Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9214 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del GIP del Tribunale di Busto Arsizio pronunciata in data 27 giugno 2023 veniva applicata ex art. 444 c.p.p. per il reato di importazione e trasporto illeciti di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina, con l’aggravante dell’ingente quantità, la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa, con il concorso di attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata a NOME NOME, applicata la diminuente del rito richiesto, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento ed ordinando la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro, oltre al cellulare ed agli altri oggetti come meglio descritti nel dispositivo della sentenza, disponendo la restituzione di quanto ulteriormente sequestrato all’avente diritto
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 240, c.p. e 445, c.p.p.
In sintesi, ritenuto trattarsi di confisca facoltativa, la difesa del ricorrent si duole per la mancanza del nesso pertinenziale con l’illecito che giustifichi la confisca del telefono cellulare in sequestro (dovendosi, in tal senso, correggere la richiesta di difensiva di annullamento della sentenza con riferimento ai “telefoni cellulari”, risultando infatti dal dispositivo della sentenza che la confisca ha riguardato invece solo un telefono cellulare IPhone 13 meglio descritto nel predetto dispositivo di sentenza).
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 29 dicembre 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso.
In sintesi, secondo il PG, stante il principio secondo il quale “In tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ad opera dell’art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, cost.” (così, tra le altre Cassazione penale sez. III, 15/01/2019, n.4252), va in primo luogo verificato se nel caso in esame la motivazione a sostegno della confisca facoltativa possa ritenersi mancante o apparente, ovvero se
sussistano quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Il che, ad avviso del PG, non è, avendo il giudice descritto -con la motivazione sintetica tipica della sentenza ex art. 444 c.p.p.- sia le peculiarità dell’attività delittuosa nel caso in esame (cfr. p 3, ove le precisazioni sugli esiti dell’analisi dei telefoni sequestrati al ricorrente, quale era stato contestato il delitto di importazione e trasporto di quantità ingente di metanfetamina, in vario modo professionalmente occultata nei bagagli dell’Okoye, con particolare riferimento all’individuazione dei “presunti destinatari della sostanza” e di elementi per ritenere che “già in passato” il ricorrente “aveva svolto la medesima attività illecita”), sia lo stretto collegamento tra uno dei due cellulari in sequestro -e in particolare il cellulare I Phone 13- e il reato contestato (p. 4 della decisione impugnata, ove si traggono le implicazioni della non occasionale strumentalità del cellulare rispetto all’attività delittuosa contestata). Donde, ad avviso del PG, la congruamente motivata sottoposizione del cellulare I Phone a confisca facoltativa. In particolare, attesa la descrizione della non occasionale attività delittuosa di cui sopra e delle risultanze dell’analisi del contenuto del cellulare anch’esso sopra specificato (il che sembra rendere strettamente connesso con la stessa l’uso del medesimo cellulare), pare adempiuto l’onere motivazionale a sostegno della confisca ex art. 240 co. 1 c.p., anche, per implicito, con riguardo alle considerazioni di prevenzione speciale. Tanto in conformità con l’insegnamento della Corte di legittimità, secondo il quale “A norma dell’art. 240 c.p., comma 1, sono suscettibili di confisca facoltativa solo le cose che abbiano una speciale qualità (i cd. mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato). Deve trattarsi di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell’uso del potere discrezionale che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull’esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati” (così Cassazione penale sez. III, 10/06/2020, n.19061). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell’art. 611, cod. proc. pen., è inammissibile.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed infatti, la confisca e la distruzione del telefono cellulare in sequestro è stata disposta dal GIP del Tribunale con la sentenza impugnata in quanto bene utilizzato per commettere il reato.
Pacifico è nella giurisprudenza di questa Corte che anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità (v.: Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rv. 248454 – 01).
Nel caso di specie, il giudice ha motivato le ragioni dell’ablazione specificando che il telefono cellulare venne utilizzato per commettere il reato; di ciò si trae conferma a pag. 3 dell’impugnata sentenza, nella quale si dà atto che l’analisi del telefoni (uno dei quali, ossia il cellulare Samsung meglio descritto a pag. 4 della sentenza, venne restituito non essendo emersi dallo stesso elementi di rilievo), permise di estrarre i messaggi e le immagini relative alle chat intrattenute dal ricorrente al cui esito era possibile appurare la piena conoscenza in capo all’imputato di cosa stessa trasportando nonché di individuare i presunti destinatari della sostanza. Sempre dalla motivazione dell’impugnata sentenza, emerge inoltre che dall’analisi del telefono appariva che egli aveva già in passato svolto la medesima attività.
Trattasi di motivazione che si sottrae al sindacato di questa Corte, rispondendo appieno alle indicazioni giurisprudenziali richiamate, con conseguente inammissibilità del ricorso.
All’inammissibilità consegue ex art. 616, cod. proc. pen. la condanna alle spese ed al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 gennaio 2024
Il Presidente