Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4182 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4182 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Maniago il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte di appello di Trieste letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste ha parzialmente confermato la sentenza emessa il 21 settembre 2022 dal GUP del Tribunale di Pordenone, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificato il fatto, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.
1.1. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 178,179, 420-ter, 604 cod. proc. pen. in relazione all’ordinanza del 22 gennaio 2025 di rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per un contestuale impegno professionale, sopravvenuto, in un procedimento con imputati detenuti, benché tempestivamente comunicato e documentato il giorno prima dell’udienza a causa del ritardo della cancelleria dell’ufficio ove pendeva il processo. Si segnala che si trattava di impegno certamente preminente, sebbene assunto successivamente, per la delicatezza del processo e delle imputazioni rispetto a quello del COGNOME, rimasto privo di difensore.
1.2. Illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche con riguardo solo ai precedenti, senza considerare l’ammissione di tutti i fatti.
1.3. Violazione di legge in relazione alla confisca della somma di 9.980 euro, disposta ex art.73, comma 7- bis, d.P.R. 309/90, in mancanza di prova che si trattasse del profitto di cessioni di cocaina coeve all’epoca dell’accertamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca, infondato nel resto.
Il primo motivo è infondato, in quanto la Corte di appello non ha affatto contestato o messo in discussione la prevalente importanza dell’impegno professionale sopravvenuto, ma ha ritenuto non idoneamente giustificata l’indispensabilità della presenza del difensore nel giudizio di appello in oggetto, avuto riguardo ai motivi di impugnazione formulati relativi solo alla pena e alla confisca. La Corte di appello ha, quindi, ritenuto non giustificata l’impossibilità del difensore di avvalersi di un sostituto, specie tenuto conto che dal verbale di udienza risulta, invece, la presenza del suo sostituto, che aveva svolto attività processuale, sicché, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, l’appellante non era affatto privo di difensore né assistito da un difensore di ufficio, bensì da un sostituto del difensore di fiducia, la cui inidoneità a sostenere le ragioni difensive e tutelare gli interessi dell’appellante non risultava non solo non chiarita, ma neppure dedotta.
Sul punto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio affermato in casi analoghi da questa Corte, secondo i quali il sostituto del difensore esercita tutti i diritti e assume tutti i doveri del titolare a nor dell’art. 102 cod. proc. pen., sicché non rilevano eventuali limitazioni apposte alla sua designazione (Sez. 5, n. 47785 del 27/10/2022, Profeta, Rv. 283959, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto di una richies di rinvio del processo per concomitante impegno professionale avanzata da
difensore che aveva nominato un sostituto processuale che, a sua volta, aveva svolto attività difensiva in udienza).
Inammissibile perché manifestamente infondato è il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, ampiamente giustificato, anche dal primo giudice, per il rilievo assorbente attribuito: 1) alla gravità dei fatti per il nume consistente di cessioni, sebbene qualificate ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, in favore di un numero elevato di acquirenti e per un periodo di circa due anni, indicativo di un’attività stabile e non occasionale; 2) alle ammissioni parziali; 3) alle gravi violazioni delle prescrizioni delle misure cautelari, in particolare, del divieto di comunicare con terzi, tradottesi anche in resistenza; 4) ai precedenti penali, che avevano giustificato la revoca della sospensione condizionale.
4. È, invece, fondato il motivo relativo alla confisca del denaro.
Il primo giudice aveva disposto con la sentenza del 21 settembre 2022, ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309 del 90, la confisca diretta dei saldi attivi di conto corrente e delle somme di danaro contante nella disponibilità dell’imputato fino all’ammontare di 9.980 euro, quale profitto del reato, e, in caso di impossibilità, la confisca per equivalente di altri beni mobili, immobili o crediti nella dell’imputato fino alla concorrenza di detto importo.
Correttamente la Corte di appello ha revocato la confisca per equivalente disposta dal primo giudice, in quanto inapplicabile nel caso di specie in ragione della qualificazione dei reati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90 e della data di emissione della sentenza di primo grado, non potendo retroagire, ex dell’art. 200 cod. pen., ad un momento precedente a quello in cui era stata disposta la confisca la modifica dell’art. 85-bis del medesimo d.P.R., introdotta dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, che ha attratto nell’ambito applicativo dell’art. 240-bis cod. pen. anche la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Tuttavia, pur avendo fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte sul punto (Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, COGNOME, Rv. 286103; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285602), la Corte di appello ha, invece, confermato la confisca dei saldi attivi di conto corrente e delle somme di danaro contante nella disponibilità dell’imputato fino all’ammontare di 9.980 euro, determinato quale profitto delle cessioni riferite dagli acquirenti secondo un calcolo prudenziale, con operazione condivisa dal giudice di appello che l’ha ritenuta corretta e giustificata in quanto le cessioni avvenivano con pagamento in contanti ed il denaro rinvenuto in possesso dell’imputato, attesa la sua fungibilità, è qualificabile come profitto diretto del reato.
E ciò in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037) secondo il quale la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.
Si tratta, tuttavia, di un principio superato dall’approfondita analisi della nozione di profitto confiscabile e della natura della confisca che ha oggetto somme di denaro, contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756.
Quanto al primo profilo la sentenza ribadisce la necessità che il profitto “derivi” dal reato, precisando che la confisca diretta presuppone “sempre” la prova della derivazione dal reato della res oggetto della ablazione, sicché deve essere provato il nesso di pertinenza del bene rispetto al reato a cui la confisca accede; quanto al secondo, specifica che non può essere la natura del bene oggetto dell’ablazione ed, in particolare, del denaro, bene fungibile per eccellenza, a qualificare come diretta la confisca del profitto del reato, altrimenti finendo per annullarsi la differenza tra confisca diretta e confisca per equivalente, eliminando il presupposto fondante la confisca diretta, costituito, come già detto, dalla rigorosa prova della derivazione dal reato del bene oggetto della ablazione.
Proprio valorizzando la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento, il precedente orientamento di legittimità escludeva che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dovesse necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, dovendosi in realtà apprendere la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque rinvenuta, purché attribuibile all’indagato e legata dal rapporto pertinenziale con il reato, del quale costituiva il profitto illecito (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, COGNOME, Rv. 228166; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264437; Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C.,Rv. 282037). Si riteneva, pertanto, indifferente l’identità fisica dei beni numerari oggetto di ablazione, cioè la loro corrispondenza materiale a quelli illecitamente conseguiti, ed irrilevante, in ragione della natura del denaro e della confusione del denaro derivante da reato con il patrimonio del reo, che ne risultava accresciuto, sia l’eventuale esistenza di altri attivi monetari eventualmente confluiti nel patrimonio del reo – anche a seguito di versamenti di denaro aventi origine lecita nel conto corrente bancario -, sia l’afflusso di somme successive al reato e all’adozione del sequestro funzionale alla confisca.
Prospettiva, questa, superata dall’orientamento più recente che giunge a conclusioni opposte, sostenendo che, se si attribuisce rilievo alla fungibilità del denaro ed all’automatica ed indistinta confusione dello stesso nel patrimonio del reo, la confisca di somme di denaro dovrebbe sempre ritenersi per equivalente in quanto se non è materialmente rintracciabile l’individualità del bene, per effetto della confluenza e confusione del denaro nel patrimonio del reo, il bene perde la sua individualità e l’ablazione ha ad oggetto il suo valore corrispondente.
In conclusione, ribadita la necessità della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, nella sentenza citata si afferma che la confisca del denaro è diretta nei casi in cui: a) risulti che la somma confiscata sia proprio “quella” derivata dal reato; b) si è in presenza di “metamorfosi” del profitto o del prezzo del reato cioè di una utilità economica mediata ed indiretta acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego), ma, in ogni caso, collegata eziologicamente all’illecito e, soprattutto, all’uso del profitto o del prezzo derivante dal reato: occorre la prova che la somma di denaro o il bene utilizzato per il reimpiego siano derivanti dal reato (Sez. U, Miragliotta); c) sussista la prova, sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo, che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato -versato sul conto- sia poi stato prelevato e utilizzato per l’impiego e per l’acquisto di un ulteriore bene (es. transito immediato della somma, che è versata e prelevata in circostanze di tempo e di fatto dimostrative del fatto che si tratti della stessa somma).
A tali principi non si sono conformati i giudici di merito, limitatisi a ritenere provata la provenienza dell’importo confiscato dalle cessioni in favore dei vari acquirenti in base alle dichiarazioni degli stessi, ritenendo, conseguentemente, tale importo qualificabile come profitto dell’attività illecita, soggetto a confisc obbligatoria ex art. 73, comma 7-bis d.P.R. cit. in relazione ad un reato per sua natura produttivo di profitti illeciti, dando, quindi, prevalenza alla natura fungibile del denaro, ma trascurando di considerare che l’attività illecita risaliva al periodo 2017-2019; che le somme rinvenute nella disponibilità dell’imputato in contanti o giacenti sui conti correnti a distanza di anni non potevano identificarsi proprio in quelle acquisite attraverso l’attività criminosa e, soprattutto, che non risultava accertato che il denaro di provenienza illecita fosse stato depositato in banca o investito né che gli incrementi patrimoniali in denaro derivassero da reato, con la conseguenza che non si era in presenza di una confisca diretta del profitto del reato, ma di una confisca per equivalente, inapplicabile nel caso di specie per quanto detto in,precedenza.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro, di cui va disposta la restituzione all’avente diritto, e rigetto del ricorso nel resto.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto; rigett resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc pen.
Così deciso, 14 gennaio 2026
Il Prsidente