Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47163 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47163 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lecce il :DATA_NASCITA avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 05/05;2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore general NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip del Tribunale di Lecce con sentenza emessa il 5 maggio 2023 ha applicato su richiesta delle parti a COGNOME NOME la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 15. di multa, in relazione al delitto di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazi detenzione, a fini di cessione, di poco meno di 130 grammi di cocaina.
Avverso detta sentenza ricorre, a mezzo d& proprio difensore, l’imputato deducendo l’omessa motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La sentenza così motiva sul punto: “in ordine alle somme di denaro sequestrate si ritiene che le stessero fossero provento dell’attività di spaccio di sostanza stupefacente atteso che stesso imputato, in sede di interrogatorio, ammettendo gli addebiti, motivava la censurat condotta con la necessità di procurarsi il denaro necessario al proprio fabbisogno di cocaina e per fare un regalo alla propria figlia nel periodo natalizio, ragioni per le quali ne va dispo confisca”. Dal verbale di sequestro risulta che al COGNOME è stata sequestrata la somm complessiva di euro 960 custodita all’interno del suo portafogli.
3. La motivazione adottata dal Giudice non è idonea a sorreggere la confisca del denaro. Invero, come ritenuto in precedenti arresti (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, NOME, Rv. 283248 – 01), la contestazione relativa alla sola detenzione illecita a fini di cessione legi la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato solo nel caso in cui ricorra condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’a bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a t reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sen dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostan stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato mera detenzione per cui è affermata la responsabilità)».
Sulla sussistenza degli elementi idonei a ritenere configurabile la “confisca per sproporzione di cui al cit. art. 240-bis il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione. E su tale profi rilevato che «In tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di “illegalità della mis sicurezza”, rilevante come “violazione di legge” ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.» (da ultimo, Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. :275862 – 01).
Si impone, dunque, l’annullamento su detto profilo della sentenza impugnata, con rinvio per al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio sul punto, giudizio che, ai sensi dell’art. 627, comma lettera d), cod. proc. pen., sarà trattato da giudice persona fisica diverso da quello che pronunciato la sentenza annullata.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ala confisca del denaro e rinvia al Tr di Lecce per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2023
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