Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 107 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 107 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Torino il 15.2.2022 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a NOME la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di illecita detenzione di complessivi gr. 3.896,9 di sostanza stupefacente del tipo hashish; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, lamentando vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla confisca del denaro.
Si deve premettere che la questione «se l’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all’ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale», rimessa con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, COGNOME ed altri, è stata decisa: le Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 20381 del 26/09/2019 hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali.
Ciò posto, prende atto il Collegio che la sentenza riconosce sussistere il reato di illecita detenzione di stupefacenti del tipo hashish, di cui all’art. 7 comma 4, d.P.R. 309/90, e che la parte della motivazione che fa riferimento al provvedimento ablativo del denaro non argomenta alcunché di specifico, limitandosi a disporre ex art. 240 cod. pen. la confisca del denaro in sequestro.
E’, tuttavia, insegnamento tradizionale della Corte dm legittimità quello secondo il quale «È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen, con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell’attività illecita posta in essere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, COGNOME, Rv. 253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, COGNOME, Rv. 185156, secondo cui «In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., il denaro
sequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggetto di confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccio o d’altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna. Ne consegue che, qualora l’imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione a fine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli, mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all’accertamento giudiziale ogni eventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, la somma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta»).
Ebbene, nel caso in disamina la contestazione non riguarda il reato di spaccio di stupefacenti, bensì quello di illecita detenzione di droga, di talché non si giustifica la confisca del denaro rinvenuto in possesso dell’imputato, che non può presentare alcun nesso di pertinenzialità con il reato oggetto di imputazione.
Ne deriva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, al fine di valutare l’eventuale confiscabilità del denaro (il cui importo neanche è indicato in sentenza) ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino.
Così deciso il 2 novembre 2022
Il Consi GLYPH e estensore
Il Preside e