Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 163 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 163 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, alias COGNOME NOME, nato in Francia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Legnano il DATA_NASCITA
NOME, nato a Chivasso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo del 27/05/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Bergamo; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti che hanno chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/05/2025, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME la pena concordata dalle parti in relazione ai reati di usura aggravata e atti persecutori loro rispettivamente ascritti, concedendo loro la sospensione condizionale della pena stessa. Il G.u.p. ha altresì ordinato la confisca di denaro, beni e utilità nella disponibilità dei suddetti imputati fino alla concorrenza dell’importo per ciascuno indicato nel dispositivo, in
quanto profitto del reato di usura.
Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il difensore degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al punto della sentenza avente ad oggetto la confisca del profitto del reato di usura. In sintesi la difesa rileva che il giudice avrebbe disposto nei confronti di ciascun imputato la confisca dell’intero profitto dei reati, contravvenendo così ai principi stabiliti in materia di confisca per equivalente dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13783 del 08/04/2025, la quale, esclusa ogni responsabilità in solido tra i concorrenti nel reato, ha statuito che la confisca può essere disposta nei confronti di ciascun concorrente solo in misura pari al profitto da lui conseguito, e, solo nell’impossibilità di provare la quota di ciascuno, mediante ripartizione in parti uguali. Si rileva altresì che il profitto in relazione al capo 4 dell’imputazione era stato quantificato in maniera errata -non scomputando il valore dei beni che erano già stati restituiti alla vittima -. Quanto poi al COGNOME si rilevava che dagli atti emergeva che lo stesso non aveva conseguito alcun profitto dai reati. Si procedeva quindi nel ricorso a ri-quantificare le somme confiscabili a ciascun imputato.
Il difensore dell’imputato COGNOME ha articolato due motivi.
4.1. Col primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla quantificazione delle somme oggetto di confisca nei confronti del suo assistito, rilevando che il giudice non aveva motivato né in ordine ai criteri di quantificazione del profitto né in ordine alla sua ripartizione tra gli imputati, giungendo così ad una duplicazione dell’importo confiscabile.
4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge sempre in ordine alla confisca, atteso che il G.u.p., disattendendo i principi di diritto sanciti dalla già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2025 aveva posto per intero il profitto del reato in capo a ciascun indagato stabilendo così la solidarietà tra i concorrenti esclusa dalla suddetta pronuncia.
Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 611 comma 1 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati per le seguenti ragioni.
Giova preliminarmente rilevare che i ricorsi sono ammissibili.
Questa Suprema Corte ha infatti affermato che ‘l a sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina AVV_NOTAIO prevista dall’art. 606 cod. proc. pen.’ (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 -01). Nel caso in esame, la misura di sicurezza della confisca non risulta essere stata oggetto dell’accordo delle parti con la proposta di patteggiamento, sicché gli imputati sono legittimati al ricorso per tutti i motivi consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen. e non per i soli (più limitati) casi di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
2. I motivi sono altresì fondati.
Già dalla lettura del capo d’imputazione emerge infatti quanto segue:
per il reato di usura di cui al capo 1) gli interessi usurari (e dunque il profitto del reato) è stato quantificato in complessivi euro 23.022,31, di cui 17.522,31 euro asseritamente percepiti dall’imputato COGNOME e 5.500 euro percepiti dall’imputato COGNOME;
per l’usura di cui al capo 3 il profitto è consistito in interessi usurari rappresentati da lavori (di valore non quantificato) in favore di COGNOME e in denaro e beni per complessivi euro 2.500 materialmente percepiti dal coimputato (non ricorrente) COGNOME NOME;
per l’usura di cui al capo 4) gli interessi usurari sarebbero consistiti nella consegna di un’autovettura del valore di euro 6.000 (non è indicato chi degli indagati avrebbe ottenuto la materiale disponibilità del mezzo).
Gli interessi usurari complessivamente corrisposti dalla vittima per i tre episodi di usura ammontano dunque a euro 31.522,21.
Nel dispositivo della sentenza il G.u.p. ha invece disposto la confisca diretta e per equivalente:
nei confronti dell’COGNOME NOME sino alla concorrenza di euro 31.520,21;
nei confronti di COGNOME NOME sino alla concorrenza di euro 29.020,21;
nei confronti di COGNOME NOME sino alla concorrenza di euro 23.020,21.
L’importo che in virtù della sentenza dovrebbe essere confiscato ai tre autori dei suddetti reati ammonta dunque complessivamente a circa 57.442 euro.
Risulta dunque evidente che il giudice procedente non ha correttamente quantificato il profitto confiscabile a ciascun indagato per molteplici ragioni.
In primo luogo, perché imputando a ciascun concorrente nei singoli reati praticamente l’intero profitto derivante dal reato stesso, è giunto ad una indebita duplicazione del profitto confiscabile, violando il principio, assolutamente pacifico in giurisprudenza, secondo il quale la confisca (in quanto misura ripristinatoria) non può mai attingere beni dell’autore o degli autori del reato di valore superiore al vantaggio prodotto dal reato stesso.
In secondo luogo, perché prescindendo dalla individuazione per ciascuna imputazione del
profitto effettivamente conseguito dai singoli concorrenti (pur possibile alla luce del tenore dell’imputazione), non si è uniformato (senza minimamente motivare un eventuale dissenso dallo stesso) al principio di diritto sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13783 del 08/04/2025, la quale, ha statuito che, esclusa ogni responsabilità in solido tra i concorrenti nel reato, la confisca (anche per equivalente) può essere disposta nei confronti di ciascun concorrente solo in misura pari al profitto da lui conseguito, e, solo nell’impossibilità di provare la quota di ciascuno, mediante ripartizione in parti uguali.
In terzo luogo, perché, dopo aver affermato nella motivazione che il profitto confiscabile ex art. 644, sesto comma, cod. pen. si doveva determinare ‘secondo quanto emerge dall’imputazione, dovendosi escludere unicamente il valore dell’autovettura targata TARGA_VEICOLO, in quanto restituita’, in maniera del tutto contraddittoria con tale premessa, il valore di tale vettura risulterebbe invece lo stesso computato nella quantificazione del profitto di cui al capo 1).
La contraddittorietà della motivazione e le violazioni di legge in relazione alla quantificazione del profitto confiscabile, impongono dunque l’annullamento della sentenza di patteggiamento limitatamente alle statuizioni relative alla confisca, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al G.u.p. del Tribunale di Bergamo, in persona di diverso magistrato, il quale si atterrà, nella determinazione del profitto confiscabile a ciascun imputato ai principi di diritto e ai criteri sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.u.p. del Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica. Così è deciso l’11/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME