Confisca del denaro e assenza di redditi: La Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: la confisca del denaro di provenienza illecita. Il caso in esame offre lo spunto per analizzare i presupposti di questa misura ablativa, specialmente quando la difesa contesta la mancanza di una prova diretta che leghi la somma sequestrata a uno specifico reato. La decisione evidenzia come, in determinate circostanze, l’assenza di redditi leciti del soggetto sia un elemento sufficiente a giustificare la confisca.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Lecco. Tale sentenza, pronunciata a seguito di un rito alternativo, aveva disposto la confisca di una somma di denaro pari a 4.500 euro, rinvenuta nella sua disponibilità. L’imputato decideva di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando l’illegittimità della misura, presumibilmente sulla base dell’assunto che non fosse stato dimostrato in modo inequivocabile che quel denaro costituisse il profitto diretto di un’attività criminale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo i giudici, il motivo di ricorso era da considerarsi non solo generico, ma anche manifestamente infondato. La decisione si basa su due pilastri fondamentali: uno di natura processuale, relativo alla genericità dell’impugnazione, e uno di natura sostanziale, inerente ai requisiti per la confisca del denaro in ipotesi particolari.
Le Motivazioni alla base della decisione sulla confisca del denaro
La Corte ha innanzitutto sottolineato come il ricorrente non avesse mosso critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, aveva giustificato l’ablazione della somma facendo leva su un elemento cruciale: l’assenza di redditi leciti in capo all’imputato. Questa circostanza, secondo il giudice di merito, rappresentava un solido indizio della provenienza illecita dei 4.500 euro.
Entrando nel merito della questione giuridica, la Cassazione ha ribadito la correttezza del ragionamento del Tribunale, richiamando due norme chiave: l’art. 85-bis del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti) e l’art. 240-bis del codice penale. Queste disposizioni disciplinano una forma di confisca “allargata” o per sproporzione. In base a tali norme, ai fini della confisca, è indifferente che la somma di denaro costituisca il prezzo, il provento o il profitto diretto del reato per cui si procede. Ciò che rileva è la sproporzione tra il bene posseduto e la capacità reddituale lecita del soggetto, che fa presumere un’origine illecita del bene stesso. Poiché il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria o contestazione specifica su questo punto, il suo ricorso è risultato privo di fondamento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un importante principio in materia di misure patrimoniali. Essa conferma che la confisca del denaro può essere legittimamente disposta anche in assenza di una prova diretta del nesso di causalità tra la somma e uno specifico crimine, qualora il possessore non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza attraverso i propri redditi. Questo approccio sposta, di fatto, l’onere della prova sul condannato, il quale deve dimostrare che le somme in suo possesso hanno un’origine lecita. La decisione funge anche da monito per la difesa: un ricorso per cassazione deve essere specifico e puntuale nel contestare le ragioni giuridiche della decisione impugnata, altrimenti rischia una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non ha contestato in modo specifico le motivazioni del tribunale, in particolare quella relativa all’assenza di redditi leciti che giustificassero il possesso del denaro.
È sempre necessario dimostrare che il denaro è il profitto di un reato per poterlo confiscare?
No. Secondo la Corte e le norme richiamate (art. 85-bis D.P.R. 309/1990 e art. 240-bis c.p.), in determinate ipotesi è sufficiente dimostrare la sproporzione tra la somma posseduta e l’assenza di redditi leciti, essendo indifferente che il denaro costituisca il prezzo, il provento o il profitto del reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Oltre alla conferma della confisca, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: 06JEXA8) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2024 del TRIBUNALE di LECCO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. attraverso il quale si censura la disposta confisca del denaro è generico è manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente la decisione che, quanto alla confisca dell’ingente somma di denaro rivenuta nella disponibilità del ricorrente (euro 4.500), dà cont delle ragioni dell’ablazione con pertinente riferimento all’assenza di redditi leciti rappresentando la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 ed all’art. 240-bis cod. pen., aspetto non confutato dal ricorrente, essendo indifferente che la somma di denaro, ai fini della confisca in ipotesi particolari disciplinata dalle citate norme, costit prezzo, il provento o il profitto del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso iI30/09/2024