Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48758 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48758 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 del Tribunale di Monza
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Monza ha applicato al ricorrente con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni due mesi nove di reclusione ed euro 14.000,00 di multa e disposto la confisca ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 del telefono cellulare nonché della somma di denaro di euro 490,00 in sequestro, per il reato di cui all’art.73, comma 1, d.P.R. n.309/90, per la detenzione di g. 134,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per la cessione di altri imprecisati quantitativi per il corrispetti di euro 490,00 (fatti commessi in data 15 gennaio 2023).
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando due motivi che di seguito si sintetizzano:
violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata qualificazione del reato ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90;
violazione di legge in merito alla disposta confisca del denaro sequestrato al momento dell’arresto, dovendosi ritenere il fatto reato qualificabile ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e non essendo, quindi, ammissibile la confisca fuori dai casi previsti dall’art. 240 cod.pen., oltre ad essere stata disposta la confisca del telefono cellulare senza motivazione.
Si censura anche l’erronea applicazione dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 per l’insussistenza del duplice presupposto del collegamento immediato e diretto tra il bene oggetto di confisca ed il reato, nonché della sproporzione tra il bene e le somme di lecita provenienza nella disponibilità del ricorrente, considerato che il prezzo della vendita sarebbe stato pagato cori un assegno circolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca del telefono cellulare, mentre deve essere dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei residui motivi.
Si deve considerare che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Nel caso di specie, va osservato che tale errore manifesto non è ravvisabile atteso che il solo dato ponderale non è di per sé sufficiente a fai – ritenere integrata l’ipotesi prevista dal quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, tenuto conto del riferimento, oltre che alla detenzione di g. 134,5 di cocaina, alle cessioni di quantitativi di sostanza stupefacente dal peso indeterminato per il corrispettivo di 490 euro, e considerata la necessità di approfondimenti istruttori sulle modalità della condotta, i mezzi e le altre circostanze di tempo e di luogo dell’azione, evidentemente non compatibili coni il rito prescelto.
Quanto alla confisca, va premesso che in tema di patteggiamento, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348, hanno affermato che dopo la novella della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha introdotto il nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., entrata in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza
di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è proponibile anche per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. se la misura non sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile nei soli limiti di cui al novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nel caso in esame è agevole rilevare che nella sentenza impugnata la confisca, non oggetto dell’accordo delle parti, è stata motivata sul presupposto che il denaro confiscato costituiva profitto del reato.
Si tratta, quindi, di una motivazione adeguata – considerato il rito prescelto rispetto alla imputazione contestata che comprende precipuamente la cessione di cocaina dell’importo pari a quello confiscato.
Con riguardo, invece, al telefono cellulare si deve ritenere non sufficiente il riferimento astratto ai presupposti della confisca previsti dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 che richiama l’art. 240-bis cod. pen.
Ed invero, ove non venga ravvisata, come nel caso di specie, l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è possibile procedere alla confisca non solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240 cod. pen., comma 1, ma anche ai sensi dell’art. 240-bis stesso codice che prevede la confisca del denaro e di altri beni e/o utilità possedute dal condannato in ragione della sproporzione rispetto al reddito da questi dichiarato o all’attività economica dal medesimo esercitata.
Nel caso che ci occupa, trattandosi di sequestro disposto ai sensi dell’art. 85bis del Testo Unico degli stupefacenti, è irrilevante la mancanza di un nesso di pertinenzialità tra il reato oggetto dell’accusa ed il telefono cellulare in sequestro, ma nulla è stato specificato in ordine alla mancanza di redditi adeguati rispetto al suo valore commerciale.
Pertanto, sebbene neppure il ricorrente nulla abbia addotto per sostenere la proporzionalità dell’acquisto di detto bene con i propri redditi, si deve tuttavia ritenere che la confisca di un solo telefono cellulare non possa ritenersi giustificata sotto il profilo della sproporzionalità rispetto ai redditi dell’imputato trattandosi un bene che non si palesa obiettivamente come di elevato valore commerciale in ragione della estesa diffusione di tali beni tra tutte le fasce di reddito.
La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente a tale statuizione, con conseguente restituzione all’avente diritto.
La Cancelleria provvederà alla comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono, che elimina.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Ordina l’immediata restituzione del telefono all’avente diritto e manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.