Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2393 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2393 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 17/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nato a Verona il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia 2. NOME COGNOME, nato a Verona il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia riesame
avverso l’ordinanza in data 3/6/2025 del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che Ł stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
letta la memoria datata 24/11/2025 del AVV_NOTAIO generale con la quale si Ł sostenuta l’infondatezza dei ricorsi;
letta la memoria (con allegati) datata 6/12/2025 a firma di entrambi i difensori e formulata nell’interesse di entrambi gli imputati.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore di entrambi gli indagati, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore dell’indagato NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del proprio assistito.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza ex art. 324 cod. proc. pen. in data 3 giugno 2025 il Tribunale di Bologna ha confermato il decreto in data 10 marzo 2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città ha disposto, ai sensi degli artt. 321, comma 2 cod. proc. pen., 2641 cod. civ. e 648-quater cod. pen., nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto illecito dei seguenti reati:
corruzione tra privati ex art. 2635, commi 1 e 3, cod. civ. che si assume realizzata da NOME COGNOME in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre che da NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo 1 della rubrica delle imputazioni);
altra corruzione tra privati ex art. 2635, commi 1 e 3, cod. civ. che si assume realizzata da NOME COGNOME in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre che da NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo 2);
autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 cod. pen. in relazione ai proventi dei delitti di cui si Ł detto che si assume realizzata da NOME COGNOME in concorso con NOME COGNOME (oltre che da NOME COGNOME e NOME COGNOME, autori dei delitti di corruzione di cui ai capi 1 e 2), nonchØ nelle forme di concorso ex art. 117 cod. pen. (anche) da NOME COGNOME, fratello di NOME COGNOME, oltre che dai coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente moglie e figlio di NOME COGNOME (capo 3).
In estrema sintesi al capo 1 della rubrica delle imputazioni si contesta a NOME COGNOME (in concorso con le persone di cui si Ł detto), direttore finanziario di RAGIONE_SOCIALE e gestore di fatto della società di consulenza RAGIONE_SOCIALE di avere ricevuto indebitamente la somma di 3.020.000 euro per il compimento di atti di gestione della RAGIONE_SOCIALE in violazione dell’obbligo di fedeltà e di obblighi inerenti alle loro posizioni di amministratori e dipendenti di quella società, dazione di denaro dissimulata come pagamento da parte del COGNOME a RAGIONE_SOCIALE di ‘fantomatiche’ attività di ‘procacciamento clienti’ il tutto con operazioni nel dettaglio descritte nel capo di imputazione e, in particolare, legate a contratti tra RAGIONE_SOCIALE e le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Quanto al capo 2 della rubrica delle imputazioni, in sintesi, si contesta a NOME COGNOME, nella qualità sopra indicata ed in concorso con le persone di cui si Ł detto, di avere indebitamente ricevuto da NOME COGNOME la complessiva somma di 11.300.000 euro, nell’ambito di una complessa e operazione negoziale denominata ‘Montblanc’ legata all’acquisizione della società RAGIONE_SOCIALE, per il compimento di atti di gestione della RAGIONE_SOCIALE in violazione dell’obbligo di fedeltà, dazione di denaro dissimulata come pagamento da parte del COGNOME a RAGIONE_SOCIALE di fantomatiche attività di consulenza, il tutto con operazioni concatenate descritte nel dettaglio nel relativo capo di imputazione.
Infine – sempre in sintesi – NOME COGNOME e NOME COGNOME risultano, come detto, indagati (oltre ad altri soggetti) anche per il reato di autoriciclaggio per avere impiegato, sostituito, trasferito in attività finanziarie o speculative il denaro proveniente dal compimento delle azioni delittuose sopra descritte, in particolare NOME COGNOME (in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME), nelle qualità rivestite nella società RAGIONE_SOCIALE, dopo avere incassato i proventi delittuosi di cui si Ł detto, li ripartivano tra i soci sotto la veste formale di dividendi in particolare:
girando a favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME la complessiva somma di 3.993.571 euro;
girando in favore di NOME COGNOME e di suo fratello NOME COGNOME la complessiva somma di 3.993.571 euro, somma nella quasi totalità impiegata mediante la sottoscrizione di diversi prodotti finanziari.
Rimane da evidenziare che nel decreto di sequestro preventivo del G.i.p. i profitti illeciti derivanti dai delitti sopra indicati sono stati determinati:
nei confronti di NOME COGNOME in 7.160.000,00 (con riguardo ai due delitti di corruzione tra privati) ed in ulteriori 3.993.571,00 euro quale profitto del delitto di autoriciclaggio;
nei confronti di NOME COGNOME in 3.993.571,00 euro quale profitto del concorso (ex art. 117 cod. pen., norma peraltro di dubbia applicazione nel caso in esame alla luce di Sez. 2, n. 23440 del 05/06/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 18847 del 13/02/2025, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 16519 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281596-01; Sez.
6, n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Potenza, Rv. 275288-01) nel solo delitto di autoriciclaggio.
Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza e con atti separati, i difensori degli indagati, deducendo:
2.1. per NOME COGNOME (ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO anche per conto dell’AVV_NOTAIO):
2.1.1. Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.in relazione agli artt. 648-ter.1 cod. pen., 8, 9 e 16 cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta competenza per territorio del Tribunale di Bologna.
Osserva la difesa del ricorrente che avrebbe errato il Tribunale, nel respingere l’eccezione de qua , allorquando ha sostenuto che la competenza per territorio deve essere individuata ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., essendo in contestazione piø delitti legati da connessione teleologica ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. sulla base del piø grave delitto di autoriciclaggio ascritto agli indagati al capo 3 della rubrica delle imputazioni, competenza a sua volta determinata ai sensi dell’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. (luogo di prima iscrizione del procedimento) essendo i relativi versamenti stati operati mediante bonifici bancari su rapporti di conto corrente dei quali non risulta l’esatta ubicazione.
In realtà, ricorda la difesa del ricorrente che quanto previsto dal citato art. 9 costituisce una disposizione residuale che si applica solo allorquando non può essere determinato il locus commissi delicti e che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, che i reati realizzati con trasferimenti di denaro mediante bonifico si devono ritenere consumati nel luogo in cui si trova l’istituto bancario in cui l’agente ha aperto il conto corrente sul quale ha dato disposizioni di trasferire nel circuito finanziario il capitale illecitamente acquisito.
A ciò si aggiunge – prosegue la difesa del ricorrente – che non risponde a correttezza l’affermazione relativa alla mancata individuazione di tale luogo atteso che nell’informativa di P.G. datata 16 ottobre 2024 sono stati nel dettaglio ricostruiti tutti i movimenti bancari con l’indicazione degli IBAN di tutti i conti correnti coinvolti e, in particolare, Ł emerso che la ‘distribuzione dei dividendi’ Ł sempre avvenuta attraverso bonifici che partivano dal conto corrente intestato alla RAGIONE_SOCIALE acceso presso la banca Fideuram di Milano. Da ciò ne deriverebbe che il procedimento dovrebbe essere trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
2.1.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321, 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora ed alla mancanza di motivazione sul punto.
Deduce al riguardo la difesa del ricorrente che nessuna indicazione Ł contenuta nel decreto di sequestro genetico relativo al periculum in mora con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, essendo tale enunciazione, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, relativa solo alla posizione degli altri indagati, situazione che avrebbe comportato un mancato rispetto del principio di proporzionalità e un’ingiusta compressione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata del ricorrente.
Anche l’affermazione contenuta nel decreto genetico e ripresa dal Tribunale con la quale si Ł sottolineato che gli indagati non appaiono disporre di risorse economiche e finanziarie lecite e comprovate di entità tale da poter soddisfare anche in futuro le ablazioni che conseguiranno alla disponenda confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 2641 del codice civile, si riferirebbe, poi, al solo NOME COGNOME e non a NOME COGNOME e, inoltre, tale affermazione si porrebbe altresì in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo il
quale il periculum in mora , non può essere ritenuto esistente in base alla sola titolarità, da parte del soggetto destinatario della misura, di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca.
Richiama infine sul punto la difesa del ricorrente un assunto giurisprudenziale secondo il quale il Tribunale del riesame non può integrare sul punto l’ordinanza genetica il che determinerebbe la radicale nullità del decreto del G.i.p.
2.1.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648-ter.1 e 648-quater cod. pen. con riguardo alla quantificazione del profitto del reato di autoriciclaggio.
Sostiene la difesa del ricorrente che avrebbero errato i Giudici della cautela nel considerare il profitto dell’autoriciclaggio corrispondente all’importo delle somme provenienti dai delitti presupposto così confondendo il ‘prodotto’ dell’autoriciclaggio con il ‘prezzo’ degli stessi delitti presupposto, ciò in quanto tale modus operandi determinerebbe una duplicazione degli importi confiscabili, mentre, alla luce di quanto stabilito dalla Sezioni Unite, l’ablazione potrebbe attingere solo il reo nella misura del vantaggio concretamente acquisito nel suo patrimonio.
In sostanza, prosegue la difesa del ricorrente, l’art. 648-quater cod. pen. non prevede la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato con la conseguenza che debbono essere esclusi dal novero dei beni confiscabili (e quindi sequestrabili) come profitto/prodotto del reato di autoriciclaggio le medesime somme già costituenti l’asserito profitto del reato presupposto, nel caso in esame il prezzo della corruzione, pena il compimento di una ‘doppia ablazione’.
Del resto – prosegue la difesa – si Ł già reiteratamente affermato in giurisprudenza che la confisca per equivalente del profitto del reato Ł applicabile solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal ‘riciclatore’ e non sull’intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto.
Rileva, ancora, la difesa del ricorrente che il Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata ha affermato che non Ł esatto contestare quale prima ‘distribuzione dividendi’ quella avvenuta nel 2018 alla luce del fatto che le prime dazioni corruttive risalgono al febbraio 2019, con la conseguenza che la prima ‘distribuzione dividendi’ da prendere in considerazione sarebbe quella del 22 maggio 2019, alla luce di ciò il Tribunale avrebbe dovuto dedurre dall’importo confiscabile a NOME l’importo allo stesso versato quale dividendo nell’anno 2018 (pari a 153.690,00 euro), cosa che non ha fatto.
Infine, rileva la difesa del ricorrente, che la somma di 3.993.571,00 euro deve essere intesa con successiva ripartizione interna tra i due NOME COGNOME con la conseguenza che l’importo addebitabile a NOME COGNOME doveva essere di 1.996.785,50 euro mentre al ricorrente sono stati posti sotto sequestro beni e denaro per l’importo complessivo 2.253.140,00 euro, con la conseguenza che anche in questo caso l’importo confiscato doveva essere ridotto dal Tribunale.
2.2. per NOME COGNOME (ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO):
2.2.1. Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648-ter.1 cod. pen., 8, 9 e 16 cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta competenza per territorio del Tribunale di Bologna.
Il motivo di ricorso Ł sovrapponibile a quello sopra riassunto al par. 2.1.1
2.2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2635 e 2641 cod. civ. con riguardo alla possibilità di procedere a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del ‘prezzo’ del reato di corruzione tra
privati.
Rileva, innanzitutto, la difesa del ricorrente che sebbene in decreto del G.i.p. ha disposto il sequestro del ‘profitto’ del reato di corruzione tra privati, Ł indubbio che quanto oggetto di ablazione nei confronti di NOME COGNOME Ł in realtà la somma pagata dal (presunto) corruttore al (presunto) corrotto con la conseguenza che tale somma costituisce il ‘prezzo’ e non il ‘profitto’ del reato.
A ciò si aggiunge che l’art. 2641 cod. civ. si riferisce espressamente al ‘prodotto’ o al ‘profitto’ del reato e non menziona il ‘prezzo’. E’ ben vero che la norma fa salva l’applicazione dell’art. 240 cod. pen. a mente del quale Ł sempre possibile la confisca diretta del ‘prezzo’ del reato ma comunque rimarrebbe un vuoto normativo con riguardo alla confisca per equivalente di tale ‘prezzo’ con la conseguenza che il provvedimento adottato sarebbe illegittimo.
Il Tribunale, argomentando in senso contrario alla tesi difensiva, avrebbe quindi operato in materia di confisca una illegittima applicazione analogica della norma sulla confisca per equivalente del prezzo del reato di corruzione tra privati in tal modo violando i principi fondamentali di legalità e proporzionalità piø volte richiamati dalle sentenze in materia della Corte costituzionale.
Evidenzia, ancora, la difesa del ricorrente che l’ultimo comma dell’art. 2635 del codice civile, che testualmente afferma che «fermo quanto previsto dall’art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte», Ł del tutto inconferente. La norma – la cui legittimità, peraltro, dovrebbe essere rivalutata alla luce dei piø recenti arresti in materia di confisca e, segnatamente, della già richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 13783/2025, nonchØ della giurisprudenza formatasi sulla analoga fattispecie prevista dall’art. 322-ter, comma 2, cod. pen. – incide sulla quantificazione della confisca di valore, ma nulla aggiunge circa i casi in cui essa Ł possibile, tanto Ł vero che fa salvo il disposto dell’art. 2641 cod. civ., che – come detto – non prevede la confisca per equivalente del prezzo del reato. Quanto detto non potrà piø che mai valere per gli immobili sequestrati rispetto ai quali non vi Ł alcun nesso di pertinenzialità rispetto al reato di corruzione tra privati contestato, nonchØ sulle somme giacenti su conti correnti personali, anch’essi senz’altro del tutto privi di ogni collegamento rispetto al reato.
2.2.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2635 e 2641 cod. civ. con riguardo alla quantificazione del prezzo del reato di corruzione tra privati.
Evidenzia la difesa del ricorrente che avrebbe errato il Tribunale del riesame nel ritenere che oggetto di confisca (e, quindi, di sequestro ad essa finalizzato) può essere l’intero importo “riscosso” dalla società RAGIONE_SOCIALE e diviso al 50% tra i due soci della stessa (tra i quali vi Ł anche NOME COGNOME), per un totale di 7.160.000,00 pro capite (a fronte dei 3.993.521,00 euro effettivi), e che tale importo non potrebbe essere ridotto «soltanto perchØ il meccanismo predisposto per la percezione delle ‘tangenti’ e per la successiva distribuzione di utilità illecite ha comportato costi di gestione e costi fiscali non modesti, che hanno finito per abbattere (circa del 50%) l’entità stessa dei dividendi poi distribuiti ai soci coindagati», ciò in quanto tale interpretazione delle norme che disciplinano la confisca del prezzo del reato di corruzione tra privati, oltre a contrastare con la lettera della legge, si pone in netto contrasto con le piø recenti acquisizioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di confisca in quanto la confisca mantiene la sua funzionalità ripristinatoria e non può determinare in capo al reo una situazione patrimoniale deteriore rispetto a quella precedente al reato, in ragione di criteri indipendenti dall’arricchimento
ottenuto con la condotta criminosa essendo necessario che il profitto sia stato comunque effettivamente percepito.
2.2.4. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648-ter.1 e 648-quater cod. pen. con riguardo alla quantificazione del profitto del reato di autoriciclaggio.
Detto motivo di ricorso Ł in larga parte sovrapponibile a quello formulato nell’interesse del coimputato e sopra riassunto al par. 2.1.3.
Precisa, peraltro, la difesa del ricorrente, che il dato numerico del caso concreto oggetto del presente procedimento appare estremamente significativo di una palese sproporzione. Infatti, nell’interpretazione del Tribunale, essendo il reato presupposto una corruzione tra privati e dovendosi quantificare il prezzo della stessa avendo riguardo non a quanto effettivamente percepito dagli indagati ma a quanto originariamente versato dai presunti corruttori a fronte dei 3.993.521,00 euro effettivamente percepiti secondo la tesi di accusa dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ il ricorrente potrebbe complessivamente essere attinto dalla misura ablatoria per l’importo di 14.320.000,00 euro, dunque non una duplicazione ma una vera e propria moltiplicazione che supera di oltre quattro volte l’effettivo arricchimento che nell’ipotesi di accusa sarebbe derivato a NOME COGNOME.
A ciò si deve, infine, aggiungere che l’ordinanza impugnata ritiene che i primi dividendi distribuiti da RAGIONE_SOCIALE ai soci pari a 510.600,00 euro risultano nel tutto estranei ai fatti di corruzione contestati e quindi non potendo essere considerati ‘prodotto’ del reato di autoriciclaggio dovrebbero essere scomputati dal sequestro.
2.3. Con memoria (con allegati) di replica alle conclusioni scritte anticipate dal AVV_NOTAIO generale datata 6 dicembre 2025 a firma di entrambi i difensori e formulata nell’interesse di entrambi gli imputati sono state sostanzialmente ribadite ed ampliate le argomentazioni sostenute nei ricorsi originari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, e di cui ai superiori paragrafi 2.1.1 e 2.2.1 non Ł fondato.
La questione verte sulla individuazione della competenza per territorio a conoscere i fatti e, quindi, anche in relazione all’emissione del provvedimento cautelare reale del quale si discute in questa sede.
Partendo dagli incontestati presupposti che per la determinazione della competenza per territorio in presenza di piø reati legati da vincolo di connessione teleologica si rende applicabile il criterio di cui all’art. 16, lett. c), cod. proc. pen. e che il reato di autoriciclaggio Ł il piø grave tra i reati in contestazione, il Tribunale del riesame (pagg. da 16 a 18 dell’ordinanza impugnata), dopo avere rilevato l’inconferenza delle ‘distribuzioni dividendi’ del 2018 operate da RAGIONE_SOCIALE ai soci in quanto cronologicamente anteriori ai contestati reati di corruzione di cui ai capi 1 e 2 della rubrica delle imputazioni, ha rilevato che la prima ‘distribuzione dividendi’, rilevante ai sensi dell’art. 648-ter.1 cod. pen., successiva alle prime dazioni corruttive risalenti al 22 febbraio 2019, Ł quella che risulta effettuata in data 22 maggio 2019 (per euro 1.200.000,00 lordi pari a euro 932.400,00 netti).
Ha, poi, evidenziato che tale ‘distribuzione dividendi’ ai soci di RAGIONE_SOCIALE, che ha visto come beneficiari entrambi gli odierni ricorrenti Ł avvenuta mediante bonifici bancari accreditati su conti diversi agli stessi riferibili e che, in un momento successivo, muovendo da tali conti, sono poi state effettuate da ciascuno degli indagati le successive diverse operazioni finanziarie di investimento e di sottoscrizione di prodotti finanziari come ricostruite
dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE, poi aggiungendo che poichØ si tratta di rapporti diversi riferibili ai vari indagati «non appare possibile individuare con certezza un unico e determinato luogo di commissione del primo reato di autoriciclaggio» sicchØ deve applicarsi il criterio supplettivo dettato dall’art. 9 comma 3, cod. pen. (posto che in coindagati hanno tutti residenza in luoghi diversi il che esclude l’applicabilità del comma 2 della medesima disposizione di legge) con la conseguenza che la competenza per territorio non può che radicarsi in Bologna, luogo ove ha sede l’Ufficio del RAGIONE_SOCIALE che per primo ha provveduto ad iscrivere la notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.
Ha poi anche aggiunto il Tribunale che nulla cambierebbe sotto il profilo della individuazione della competenza territoriale qualora si volesse fare riferimento non ai luoghi di fittizia distribuzione di dividendi ma a quelli in cui sono avvenute le prime dazioni corruttive (22 febbraio 2019) da parte delle due società di trasporti del coindagato COGNOME (la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE) effettuate mediante bonifici sul conto corrente della RAGIONE_SOCIALE, ciò in quanto «negli atti di indagine della Guardia di RAGIONE_SOCIALE non Ł indicato in modo specifico e univoco dove siano state effettuate le dazioni a favore di RAGIONE_SOCIALE».
A fronte di quanto esposto dal Tribunale, come già sopra evidenziato, la difesa dei ricorrenti ha eccepito:
a) che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, che i reati realizzati con trasferimenti di denaro mediante bonifico si devono ritenere consumati nel luogo in cui si trova l’istituto bancario in cui l’agente ha aperto il conto corrente sul quale ha dato disposizioni di trasferire nel circuito finanziario il capitale illecitamente acquisito;
b) che nell’informativa di P.G. datata 16 ottobre 2024 sono stati nel dettaglio ricostruiti tutti i movimenti bancari con l’indicazione degli IBAN di tutti i conti correnti coinvolti e, in particolare, che Ł emerso che la ‘distribuzione dei dividendi’ Ł sempre avvenuta attraverso bonifici che partivano dal conto corrente intestato alla RAGIONE_SOCIALE acceso presso la banca Fideuram di Milano, luogo nel quale si dovrebbe, pertanto radicare la competenza per territorio a conoscere le vicende in esame.
Ricorda il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «E’ competente per territorio, in relazione al delitto di autoriciclaggio commesso mediante disposizione di denaro di delittuosa provenienza con bonifico effettuato tramite “home banking”, il giudice del luogo di impiego di tale denaro, ossia quello in cui si trova l’istituto bancario in cui l’agente ha aperto di conto corrente sul quale sono confluite le somme versate dalle persone offese e sul quale egli, operando “da remoto”, ha dato disposizioni di immettere nel circuito finanziario il capitale illecitamente acquisito» (Sez. 2, n. 27023 del 07/07/2022, COGNOME, Rv. 283681 – 01).
Infatti, poichØ il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l’oggetto materiale del delitto presupposto (Sez. 2, sn. 38838 del 04/07/2019, PMT c/De NOME, Rv. 277098), nel caso in esame Ł emerso che il denaro proveniente dalle corruzioni Ł arrivato sui conti di RAGIONE_SOCIALE, poi Ł stato distribuito sotto forma di dividendi ai soci della società e, quindi, Ł stato da costoro ulteriormente reinvestito in operazioni finanziarie di varia natura mediante bonifici, partite dai conti di questi ultimi dei quali il Tribunale ha affermato che non Ł dato conoscere la collocazione territoriale. Ne consegue che la condotta finalizzata all’occultamento della provenienza delittuosa si Ł pertanto realizzata solo attraverso l’ultimo dei passaggi indicati, unico rilevante per la determinazione della competenza, con gli atti dispositivi (bonifici) con i quali le somme di provenienza illecita una volta pervenute sui conti degli imputati sono state da costoro
successivamente dirottate ai fini di investimento in ulteriori attività tra quelle indicate nell’art. 648-ter.1 cod. pen.
Ciò che rileva, quindi, Ł il luogo di ‘impiego’ o ‘trasferimento’ del denaro provento delle corruzioni con destinazione agli ulteriori investimenti) ossia non il luogo ove si trova il conto corrente sul quale le somme sono confluite alla società facente capo ai corrotti ma quelli dai quali a seguito delle fittizie ‘distribuzione dividendi’ le operazioni di impiego e trasferimento in attività finanziarie o speculative sono state effettuate.
Nel caso in esame, così caratterizzato, deve essere pertanto applicato il principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con una serie di condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che avrebbero apportato il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorchØ costituente un segmento della condotta tipica.
Trattandosi di luoghi diversi dei quali, come indicato dal Tribunale, non Ł possibile individuarne l’ubicazione e, comunque, tenuto conto del fatto che non Ł possibile individuare un unico e determinato luogo di commissione del primo atto di autoriciclaggio, correttamente risulta, allo stato, applicato il criterio di determinazione della competenza di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen.
Quanto detto comporta che, allo stato degli atti, i profili di censura relativi alla determinazione della competenza territoriale dedotti dalle difese dei ricorrenti risultano, dunque, infondati.
2. Al fine di procedere ad un esame logico e cronologicamente ordinato dei motivi di ricorso, occorre ora porre l’attenzione sul secondo dei motivi di ricorso formulati nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME (riassunto al superiore par. 2.2.2) nel quale si contesta la possibilità di procedere a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del ‘prezzo’ del reato di corruzione tra privati.
Ritiene il Collegio che detto motivo di ricorso non Ł fondato.
Sul punto Ł doveroso prendere le mosse dal testo della norma di cui all’art. 2641 cod. civ. che così recita: « In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo Ł ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Quando non Ł possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale ».
Va detto subito che la Corte costituzionale con sentenza 14 gennaio – 4 febbraio 2025, n. 7 (in G.U. 1′ s.s. 5/2/2025, n. 6) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato”. Ha inoltre dichiarato “in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»”.
Tale decisione del Giudice delle leggi non ha comunque diretta incidenza sulla situazione qui in esame perchØ si limita ad estrapolare dal contesto normativo la possibilità di procedere alla confisca diretta o per equivalente dei ‘beni utilizzati per commettere il reato’ che in questa sede non vengono in rilievo.
Al riguardo deve, invece, essere posto in rilievo che la norma di cui all’art. 2641 cod. civ. expressis verbis si riferisce alla confisca del ‘prodotto’ o del ‘profitto’ del reato e non fa alcun richiamo al ‘prezzo’ dello stesso.
Come Ł noto in diritto la corretta valutazione dei termini testuali Ł di fondamentale importanza al fine di evitare che si possa procedere ad interpretazioni e conseguenti applicazioni in malam partem di una disposizione che incide sui diritti fondamentali della persona, tra i quali certamente rientra quello di proprietà.
Sul punto Ł appena il caso di ricordare che – come evidenziato anche dalla difesa del ricorrente – la Corte costituzionale con la sentenza n. 112/2019 richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte di legittimità nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 239924 – 01) ha evidenziato come il «prodotto» di un illecito Ł «il risultato empirico dell’illecito, cioŁ le cose create, trasformate, adulterate o acquistate mediante il reato»: in altre parole, costituiscono «prodotto» tutte le cose materiali che, in una prospettiva puramente causale, ‘derivano’ dalla commissione dell’illecito medesimo.
Il «profitto» – ha poi precisato la Corte costituzionale – Ł, invece, l’utilità economica conseguita mediante la commissione dell’illecito. Il profitto consiste dunque nel risultato economico dell’operazione illecita calcolato sottraendo al valore di quanto ricevuto il costo effettivamente sostenuto dall’autore per compiere l’operazione, così da quantificare l’effettivo ‘guadagno’ ovvero, come nel caso di specie, il ‘risparmio di spesa’ che l’agente abbia tratto dall’operazione illecita.
Il «prezzo» del reato, come si Ł reiteratamente precisato proprio in tema di confisca, rappresenta, infine, il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un soggetto a commettere il reato.
In materia di corruzione si Ł altresì ulteriormente precisato che «In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, costituiscono “prezzo” – e non invece profitto – del reato di corruzione (nella specie, in atti giudiziari) le somme ricevute, per sØ o per altri, per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto, con la conseguenza che esse sono integralmente sequestrabili» (Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022, Ragno, Rv. 283666 – 01).
La distinzione tra tali concetti Ł stata di recente ribadita dalle Sezioni Unite ‘Massini’ (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Rv. 287756 – 01) che, per ciò che su questo punto interessa, hanno affermato che per «prezzo del reato» si intende il compenso dato o promesso per indurre, determinare o istigare un soggetto a commettere il reato (Sez. U, n. 9149 del 3/07/1996, Chabni, Rv. 205707) con la conseguenza che la ‘tangente’ – si Ł espressamente affermato nella sentenza ‘Massini’ – Ł il «prezzo della corruzione».
Così tracciato l’ambito descrittivo dei vari concetti non può, poi, essere sottaciuto che mentre, come detto, l’art. 2641 cod. civ. in relazione alla corruzione tra privati contempla la confisca diretta o per equivalente del prodotto o del profitto del reato (ma non la confisca del ‘prezzo’ del reato), per contro l’art. 322-ter, comma 1, cod. pen. che si applica quindi al reato di corruzione previsto dal codice penale stabilisce che « Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 …Ł sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo … ovvero, quando essa non Ł possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto ».
Il confronto testuale limitato alle due disposizioni di legge sopra indicate porta a
ritenere che mentre per il reato di corruzione contemplato e sanzionato dal codice penale l’art. 322-ter cod. pen. prevede anche la confisca per equivalente del ‘prezzo’ del reato, analoga previsione non vi Ł per il reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 cod. civ. quantomeno in base al disposto dell’art. 2641 cod. civ.
NØ si potrà ritenere che tale lacuna normativa sia ex sØ da ritenersi colmata dal terzo comma dell’art. 2641 cod. civ. che recita « Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale » ciò perchØ l’art. 240 cod. pen. prevede la confisca ‘diretta’ delle « cose che servirono o furono destinate a commettere il reato », quindi anche del ‘prezzo’ del reato, ma non la confisca ‘per equivalente’.
Il Tribunale del riesame (pag. 42) al quale la questione Ł stata sottoposta, pur partendo dall’affermazione testuale che le somme oggetto del decreto di sequestro preventivo costituiscono il ‘prezzo’ dei reati di corruzione tra privati, ha affermato di ritenere legittimo il sequestro anche finalizzato alla confisca per equivalente in quanto, benchØ il dato testuale della norma non prevede la confisca del “prezzo”, tuttavia si tratterebbe di una circostanza meramente «formale» perchØ la norma utilizzerebbe una nozione di ‘profitto del reato’ «in termini atecnici (impropri) e che quindi in tale nozione deve essere ricompreso estensivamente anche il ‘prezzo del reato’ societario di corruzione tra privati ex art. 2635 cod. civ.».
Lo stesso Tribunale ha, poi aggiunto che il terzo comma dell’art. 2641 cod. civ. fa salva l’applicabilità dell’art. 240 cod. pen. (ma di questo si Ł già detto poc’anzi) ed ha altresì rilevato che l’art. 2635 cod. civ. nel prevedere la fattispecie di reato di corruzione tra privati afferma nel suo ultimo comma che « Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte ».
Si pone, allora, il problema di verificare quale incidenza ha la portata dell’ultimo comma dell’art. 2635 cod. civ. per risolvere la questione di diritto in esame.
Se, infatti, da un lato, taluno potrebbe sostenere che il riferimento al «valore delle utilità date, promesse o offerte» non può nel caso di corruzione tra privati che fare riferimento al ‘prezzo’ dell’illecito nel significato terminologico sopra indicato, purtuttavia, appaiono singolari dal punto di vista di scelta legislativa l’uso della terminologia (sarebbe stato può semplice parlare di ‘prezzo’ del reato come Ł stato fatto nell’art. 322-ter cod. pen. invece che utilizzare una perifrasi), sia la collocazione sistematica della disposizione de qua , posta nell’art. 2635 invece che nel luogo che le sarebbe stato piø ‘naturale’ che era quello del successivo art. 2641 cod. civ. espressamente richiamato («Fermo restando il disposto …») dal comma in esame.
La difesa del ricorrente sostiene che non può costituire una valvola di salvaguardia a tal fine il disposto dell’ultimo comma dell’art. 2635 cod. civ. che non appare conferente per risolvere la questione. Evidenzia al riguardo che la norma, alla luce dei piø recenti arresti in materia di confisca e, segnatamente, della già richiamata sentenza delle Sezioni Unite ‘Massini’, nonchØ della giurisprudenza formatasi sulla analoga fattispecie prevista dall’art. 322-ter, comma 2, cod. pen. incide sulla quantificazione della ‘confisca di valore’, ma nulla aggiunge circa i casi in cui essa Ł possibile, tanto Ł vero che fa salvo il disposto dell’art. 2641 cod. civ. che – come detto – non prevede la confisca per equivalente del prezzo del reato.
Così come nessun rilievo avrebbe – secondo parte ricorrente – il fatto che la corretta interpretazione normativa porterebbe, come affermato dal Tribunale, a «conseguenze inaccettabili»: nessuna esigenza di politica criminale, condivisibile o meno, può superare un
limite costituzionale all’interpretazione quale il divieto di analogia.
Si ricorda, poi, nel ricorso in esame, che le Sezioni Unite ‘Caruso’ (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Rv. 244189 – 01), con riferimento alla analoga questione che si pose relativamente alla precedente formulazione dell’art. 322-ter cod. pen. che non prevedeva la confisca per equivalente del profitto e alle critiche che erano state mosse alla stessa, hanno affermato che «ciò Ł senz’altro condivisibile (e queste Sezioni Unite, già nella sentenza n. 41936/05, COGNOME, hanno fatto riferimento ad una “indubbia stonatura”), ma all’apposizione normativa del limite non può ovviarsi con una interpretazione sostanzialmente correttiva, essendo invece necessario l’intervento del legislatore». Ne conseguirebbe che nel caso in esame sarebbe illegittimo il sequestro per equivalente di beni immobili che non costituiscono il prezzo del reato di corruzione tra privati e che, per quanto riguarda le somme di denaro rinvenute sui conti correnti degli indagati, sarà onere dei Giudici di merito e primariamente di quelli dell’incidente cautelare, precisare quali delle somme ivi giacenti siano sottoponibili a confisca diretta.
Così evidenziata nei suoi diversi profili la problematica in esame, osserva l’odierno Collegio che, al di là delle evidenziate differenze tra la normativa in materia di corruzione tra privati e quella in materia di corruzione disciplinata dal codice penale, si deve tenere conto che nel caso in esame, sotto il profilo della posizione del ‘corrotto’ il ‘prezzo’ del reato coincide con il ‘profitto’ dallo stesso ottenuto.
Se, infatti, tale distinzione terminologica può avere un senso in sede di analisi delle posizioni dei corruttori, che in cambio del ‘prezzo’ versato hanno ottenuto (o comunque hanno agito per ottenere) il ‘profitto’ consistente nella stipulazione di contratti che hanno loro garantito cospicui benefici, non altrettanto può dirsi per le posizioni dei corrotti per i quali la ricezione del denaro ha costituito al contempo prezzo e profitto delle condotte corruttive.
NØ, nel caso in esame, la difesa ha spiegato perchØ il prezzo del reato non coincide con il profitto ottenuto dai soggetti corrotti.
E, valga il vero, come si andrà meglio ad evidenziare nel paragrafo successivo, non si potrà certo sostenere che tale coincidenza verrebbe meno solo per il fatto che per concretizzare il ‘profitto’ i corrotti hanno dovuto sostenere dei costi in tal modo depauperando il quantum del ‘prezzo’, perchØ così ragionando si finirebbe per dare una non corretta rilevanza a condotte temporalmente anteriori e/o successive al momento corruttivo, consistente nel pagamento/ricezione della ‘tangente’, dipendenti dal solo facere dei corrotti e quindi ontologicamente estranee allo stesso.
Ne consegue che nel momento in cui il prezzo ed il profitto del reato di corruzione nel caso in esame finiscono per essere ricondotti ad unum , appare legittimo che ben si possa procedere ad un sequestro preventivo ‘per equivalente’ finalizzato alla confisca fino alla concorrenza di un importo pari a quanto versato a titolo di tangente.
Conseguenziale a quanto osservato al punto che precede Ł anche l’esame del terzo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME (v. sup. par. 2.2.3) relativo alla quantificazione del prezzo/profitto del reato di corruzione tra privati.
Il motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Come già sopra indicato, sostiene la difesa del ricorrente che avrebbe errato il Tribunale del riesame nel ritenere che oggetto di confisca (e, quindi, di sequestro ad essa finalizzato) possa essere l’intero importo “riscosso” dalla società RAGIONE_SOCIALE in relazione alle contestate attività corruttive e diviso al 50% tra i due soci della stessa (tra cui NOME COGNOME), per un totale di 7.160.000,00 pro capite (a fronte dei 3.993.521,00 euro effettivi).
Al riguardo il Tribunale (pagg. 45 e 46 dell’ordinanza impugnata) ha ricordato che la società schermo RAGIONE_SOCIALE (dietro la quale si celano i vertici di RAGIONE_SOCIALE ed i loro familiari) avrebbe percepito dai due corruttori privati (COGNOME e COGNOME) 14.320.000,00 euro, di cui 11.300.000,00 euro dalle società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME ed il resto dalle società di trasporti di COGNOME, ed avrebbe, poi, distribuito ai propri soci, sotto forma di fittizi dividendi, 1.586.000,00 euro a NOME COGNOME e circa 2.401.000,00 euro a NOME COGNOME.
Ha, poi, dato atto il Tribunale che la circostanza che i dividendi fittizi distribuiti da RAGIONE_SOCIALE ai soci sono all’incirca la metà delle somme complessivamente percepite a titolo di ‘tangenti’ mascherate pagate a RAGIONE_SOCIALE dai corruttori dipende dal fatto che per il mantenimento in vita della RAGIONE_SOCIALE i soci occulti hanno dovuto sostenere costi di gestione societaria, costi dell’intestazione fiduciaria delle quote e altri oneri fiscali correlativi.
Ciononostante, ha ritenuto il Tribunale, non può ritenersi che NOME COGNOME abbia percepito solamente la somma di 1.586,493 euro pari ai dividendi fittizi a lui complessivamente distribuiti dalla RAGIONE_SOCIALE in quanto le utilità effettivamente date dai corruttori privati assomma all’indicato importo di 14.320.000,00 euro poi transitati, quanto alla metà allo stesso NOME COGNOME ed al di lui fratello NOME.
A conforto della propria tesi il Tribunale ha richiamato il disposto dell’art. 2635 cod. civ che, come si Ł già avuto modo di evidenziare, dispone che «la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte» affermando che il complessivo importo delle tangenti non può essere ridotto per gli imputati solo perchØ il meccanismo predisposto per la percezione/occultamento delle tangenti e per la successiva redistribuzione delle utilità di provenienza illecita ha comportato costi di gestione e costi fiscali che hanno finito per abbattere di circa il 50% l’utilità stessa dei dividendi.
Osserva la Corte che il ragionamento operato dal Tribunale Ł corretto e condivisibile atteso che – come si Ł già sopra evidenziato – le somme sequestrate ai fini di confisca in relazione agli eventi corruttivi de quibus costituiscono inscindibilmente il prezzo/profitto profitti della commissione dei reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica delle imputazioni.
Secondo lo schema sopra delineato i gestori delle imprese ‘corruttrici’ conferirono indirettamente (per tramite dell’interposizione sostanzialmente fittizia di RAGIONE_SOCIALE che a sua volta trasferì quanto ricevuto sotto forma di ‘distribuzione dividendi’) le somme agli odierni indagati per l’asservimento da parte di questi ultimi agli interessi dei corruttori ed il conseguente compimento di atti contrari agli interessi di RAGIONE_SOCIALE in violazione delle disposizioni di legge in materia oltre che del codice etico e di comportamento adottato da quest’ultima azienda il tutto secondo uno schema conforme alla fattispecie criminosa di cui all’art. 2635 cod. civ.
Gli oneri economici e finanziari sostenuti per il perfezionamento dell’attività corruttiva fanno parte delle modalità realizzative dello schema illecito che Ł una cosa ben distinta dall’evento corruttivo culminato con il materiale versamento della tangente.
Sostenere una tesi contraria porterebbe addirittura al paradosso, in caso, ad esempio, di una corruzione mediante consegna diretta del denaro che il corrotto potrebbe portare a detrazione del quantum confiscabile persino le spese sostenute per il raggiungimento del luogo ove detta consegna Ł avvenuta.
Del resto, questa Corte (Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022, Ragno, Rv. 283666 – 01, in motivazione) occupandosi di un caso nel quale la difesa di un imputato del delitto di corruzione si doleva del fatto che per la determinazione del quantum del profitto confiscabile doveva essere detratto di quanto allo stesso versato per il pagamento delle imposte sui
redditi atteso che l’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 ha, infatti, previsto che «Nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale» ha chiarito l’insostenibilità di tale tesi.
Fondati nei limiti di quanto si dirà sono invece i motivi di ricorso formulati nell’interesse di entrambi gli imputati (v. sup. paragrafi 2.1.3. e 2.2.4) relativi alla determinazione dell’importo confiscabile con riferimento al reato di autoriciclaggio contestato al capo 3 della rubrica delle imputazioni.
In questo caso Ł, innanzitutto, pacifico che si discute esclusivamente del ‘profitto’ del reato in relazione al quale Ł intervenuto il sequestro preventivo ai fini di confisca e che i giudici della cautela hanno ritenuto che il profitto di detto reato possa essere sequestrato direttamente ai sensi dell’art. 648-quater cod. pen., in aderenza all’orientamento di questa Corte di legittimità secondo la quale «in tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., Ł suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell’attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi. (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 – 01′).
Purtuttavia, come già sopra evidenziato, le doglianze difensive si muovono sulle seguenti direttrici:
avrebbero errato i Giudici della cautela nel considerare il profitto dell’autoriciclaggio corrispondente all’importo delle somme provenienti dai delitti presupposto così confondendo il ‘prodotto’ dell’autoriciclaggio con il ‘prezzo’ degli stessi delitti presupposto, ciò in quanto tale modus operandi determinerebbe una duplicazione degli importi confiscabili;
poichØ il Tribunale del riesame ha affermato che non Ł esatto contestare quale prima ‘distribuzione dividendi’ quella avvenuta nel 2018, la prima ‘distribuzione dividendi’ da prendere in considerazione sarebbe quella del 22 maggio 2019, alla luce di ciò il Tribunale avrebbe dovuto dedurre dall’importo confiscabile agli indagati gli importi agli stessi versato quali dividendi nell’anno 2018 cosa che non ha fatto;
c) la somma di 3.993.571,00 euro deve essere intesa con successiva ripartizione interna tra i due NOME con la conseguenza che l’importo addebitabile a NOME COGNOME doveva essere di 1.996,785,50 euro mentre al ricorrente sono stati posti sotto sequestro beni e denaro per l’importo complessivo 2.253.140,00 euro, con la conseguenza che anche in questo caso l’importo confiscato doveva essere ridotto dal Tribunale;
quanto a NOME COGNOME l’ammontare del sequestro avrebbe superato i limiti della proporzione in quanto dovendosi quantificare il prezzo della stessa avendo riguardo non a quanto effettivamente percepito dagli indagati ma a quanto originariamente versato dai presunti corruttori a fronte dei 3.993.521,00 euro effettivamente percepiti secondo la tesi di accusa dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ il ricorrente potrebbe complessivamente essere attinto dalla misura ablatoria per l’importo di 14.320.000,00 euro, mentre quanto deciso determinerebbe non una duplicazione ma una vera e propria moltiplicazione che supera di oltre quattro volte l’effettivo arricchimento che nell’ipotesi di accusa sarebbe derivato a NOME COGNOME.
Al fine di dare risposta alle doglianze difensive occorre prendere le mosse dalla
ricostruzione delle movimentazioni economiche operata dal Tribunale sulla scorta di quanto Ł emerso da un’informativa della Guardia RAGIONE_SOCIALE datata 16 ottobre 2024.
Al riguardo la determinazione dell’importo di tali movimentazioni Ł stata operata come segue (v. pag. 48 dell’ordinanza impugnata):
i dividendi distribuiti da RAGIONE_SOCIALE ai suoi soci tra il 2018 ed il 2023 sono stati nel complesso pari ad euro 7.987.042,00 netti;
detta somma Ł stata ripartita al 50% tra il ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ed il ‘RAGIONE_SOCIALE NOME‘ così a giungere a 3.993.521,00 per ciascun RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha, poi, ricordato (pag. 49) che non Ł esatto tenere in considerazione i dividendi distribuiti da RAGIONE_SOCIALE ai propri soci nel 2018 (pari ad euro 510.600,00 netti) in quanto temporalmente anteriori alla ricezione del prezzo delle attività corruttive.
Quanto appena evidenziato ha portato il Tribunale a ritenere che il quantum in ipotesi sequestrabile avrebbe dovuto addirittura essere superiore a quanto stabilito nel decreto del G.i.p.
Sempre il Tribunale ha, poi, aggiunto che anche qualora non si volesse accogliere tale impostazione, per contro, neppure sarebbe accoglibile la tesi difensiva secondo la quale la determinazione dell’importo confiscabile non potrebbe coincidere con quanto pervenuto agli odierni ricorrenti per effetto della distribuzione dei dividendi di RAGIONE_SOCIALE e dovrebbe essere determinato solo sulla parte di quanto di essi percepito a titolo di profitto in relazione agli investimenti dagli stessi successivamente effettuati in attività finanziarie, ciò in quanto prosegue il tribunale – la distribuzione ai soci di dividendi del tutto fittizi «va considerata attività di sostituzione illecita, ovvero attività manipolatoria tale da ostacolare l’identificazione della reale origine delle somme distribuite effettuata in seno ad una attività imprenditoriale», il tutto per poi concludere che l’eventuale scorporo del quantum sequestrabile a titolo di provento di autoriciclaggio delle operazioni/movimentazioni operate dagli attuali ricorrenti dopo la percezione dei dividendi netti della società finirebbe per produrre esiti addirittura deteriori per gli stessi indagati in quanto ciò consentirebbe di configurare a carico di entrambi anche il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.
Ritiene l’odierno Collegio che l’ordinanza impugnata sia viziata sotto una pluralità di profili e che, pertanto deve essere annullata affinchØ si proceda ad un nuovo esame degli stessi.
4.1. Innanzitutto, non può ritenersi corretto il modo di procedere del Tribunale che, da un lato, ha ravvisato vizi dell’ordinanza del G.i.p. ma invece di correggerli ha confermato l’ordinanza stessa.
Il Tribunale del riesame Ł, infatti, chiamato ad operare una corretta qualificazione giuridica dei fatti (anche se non dedotta dai soggetti impugnanti) e non può giustificare e quindi confermare un provvedimento non corretto solo perchØ il risultato piø corretto avrebbe portato ad una situazione deteriore per gli indagati.
4.2. Inoltre, appare ictu oculi evidente che se in relazione alla contestazione di autoriciclaggio non possono essere presi in considerazione i dividendi distribuiti nel 2018 detto ammontare doveva comunque essere escluso dal quantum della somma confiscabile, operazione che non Ł stata fatta.
4.3 In terzo luogo, non si può confondere il versamento delle ‘tangenti’ sul conto della RAGIONE_SOCIALE, che costituisce il perfezionamento delle operazioni di corruzione tra privati e che quindi riguarda i reati presupposto, con la successiva destinazione delle somme ad attività finanziarie o speculative che costituisce la condotta del reato di cui all’art. 648ter.1 cod. pen.: in tal modo operando una medesima condotta verrebbe punita due volte e,
per quanto maggiormente importa questa sede, per le somme di provenienza illecita vi sarebbe una duplicazione di adozione del provvedimento cautelare.
Infatti, un conto Ł il legittimo sequestro ai fini di confisca del ‘prezzo/profitto’ delle corruzioni ed altro Ł l’altrettanto legittimo sequestro ai fini di confisca del ‘profitto’ del reato di autoriciclaggio in relazione al quale ricorrono parametri di determinazione del tutto differenti e in due provvedimenti non possono essere equiparati sotto il profilo del quantum .
4.4. A ciò si aggiunge, che ai fini della valutazione del profitto del reato di autoriciclaggio, non si può che tener conto delle sole somme che i due odierni ricorrenti hanno effettivamente impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali, il cui ammontare non coincide nØ con quello delle ‘tangenti’ ricevute (ovviamente ripartito tra i beneficiari), nØ con quello delle somme ricevute a titolo di ripartizione dei dividenti tra i soci di RAGIONE_SOCIALE, e che, per l’effetto, dovrà essere ricalcolato tenendo conto dei principi generali di determinazione di tale profitto da ultimo indicati anche dalla già citata sentenza ‘Massini’ delle Sezioni Unite di questa Corte, del fatto che la confisca del profitto del reato di autoriciclaggio non può superare, pena la sproporzione, la funzione ‘ripristinatoria’ del provvedimento cautelare e può attingere solo il reo nella misura del vantaggio concretamente acquisito nel suo patrimonio e del fatto che in tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall’impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative ( ex multis anche: Sez. 2, n. 27228 del 15/09/2020, Lolaico, Rv. 279650 – 02; Sez. 6, n. 4953 del 20/11/2019, dep. 2020, PMT c/Cilli, Rv. 278204 – 01).
Da quanto detto ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame dei punti indicati.
Non fondato Ł, allo stato, il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME (v. sup. par. 2.1.2) in relazione agli artt. 321, 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora ed alla mancanza di motivazione sul punto.
Occorre al riguardo evidenziare che nell’ordinanza genetica applicativa della misura cautelare reale era contenuta una adeguata motivazione sul periculum in mora relativa, di fatto, a tutti gli indagati e, quindi, all’evidenza estensibile anche all’odierno ricorrente NOME COGNOME.
Ne consegue che il Tribunale, nel caso in esame, non si Ł sostituito al G.i.p. nella motivazione sul punto ma, facendo uso dei poteri che gli competono, l’ha legittimamente, quanto congruamente e correttamente, integrata (v. pagg. 43 e 44 dell’ordinanza impugnata).
Se, infatti Ł ben vero che in tema di impugnazioni cautelari reali, non Ł consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di “periculum in mora”, nel caso in cui essa sia del tutto mancante (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285747 – 01), nel caso in esame non ricorreva il vizio di motivazione ‘totalmente’ mancante.
La questione perde comunque ed al momento rilevanza in quanto solo a seguito della necessaria ri-determinazione da parte dei giudici di merito del quantum sequestrabile ai fini di confisca potrà essere nuovamente preso in esame il profilo del periculum giustificativo del provvedimento cautelare.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato si impone l’annullamento in parte qua dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente
ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. affinchØ provveda a quanto richiesto in applicazione dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così Ł deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME