Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51234 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51234 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Piacenza letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME e NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il GIP del Tribunale di Piacenza ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 90 (detenzione di sostanze stupefacenti di vario tipo a fini di cessione), riqualificata la detenzione di cocaina ed eroina nell’ipotesi di cui al comma 5 di detta norma e ritenuta la continuazione con i reati di cessione rispettivamente contestati.
Ne chiede l’annullamento per due motivi.
1.1. Con il primo motivo denuncia l’erronea qualificazione giuridica del fatto per non avere il giudice qualificato i fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 90 all’esito di una valutazione complessiva delle modalità, dei mezzi e delle circostanze dell’azione.
1.2. Con il secondo motivo denuncia l’illegittimità della confisca del denaro in sequestro, disposta anche in mancanza di prova della provenienza illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca del denaro, inammissibile nel resto.
1.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultin evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619).
Considerato che la verifica sul punto va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME 3amal, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252), nel caso di specie non è ravvisabile l’erronea qualificazione giuridica del fatto, avendo il giudice puntualmente distinto le condotte e qualificato come di lieve entità soltanto la detenzione dei modesti quantitativi di cocaina ed eroina di cui al capo 1).
2. È, invece, fondato il secondo motivo.
Questa Corte (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348) ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza, sia personali che patrimoniali, che non hanno formato oggetto di accordo tra le parti. Deve, infatti, ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, COGNOME, Rv. 274946).
Nel caso di specie, è evidente l’assenza di motivazione in ordine alla confisca del denaro, non avendo il giudice specificato nulla sul punto né in relazione al reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 né ai vari episodi di cessione contestati ai capi 2), 3) e 4) per i quali può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell’imputato,, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall’art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.(Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900).
Pur non essendo esigibile un’ampia motivazione sul punto, dovendo l’obbligo di motivazione conformarsi alla natura della sentenza di patteggiamento, è, tuttavia, indispensabile che il giudice giustifichi l’ablazione del bene soggetto a confisca.
In realtà, pur avendo disposto in motivazione che “i beni in sequestro devono essere confiscati e distrutti ai sensi dell’art. 240 cod. pen., in quanto beni che furono destinati a commettere il reato”, con espressione che sembra riferibile soltanto allo stupefacente ed ai beni strumentali in sequestro, nel dispositivo ha genericamente e indistintamente disposto “la confisca e distruzione di quanto in sequestro” con formula ampia, che ricomprende anche il denaro, ma in assenza di motivazione.
Ritenuta, pertanto, indispensabile una precisazione e una giustificazione del provvedimento di confisca, essendo confiscabile soltanto il denaro che costituisca profitto del reato ovvero vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice del Tribunale di Piacenza per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Piacenza in diversa persona fisica.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, 22 novembre 2023
Il consigliere etensore
Il Presidente