Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40714 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40714 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Prato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono e della sim card.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia disponeva, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere in più occasioni illegalmente ceduto a terzi svariati
quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. Con la stessa sentenza il Giudice disponeva la confisca di quanto in sequestro, compresi un telefono cellulare e la relativa sim card, rinvenute nella disponibilità del prevenuto.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il NOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 240 cod. pen. e il vizio di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia disposto l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale in assenza di motivazione ovvero di una prova della pertinenzialità dei beni confiscati rispetto al reato continuato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME vada accolto.
Va premesso che alla ammissibilità del ricorso oggi in esame non è di ostacolo la disposizione dettata dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto è oramai pacifico che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’anzidetta norma laddove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente – come nel caso di specie è accaduto – essa è ricorribile anche per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).
I motivi dell’impugnazione sono fondati poiché, secondo l’orientamento interpretativo che questo Collegio ritiene di dover privilegiare, in relazione a reati in materia di stupefacenti può procedersi alla confisca di beni diversi dalla droga, di cui è obbligatoria l’ablazione, soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra quei beni e l’attività illecita di cessione contestata (in quest senso Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204).
Applicando tale regula iuris al caso di specie, bisogna prendere atto come sia illegittima la decisione del Tribunale che ha reputato di disporre, senza l’esplicitazione di alcuna ragione giustificatrice, la confisca del telefono e della sim card rinvenute nella disponibilità dell’imputato.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla confisca di tali beni con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia che, nel nuovo giudizio, colmerà l’indicata lacuna motivazionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del telefono cellulare e della carta sim, e rinvia per nuovo giudizio su tale capo al Tribunale di Pistoia, ufficio GIP.
Così deciso il 15/09/2023