Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8983 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8983 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
SENTENZA
Oggi,
09 MAR. 2026
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott. COGNOME
)isabej rrabito
avverso la sentenza del 04/09/2025 del Tribunale di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il 4 settembre 2025, ha applicato a NOME COGNOME, su concorde richiesta delle parti, ritenuto il comma 5 dell’art. 73 DPR 309/90, uni i reati sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen., la pena di m di reclusione ed euro 1.200 di multa. Ha disposto la confisca della somma di de in sequestro.
Avverso la predetta sentenza, NOME COGNOME, tramite il suo difensore, proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo violazione d legge ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento alla confisca del denaro rinvenuto in possesso dell’imputato. La difesa osserva c Giudice ha disposto la confisca del denaro considerandolo provento o profitto reato contestato, in assenza di qualsivoglia prova in ordine all’esistenza de di pertinenzialità con l’illecito.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento dell sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, in quan
il giudice ha omesso qualunque motivazione in ordine ai presupposti di cui all’art. 85 bis DPR 309/90.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Rileva questa Corte che nel disporre la confisca della somma sequestrata all’imputato, la sentenza non ha espresso alcuna valutazione con riguardo alla sussistenza dei suoi presupposti, così incorrendo nella violazione di legge denunciata.
Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l’art. 240 cod. pen., né, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285899 – 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, NOME, Rv. 283248 01).
Tuttavia, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in for del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. 309/90, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
La confisca prevista dall’art. 240 bis cod. pen. ha dunque struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato. Si è anche sottolineat come ai fini della confisca cd. “allargata” prevista dall’art. 240 bis cod. pen., no rileva il quantum ricavato dalla commissione dei cd. “reati spia”, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, purché dichiara responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto a reddito dichiarato o all’attività economica esercitata (Sez. 4, n. 11476 del 12/03/2025; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, Aprovitola, Rv. 282687 – 01).
2 COGNOME
La confisca per sproporzione ex art. 240 bis cod. pen. rappresenta infatti un’ipotesi speciale di confisca obbligatoria (“è sempre disposta”, come dispone il comma 1), la cui applicazione, non necessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo (Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, Taverniti, Rv. 274485 – 01), si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei c.d. reati-spia, elencati dalla predetta disposizione o da leggi speciali (come appunto nel caso in esame); la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito; la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza (nel senso del carattere obbligatorio della confisca, Sez. 4, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 – 01; Sez. 1, Taverniti, cit.).
Costituisce jus receptum, applicabile anche alla fattispecie in esame, il principio secondo il quale, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 12-sexies d. I. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazion eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddit dell’imputato o la sua effettiva attività economica. (Sez. 6, n. 34850 del 14/10/2025; Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358 – 01).
Tanto premesso il Giudice, pur essendo onerato, ha omesso qualunque motivazione sulla somma di denaro in sequestro.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto, da effettuarsi anche alla luce dei principi di cui sopra.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così è deciso, 23/01/2026
GASTORE NOME
, EPEP:TO
IL C AN ELtiFt;(17