Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40118 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40118 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto COGNOME dal reato di cui al capo B) per insussistenza del fatto e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità del medesimo per il reato di illecita detenzione di cocaina e hashish di cui al capo A), confermando, fra le altre cose, la confisca del denaro in sequestro.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena.
II) Violazione di legge in relazione alla confisca del denaro in sequestro, ritenuto quale profitto del reato di cui al capo B), da cui l’imputato è stat mandato assolto.
III) Vizio di motivazione sulla confisca del denaro, frutto di lecite attività lavorative, svolte tuttavia senza regolare contratto di lavoro.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato, risultando adeguatamente motivata la determinazione della pena.
La Corte territoriale, infatti, ha specificamente richiamato gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. per giustificare l’entità della pena base irrogata, alla lu della riscontrata notevole gravità del reato, per le modalità esecutive della condotta e per i quantitativi di sostanza stupefacente emersi dalle analisi chimiche. I giudici, in proposito, hanno valorizzato il luogo della condotta, un’area ad alta densità residenziale che ha determinato un considerevole pericolo per la salute pubblica. Inoltre, è stata valorizzata l’intensità del dol qualificato come dolo intenzionale.
Gli altri motivi, esaminabili congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla confisca del denaro, sono fondati, per le considerazioni che seguono.
2.1. Si deve riconoscere che la motivazione sulla confisca del denaro appare carente e contraddittoria: i giudici del merito, pur ammettendo che il denaro contante in sequestro proveniva da lecite fonti lavorative dell’imputato e della di lui moglie (descritte a pag. 9 della sentenza), si limita a giustificare la confisc del denaro con l’argomento che, trattandosi di entrate reddituali (con particolare riguardo a quelle dell’imputato) non fiscalmente regolari, ci si troverebbe di fronte ad una “evasione fiscale non può giovare a un positivo esito del giudizio di proporzionalità tra reddito e disponibilità liquida…”; asserzione di per sé generica, che non dà conto degli specifici elementi a sostegno e di cui, pertanto, sfugge completamente il senso.
2.2. Peraltro, neanche è chiaro se la Corte territoriale abbia voluto fare riferimento, in via esclusiva o parziale, ai (presunti) proventi da evasione fiscale, di cui non è dato conoscere l’entità e costituenti, comunque, cosa diversa rispetto all’integrale ammontare degli introiti – pur fiscalmente irregolari provenienti da lavoro lecito.
2.3. Va anche aggiunto che la somma di denaro confiscata, pari ad euro 4.835, risulta specificamente addebitata all’imputato quale provento della condotta criminosa di cessione di stupefacenti contestata al capo B) di imputazione, delitto dal quale il COGNOME è stato assolto per insussistenza del fatto Tanto comporta l’esigenza, per il giudice che voglia disporre la confisca c.d. allargata della somma contante rinvenuta, di motivare puntualmente e compiutamente in ordine all’eventuale configurabilità di una effettiva sproporzione fra tale somma di denaro ed i redditi lato sensu conseguiti dal prevenuto, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 240-bis cod. pen.
2.4. Tale onere motivazionale non risulta compiutamente e logicamente adempiuto dalla sentenza impugnata, con specifico riferimento alla statuizione concernente la confisca del denaro.
La decisione, pertanto, merita di essere annullata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo.
Il ricorso va rigettato nel resto.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 20 giugno 2023
Il Consi ere estensore