Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44589 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44589 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 26 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che la Corte ridetermini la pena inflitta al ricorrente e annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in misura eccedente il profitto del reato.
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha escluso la recidiva e rideterminato la pena inflitta ad NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, concedendo all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME deducendo cinque motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per motivazione.
2.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di norma processuale e di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, travis il contenuto del verbale di arresto ove si riferisce che gli operanti vedevano COGNOME cedere “qualcosa” al conducente del ciclomotore, ha escluso l’alternativa ricostruzione dei fatti proposta dall’imputato ovvero che lo stesso, nel frangente avesse acquistato della sostanza stupefacente!.
2.2 Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge processuale e di manifesta illogicità della motivazione relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio che, per effetto della esclusione della recidiva e della scelta del r abbreviato, doveva essere ridotto di un terzo, cosicché la Corte avrebbe dovuto quantificare la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione (partendo dalla pena base di mesi otto).
2.3 Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di norma processuale e di manifesta illogicità della motivazione relativa alla determinazione della pena che, qualora dovesse intendersi come già comprensiva della riduzione per il rito, sarebbe stata determinata partendo da una pena base di mesi nove di reclusione, violando così il divieto di reformatio in peius.
2.4 Con il quarto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione sul motivo di appello con il quale era stata chiesta la determinazione della pena nel minimo edittale.
2.5 Con il quinto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione relativa alla disposta confisca del denaro rinvenuto nel disponibilità dell’imputato, pari a 366 euro, in quanto di valore sproporzionat rispetto al profitto correlabile alla contestata cessione di una dose di cocaina.
Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria nella quale, concludendo per l’accoglimento del quinto motivo di ricorso e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha, tra l’altro, rilevato che, secondo la giurisprudenz di questa Corte, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso del responsabile di detenzione di sostanza stupefacente soltanto se è dimostrato un nesso di pertinenzialità fra questa e l’attività oggetto del capo di imputazione, mentr non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza perché le stesse non possono qualificarsi come “strumento”, o quale “prodotto”, o “profitto” o “prezzo” del reato” (si richiama, a tal fine, Sez. 6, n. 5 del 17/10/2017, Rv. 272204).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto e volto a sollecitare una non consentita diversa interpretazione degli elementi emergenti dal verbale di arresto dal quale, peraltro, secondo il testo trascritto nel motivo in esame come ribadito dalla sentenza impugnata, risulta chiaramente che COGNOME è stato visto cedere “qualcosa” e ricevere denaro.
Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi.
Ritiene il Collegio che le doglianze articolate nel secondo e terzo motivo sono fondate.
La Corte territoriale, infatti, una volta esclusa la recidiva ritenuta dal Giudic primo grado, non poteva determinare la pena base in misura superiore a quella indicata dal primo Giudice, configurandosi, altrimenti, una violazione del divieto d reformatio in peius previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in caso di appello proposto dal solo imputato.
La sentenza impugnata, tuttavia, senza alcuna indicazione sul procedimento di determinazione della pena comminata, si è limitata ad indicare la sola pena finale nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.
In disparte ogni considerazione in ordine alla misura notevolmente inferiore al minimo edittale della pena pecuniaria inflitta che, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, non può essere modificata in questa Sede, rileva il Collegio che, in considerazione della scelta del rito abbreviato da parte del ricorrente, dev
necessariamente ritenersi che la pena base su cui è stata calcolata la dim processuale di un terzo è stata determinata nella misura di mesi nove di recl anziché in quella di mesi otto, già individuata come pena base dal Giudice di grado.
La doglianza del ricorrente è, dunque, fondata e per l’effetto, ritiene ques di poter direttamente rideterminare la pena detentiva inflitta, ai sensi del lett.1), cod. proc. pen., nella misura di mesi cinque e giorni dieci di reclusi restando la pena pecuniaria di euro 200, 00 di multa.
2.1 E’, invece, manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso doven al riguardo, ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale non è una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrog pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Rv. 276288), circostanza ricorrente nel caso di specie in cui la pena detentiva determinata in misura di poco superiore al minimo edittale mentre, come già rile la pena pecuniaria è stata determinata in misura notevolmente inferiore a limite (pari a euro 1032).
3.E’, invece, fondato il quinto motivo di ricorso.
Ad avviso del Collegio, a fronte dell’affermazione di responsabilità per la c di una dose di cocaina, di cui non è specificato il quantitativo, la motiva ordine alla confisca della somma appare carente e, in parte, anche contradditt
Premesso che, in considerazione del titolo di reato ascritto al ricorrente comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), la confisca del denaro può essere disposta s sensi dell’art. 240 cod. pen., ove sia ritenuto, in tutto o in parte, pr cessione di sostanza stupefacente /7 lea sentenza di primo grado non contiene, tuttavia, alcuna motivazione delle ragioni della misura ablatoria, mentre quella impugna ambiguamente riferimento, da un lato, ad elementi che potrebbe rilevare ai f una confisca per sproporzione, non consentita per il titolo di reato ascritto mancanza di giustificazioni sulla legittima provenienza del denaro o il prec specifico, e dall’altro si limita ad affermare, sulla base di un imprecisato mercato delle singole dosi di cocaina, la congruità della misura rispett «al contesto probatorio acquisito».
Siffatto percorso argomentativo appare, tuttavia, distonico rispetto alla n del profitto del reato, quale vantaggio economico derivante in via dire immediata dalla commissione dell’illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lu Rv. 264436).
Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, dunque, ai fini della confisca della somma di denaro sequestrata al ricorrente sarebbe stato necessario,- non un mero giudizio di “congruità” della misura ablatoria ma una specifica motivazione in ordine alla sua derivazione, totale o parziale (disponendo in tal ultimo caso la restituzione del residuo), dalla cessione della dose ascritta ricorrente. Per tale ragione, dunque, in accoglimento del motivo in esame, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, rideterminando la pena detentiva in mesi cinque e giorni dieci di reclu:sione. Dichiara inammissibile nel rest il ricorso. GLYPH
otre. Così deciso il I9it GLYPH 2023