Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6309 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STICCO NOMECOGNOME nata a San Giorgio a Cremano (Na) il 14 aprile 1965; avverso la ordinanza n. 11/2024 MCR del Tribunale di Varese del 18 aprile 2024; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità de ricorso;
sentito, altresì, per la ricorrente l’avv. NOME COGNOME del foro di Napoli, i ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Varese, operando in qualità di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha, con ordinanza del 18 aprile 2024, i cui motivi son stati pubblicati, tramite deposito in cancelleria il successivo 9 maggio 2024 rigettato la richiesta dì riesame presentata dalla difesa di NOME NOME COGNOME avverso il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, emesso per un importo pari alla somma di euri 988.958,23, disposto a suo carico in relazione ad una indagine in corso di svolgimento che la vede provvisoriamente indagata per una ipotesi di contrabbando doganale di una serie di orologi di pregio, introdotti, secondo l’accusa, provenendo essi a Hong Kong, nel territorio dello Stato, sebbene diretti, in regime di esenzione doganale, verso una base militare della RAGIONE_SOCIALE in Italia, ma ivi mai pervenuti in quanto, in realtà, destinati ad essere recapitati presso esercizi commercia ubicati nella città di Napoli.
La COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, affidando le sue lagnanze a due motivi di impugnazione.
Il primo di essi concerne la inapplicabilità ratione temporis della normativa che ha introdotto anche per il reato di contrabbando doganale la possibilità di disporre la confisca per equivalente: essa, infatti, sarebb frutto della novella apportata all’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 per effe della entrata in vigore del dlgs n. 156 del 2022, mentre il reato oggetto provvisoria contestazione sarebbe stato commesso nel giugno del 2021, quindi prima della operatività della disposizione sopravvenuta.
Il secondo motivo di doglianza attiene al ritenuto travisamento della prova; si duole la ricorrente del fatto che il Tribunale del riesame avrebb posto alla base della propria decisione elementi dimostrativi non indicati da Gip che aveva emesso la miura nella ordinanza generica di essa.
L’organo giudicante avrebbe, altresì, travisato il contenuto di alcune dichiarazioni acquisite agli atti ed avrebbe, infine, posto alla base de ordinanza confermativa del sequestro dati di fatto non caratterizzati dall certezza, senza, peraltro, averne fornito le fonti da cui aveva attinto avvenuta conoscenza degli stessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile ed esso, pertanto, deve essere rigettato.
Andando ad esaminare il primo dei motivi di impugnazione osserva il Collegio che effettivamente la possibilità di procedere alla confisca per equivalente in relazione ai reati in materia di contrabbando doganale è stata introdotta nel nostro ordinamento penale per effetto della modifica apportata all’art. 301, comma primo, del dPR n. 43 del 1973, cioè il Testo unico delle leggi in materia doganale, quale conseguenza della entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, del dlgs n. 156 del 2022, con il quale il testo del citato art. 30 comma primo, del dPR n. 43 del 1973 è stato interpolato con l’inserimento del seguente periodo: “Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha disponibilità, anche per interposta persona”.
Per l’effetto della intervenuta modifica normativa il testo del ricordato comma primo dell’art. 301 del dPR n. 43 del 1973 è nel senso di prevedere non solo che nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca, fra l’altro, delle cose che ne sono l’oggetto, ma anche che, quando non è possibile procedere alla confisca di esse, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente di cui l’agente, anche p interposta persona abbia la disponibilità.
Una siffatta previsione comporta, quale suo ineludibile corollario che, oltre alla confisca per equivalente sia possibile disporre, in quanto misur strumentale alla realizzazione della precedente, anche il sequestro preventivo di beni aventi valore equivalente a quelli che hanno, in ipotesi, costitui l’oggetto del contrabbando, sebbene essi non abbiano un immediato vincolo pertinenziale con il reato in questione essendo sufficiente che gli stessi sian nella disponibilità dell’agente.
Essendo la confisca per equivalente una misura avente un sostanziale carattere sanzionatorio (in tale senso, fra le molte, si veda: Corte cassazione, Sezione VI penale, 10 giugno 2024, n. 23203, rv 286645) essa non è soggetta, ostando a ciò il principio generale della inefficacia retroatti delle disposizioni sanzionatorie più afflittive, ad essere applicata rispett ipotesi di reato realizzatesi in epoca anteriore alla disposizione normativa ch ne abbia previsto, come nel caso che interessa, la estensione anche a reati che anteriormente non la prevedevano.
Sempre con riferimento all’aspetto diacronico della applicazione delle disposizioni penali a contenuto sanzionatorio è appena il caso di precisare come sia, quanto alla presente fattispecie, irrilevante la circostanza che, p
effetto della entrata in vigore del recentissimo dlgs n. 141 del 2024, recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” il più volte citato art. 301 del dlgs n. 43 del 1973 sia stato abrogato, unitamente alla restante parte del citato testo legislativo, a decorrere dalla scorso 4 ottobre 2024, dall’art. 8, comma 1, lettera t), del dlgs n. 141 del 2024, atteso che la disposizione afferente alla doverosa confiscabilità, fra l’altro, del corpo del reato nei reati di contrabbando è stata sostituita, con piene continuità testuale e pertanto anche normativa, dall’art. 94 dell’allegato 1 al citato dlgs n. 141 del 2024.
Svolta questa ampia premesse ricostruttiva, si rileva che, tuttavia, non per questo la censura formulata dalla ricorrente difesa a carico della ordinanza emessa in sede di giudizio di riesame dal Tribunale di Varese è fondata.
E’, infatti, ben vero, come chiarito, che la ipotesi di confisca per equivalente nei reati di contrabbando non è applicabile alle ipotesi delittuose anteriori alla data di entrata in vigore della versione dell’art. 301 del dPR n. 43 del 1973 che sino a pochi giorni or sono era vigente, anteriori, cioè, al 6 novembre 2022, ma è altrettanto vero che, essendo il reato oggetto di provvisoria contestazione a carico della ricorrente un reato “permanente” (in tale senso, infatti, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 ottobre 2019, n. 41139, rv 277981; Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 maggio 2019, n. 19233, rv 275792) la cui flagranza, pertanto, perdura sino al momento in cui non siano stati versati i diritti di confine connessi con la importazione delle merci recate all’interno del territorio nazionale ovvero con la cessazione dell’attività volta a consentire la circolazione sul territorio nazionale dei beni sottratti al pagamento dei diritti doganali (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 febbraio 1986, n. 1564, rv 171943), poco incide, ai fini della individuazione della legge applicabile al caso concreto determinare, come invece si sforza di dimostrare la ricorrente, quale fosse la legge vigente al momento in cui è iniziata la flagranza del reato, essendo ius receptum il principio secondo il quale, in caso di successione di leggi penali nel tempo, deve essere applicata, laddove si tratti di reato permanente, quella vigente al momento della cessazione della permanenza anche nel caso in cui questa preveda un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello stabilito dalla normativa vigente al momento dell’inizio della condotta criminosa (in tale senso, sì veda, ad exemplum, inter aliis: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12 dicembre 2016, n. 52546, rv 268684;
Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 ottobre 2015, n. 43597, rv 265261).
Pertanto, l’argomento svolto dalla ricorrente in ordine alla inapplicabilità quanto al caso di specie della normativa inerente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non avendo la stessa (né dimostrato ma) neppure prospettato la cessazione della permanenza del reato in provvisoria contestazione in un memento anteriore alla data, dianzi indicata, di sopravvenuta vigenza della normativa legittimante la confisca per equivalente anche in relazione alla detta tipologia di reato, è privo di pregio di conseguenza, il motivo di ricorso articolato in relazione ad esso non è meritevole di accoglimento.
Passando al successivo motivo di doglianza se deve rilevare, essendo questo rivolto a contestare la mancanza del fumus delicti, la assoluta natura fattuale e, pertanto, la inammissibilità.
Infatti, la ricorrente, lungi dal contestare la sussistenza dell’ille introduzione nel territorio dello Stato, in assenza di versamento dei tribut dovuti all’atto della importazione, degli orologi di cui alla provvisor imputazione si limita a contestare la ricostruzione fattuale relativa el modalità operative che hanno portato all’emersione della notitia criminis lamentando – oltre alla non meglio chiarita utilizzazione di elementi istruttor non valutati dal Gip al momento della adozione della misura, ma che comunque erano stati tempestivamente trasmessi, onde rispettare il principio del legittimo contraddittorio, al Tribunale dei riesame (ci si riferisce a dichiarazioni rese da tale COGNOME NOME su cui si veda infra) -la mancanza di coerenza logica delle valutazioni operate in sede di giudizio di riesame in ordine alla risultante sussistenza dell’apparenza del reato in provvisori contestazione.
Si tratta, come è evidente, di doglianze ora manifestamente infondate come nel caso della illegittimità della ordinanza in quanto fondata su elementi non presi in considerazione dal Gip in occasione della adozione della misura, potendo il Tribunale del riesame, sulla base del materiale istruttorio a su disposizione in quanto trasmessogli dal Pm, modulare, attesa la natura interamente devolutiva della istanza di riesame, la motivazione del proprio provvedimento anche in base ad elementi non necessariamente valorizzati dal Gip in occasione della adozione della misura – ora non solo aventi un carattere esulante rispetto alla mera legittimità del provvedimento assunto dal Tribunale di Varese, ma altresì tanto più inammissibili di fronte a questo
giudice in quanto involgenti (peraltro anche in termini non esaurienti, non essendo stata assolutamente presa in considerazione, se non per vanamente contestarne la utilizzabilità, la fonte informativa richiamata nella ordinanza impugnata costituita dalle dichiarazioni rese da tale COGNOME NOME attraverso le quali sarebbe emersa l’esistenza di una collaudata prassi delittuosa, riferibile anche alla odierna ricorrente, volta alla introduzione sul territorio nazionale di beni, costituiti da orologi di elevato valore, in assenza del versamento dei diritti doganali) profili attinenti alla motivazione del provvedimento censurato, come tali non suscettibili, stante il limite in tale senso dettato dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., di formare oggetto di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in materia di misure cautelari reali.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la ricorrente va condannata, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente