALE che si intendeva acquistare, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE data di sottoscrizione dell’accordo, 11/9/2008: solo dopo tale data, invece, il 16/9/2008, la NOME risulta aver stipulato contratto di loca relativo ad altro appartamento, in INDIRIZZO Revoltella n. 41, poi registrato il 24/3/2009, e s data 1/4/2009 risulta aver proceduto al cambio dell’appartamento. Inoltre, dalle dichiarazio del dirigente del Servizio Immobiliare Tibaldeschi, prodotte all’udienza del 13/4/2018 emerge che, con riferimento al primo contratto, che risulta sottoscritto il 16/9/2008, “dai docu presenti in archivio ed allegati al fascicolo dell’immobile si evince che la Signor effettivamente sottoscritto il contratto il 5 febbraio 2009…”
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte territoriale perché confronti con tali elementi, atteso che tra gli obiettivi del progetto Mercurio vi era qu sostenere politiche governative di social housing, purché a favore di agenti e rappresentanti
commercio e la sottrazione dell’immobile di INDIRIZZO al fondo al quale sareb naturalmente confluito ne avrebbe distorto l’uso RAGIONE_SOCIALE finalità abitative all’interno delle po di social housing.
5.2. Fondate sono anche le censure rivolte dal COGNOME alle statuizioni in favore delle al parti civili, atteso che la sentenza n. 15138/2022 RAGIONE_SOCIALE sesta sezione penale di questa Cort aveva rilevato la necessità di determinazione delle somme liquidate a titolo di danno morale con congrui riferimenti in fatto volti a dar conto dei parametri individuati, prescrizione che no ritenersi soddisfatta con il mero riferimento alla diversa esposizione delle parti civili rispe risonanza mediatica del fatto, circostanza non ulteriormente specificata e, comunque, da sola inidonea a costituire quel “congruo riferimento in fatto” di per sé sufficiente a rendere conto corretta quantificazione effettuata.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente alle statuizioni civili c rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio per nuo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anch liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente