Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 260 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 260 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 del GIP TRIBUNALE di FERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen., attraverso il quale si censura la mancata giustificazione della confisca del cellula manifestamente infondato oltre che generico;
che, infatti, non confutata risulta la motivazione resa dal Tribunale che ha dispost confisca dei cellulari in sequestro perché avevano contribuito ad agevolare la commissione dei reati facilitando i rapporti con fornitori e destinatari della sostanza stupefacente; che il ric a fronte di logica motivazione fondata sulle risultanze istruttorie sinteticamente enunciate, dal confutare quanto rilevato dal Tribunale, si limita a rivolgere critiche alla confisca solo estranea all’accordo delle parti, evenienza impregiudicata da parte del Tribunale che ha, infa valorizzato il differente profilo sopra evidenziato;
osservato che il secondo motivo attraverso il quale si rivolgono censure alla parte dell decisione che avrebbe puntualizzato la misura degli aumenti dei reati satelliti, costitu deduzione afferente alla motivazione della decisione, profilo indeducibile in sede di legittimi quanto non palesa alcuna illegalità della pena, conforme alla pattuizione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022