Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6583 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Ceglie Messapica (Br) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’11/7/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’11/7/2023, pronunciata a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi applicava a NOME COGNOME, in ordine ai reati ascrittigli, la pena di quattro anni di reclusione e 40mila euro di multa, previa riduzione per il rito abbreviato.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
difetto assoluto di motivazione con riguardo ai reati di cui ai capi 1) e 3). I Giudice avrebbe operato un “minimo di ricostruzione” soltanto quanto al delitto di cui al capo 2) (art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), omettendo, tuttavia, qualunque motivazione sulle ulteriori fattispecie contestate (artt. 337, 582, 635 cod. pen.); gli elementi di prova acquisiti, così come il giudizio del Tribunale del riesame, avrebbero peraltro escluso le condotte di reato, in quanto il NOME si sarebbe limitato a subire inerme l’intervento dei Carabinieri, senza opporre resistenza;
violazione dell’art. 240 cod. pen. quanto alla confisca delle somme sequestrate presso l’abitazione della signora NOME COGNOME, moglie del COGNOME, e della vettura; come per le prime sarebbe stata provata la lecita provenienza, date le attività imprenditoriali svolte dalla donna (una stazione di servizio per vendita carburanti e la vendita di olive), così per la vettura risulterebbe pacifica l’intestazione alla “RAGIONE_SOCIALE“. La sentenza, peraltro, non offrirebbe alcuna motivazione in ordine a tale misura di sicurezza, estranea all’accordo processuale, così da renderne necessario l’annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato limitatamente alla confisca del denaro.
Con riguardo alla prima doglianza, il Collegio rileva che la stessa attiene al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi censura – questi – che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che lamenta soltanto l’assenza di motivazione con riguardo ai capi 1) e 3), peraltro senza neppure menzionare il richiamo, contenuto nella sentenza, alla comunicazione notizie di reato, al verbale di arresto ed alla documentazione allegata, dalle quali risultavano le condotte contestate in tutti i capi, come peraltro in parte esplicato nel successivo passaggio della motivazione.
4.1. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile.
Alla stessa conclusione il Collegio giunge, poi, in ordine ad una parte della seconda censura, quella che contesta la confisca della vettura: per dichiarazione dello stesso ricorrente, infatti, il mezzo non sarebbe di sua proprietà, ma della “RAGIONE_SOCIALE“, così da risultare evidente il difetto di legittimazione a porre questione.
5.1. Diversamente, il ricorso risulta fondato laddove contesta la mancanza di motivazione circa la confisca della somma di denaro – rinvenuta nell’abitazione coniugale – asseritamente riferibile alla moglie del ricorrente, titolare di attivi imprenditoriali. Ebbene, la sentenza al riguardo risulta priva di qualunque motivazione, limitandosi a disporre “la confisca di quanto in sequestro con distruzione dello stupefacente”; neppure un argomento, dunque, a giustificazione della confisca del denaro, nessuna specificazione del possibile nesso tra la somma medesima ed il reato, peraltro contestato – ai sensi dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2) – nei termini della detenzione di stupefacente a fine di spaccio, tale dunque da richiedere un particolare sforzo motivazionale sul punto.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla confisca del denaro, con dichiarazione di inammissibilità nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brindisi in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023
sigliere estensore
Il Presidente