Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9444 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9444 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Sesto San Giovanni il 23/02/1983
avverso l’ordinanza emessa il 19 luglio 2024 dal Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Monza ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE avverso ìl decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca della somma di euro 15.859,41, pari al saldo del conto corrente acceso dalla predetta società presso la Cassa di Risparmio di Asti, e della somma di euro 26.212,40, pari
al saldo di altro conto corrente acceso presso Allianz Bank Finanziai RAGIONE_SOCIALE quale profitto del reato del reato di cui all’art. 334 cod. pen. per il quale si procede a carico di NOME COGNOME.
Dal provvedimento impugnato risulta che il presente procedimento costituisce una costola di altro procedimento in cui era stato disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca, ai sensi degli artt. 321, 322-ter cod. proc. pen. e 12-bis d. igs. n. 74 del 2000, di due polizze vita al valore di riscatto al 18/1/2022 di 960.210,58, intestate a COGNOME, ed ha avuto origine dalla segnalazione dell’amministratore giudiziario della loro liquidazione con accredito degli importi liquidati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società ritenuta amministrata di fatto da COGNOME, la quale, a sua volta, ha versato una parte del denaro a società riconducibili a COGNOME, tra cui anche la RAGIONE_SOCIALE, che ha ricevuto euro 289.600.
Il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione e, con un unico motivo, deduce la violazione dell’art. 335-bis cod. pen. in quanto nel caso in esame è stato disposto un sequestro preventivo funzionale ad una confisca per equivalente, non consentita da tale norma, e si è “duplicata” la misura cautelare reale, dal momento che nell’altro procedimento COGNOME ha messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria beni per un valore di euro 512.000 in sostituzione delle due polizze originariamente sequestrate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Rileva preliminarmente il Collegio che il consolidato principio di diritto fatto proprio dall’ordinanza impugnata in tema di confisca del denaro è stato recentemente superato dalle Sezioni Unite.
Il Tribunale, infatti, ha richiamato le affermazioni delle Sezioni Unite che hanno reiteratamente affermato che allorché il prezzo o il profitto cd. accrescitivo sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate sul conto corrente, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta, in considerazione della natura fungibile del bene, cosicché non è necessaria la prova del nesso di derivazione del danaro dal reato, né, tantomeno, può ritenersi ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di
denaro oggetto di apprensione (cfr. Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264437).
Come anticipato, a seguito di una recente pronuncia delle Sezioni Unite, della quale non risulta ancora depositata la motivazione, la portata di tale principio di diritto è stata ridimensionata. Secondo quanto si legge nell’informazione provvisoria pubblicata a seguito dell’udienza del 26/9/2024 (proc. COGNOME), le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predett nesso di derivazione causale.
Il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale non incide, tuttavia, sulla legittimità del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale individuato gli elementi indiziari sintomatici della derivazione del denaro in sequestro dal reato.
L’ordinanza impugnata ha, infatti, affermato, in primo luogo, che il profitto del reato di cui all’art. 334 cod. pen. è stato calcolato in relazione al valore delle due polizze al momento del sequestro ed ha, quindi, qualificato differentemente i sequestri preventivi disposti in ciascun procedimento. Si è, infatti, affermato che i beni messi a disposizione da COGNOME nel procedimento “principale”, in sostituzione delle due polizze liquidate, rappresentano l’equivalente di una parte del profitto derivato dalla commissione del reato contestato in quel procedimento; si è, invece, ritenuto che il sequestro preventivo disposto nel presente procedimento ha ad oggetto il profitto del reato di cui all’art. 334 cod. pen., determinato nella misura conseguita dalla società ricorrente, pari ad euro 289.600.
In particolare, quanto al nesso di derivazione del denaro da tale fattispecie di reato, pur dovendosi eliminare, alla luce del citato mutamento giurisprudenziale, il riferimento alla natura fungibile del denaro, va, comunque, considerato che l’ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed immune vizi, ha valorizzato ulteriori elementi sintomatici, ponendo l’accento sulla riconducibilità della società ricorrente a COGNOME (il quale ne detiene le quote sociali, mentre la società è gestita dalla compagna e dalla figlia), circostanza, questa, che non consente di considerare detto ente quale “terzo estraneo”, nonché sul fatto che non vi è stata alcuna allegazione difensiva in merito alla provenienza del denaro in sequestro da prestazioni lecite tra le due società.
Va, peraltro, aggiunto, che l’argomento su cui insiste il ricorso, ovvero la circostanza che nell’altro procedimento COGNOME ha offerto dei beni in sostituzione del valore delle due polizze sequestrate, appare privo di pregio in quanto omette di considerare che nei due procedimenti si procede per distinte fattispecie di reato, ognuna della quali ha prodotto un profitto, oggetto, nell’altro procedimento, di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente e, nel presente procedimento, di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dovendosi escludere che la misura cautelare reale sia stata adottata in violazione dell’art. 335-bis cod. pen, avendo attinto una parte del profitto derivato dal reato di cui all’art. 334 cod. pen., il ricor va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, Così deciso il 9 gennaio 2025
Il Consigliere 1 ore ,
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