Confisca del danaro: quando i soldi trovati con la droga non si possono giustificare?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i principi che regolano la confisca del danaro trovato in possesso di soggetti condannati per reati legati agli stupefacenti. La pronuncia chiarisce in modo inequivocabile quando una somma di denaro può essere considerata di provenienza illecita e, di conseguenza, sottratta al condannato, anche in assenza di una prova diretta del suo collegamento con una specifica attività di spaccio.
Il caso in esame: dalla condanna al ricorso
Un individuo, a seguito di un patteggiamento, era stato condannato a una pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 13.000 euro di multa per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. Oltre alla pena detentiva e pecuniaria, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova aveva disposto la confisca della somma di 8.420 euro, trovata in possesso dell’imputato.
Ritenendo illegittima tale misura, il condannato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando l’inosservanza dell’art. 240 bis del codice penale e l’illogicità della motivazione. Secondo la difesa, non era stata revocata la confisca nonostante non vi fossero prove sufficienti a collegare quel denaro al reato contestato.
La confisca del danaro e i motivi del ricorso
Il ricorso si basava su argomentazioni giuridiche che la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondate. La difesa aveva evocato principi giurisprudenziali non pertinenti al caso specifico, riferendosi a una formulazione superata della legge e a fattispecie diverse da quella contestata (detenzione ai fini di spaccio di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’art. 73).
L’errore fondamentale del ricorrente è stato quello di non considerare la corretta norma applicabile: l’art. 240-bis del codice penale (la cosiddetta ‘confisca allargata’ o ‘per sproporzione’), richiamato dall’art. 85-bis del Testo Unico sugli Stupefacenti. Questa norma consente la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al suo reddito.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, giudicandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il GIP aveva applicato correttamente la legge e fornito una motivazione logica e congrua. La decisione di mantenere la confisca del danaro si fondava su una serie di elementi chiari e convergenti:
1. Contestualità del ritrovamento: Parte della somma era stata trovata insieme alla sostanza stupefacente, creando una forte presunzione di collegamento.
2. Mancata giustificazione: L’imputato non ha fornito alcuna spiegazione credibile circa la provenienza lecita del denaro.
3. Sproporzione rispetto al reddito: La somma sequestrata era palesemente sproporzionata rispetto al reddito dell’individuo, che risultava essere nullo.
4. Assenza di fissa dimora: La circostanza che il soggetto fosse privo di una residenza stabile ha ulteriormente rafforzato il quadro indiziario.
La Corte ha quindi ribadito un principio consolidato: per i reati gravi in materia di stupefacenti, la confisca del denaro è legittima quando il condannato non riesce a dimostrarne l’origine lecita e sussiste una chiara sproporzione con le sue capacità economiche dichiarate. In questi casi, l’onere di provare la liceità dei fondi ricade sul condannato stesso.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento della giurisprudenza in materia di misure patrimoniali legate ai reati di droga. La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche: chi viene trovato in possesso di ingenti somme di denaro, senza avere un reddito dichiarato che le giustifichi e in un contesto legato a stupefacenti, rischia seriamente di vedersi confiscare tali somme. La decisione sottolinea inoltre le conseguenze di un ricorso infondato: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a dimostrazione della severità con cui l’ordinamento sanziona i tentativi di impugnazione pretestuosi.
Quando può essere confiscato il denaro trovato in possesso di una persona condannata per reati di droga?
Il denaro può essere confiscato quando il condannato non è in grado di giustificarne la legittima provenienza e l’importo risulta sproporzionato rispetto al suo reddito o alla sua attività economica. La confisca è ulteriormente avvalorata da circostanze come il ritrovamento del denaro insieme alla sostanza stupefacente e l’assenza di una fissa dimora.
Su quale base giuridica si fonda la confisca in questo caso?
La confisca si basa sull’articolo 240-bis del codice penale (cosiddetta confisca per sproporzione o allargata), richiamato dall’articolo 85-bis del d.P.R. 309/1990. Questa norma si applica ai reati gravi, come quello previsto dall’art. 73, comma 1, del medesimo decreto.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Le argomentazioni legali presentate dalla difesa erano errate, in quanto si basavano su principi non applicabili alla fattispecie concreta. La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice di primo grado fosse corretta sia nell’applicazione della legge sia nella motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3464 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3464 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Padova del 24 giugno 2025 – con motivazione contestuale – con la quale gli è stata applicata per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 309 del 1990 la pena richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. di anni due, mesi 10 di reclusione ed € 13.000,00 di multa, con confisca della somma di € 8.420,00 articolando quale unico motivo di ricorso l’inosservanza dell’art. 240 bis cod. pen. nonché l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui non viene revocata la confisca della somma di denaro posttk in sequestro.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il motivo si incentra su principi giurisprudenziali che muovono dalla previgente formulazione dell’art. 85 bis d.P.R.309/90 e si riferiscono alla confisca ex art. 240 c.p. con riferimento a fattispecie delittuose sussunte nella previsione del comma 5 dell’art. 73 stesso d.P.R., e, quindi, non conferenti al caso in esame, avendo questa Corte più volte affermato che, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell’imputato se ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen. – che trova applicazione in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 -, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito (ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 33963 del 16/09/2025, COGNOME) .
Nel caso di specie, il giudice territoriale ha correttamente applicato il disposto normativo e i principi giurisprudenziali richiamati, recando congrua motivazione. In particolare, ha disposto la confisca in quanto: la somma in sequestro è stata trovata in parte insieme alla sostanza stupefacente; non è stata fornita una giustificazione credibile della provenienza di detta somma di denaro che risulta, altresì, sproporzionata avuto riguardo al reddito (nullo) del prevenuto e alla circostanza che questi sia privo di fissa dimora.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la
sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2025