Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43209 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43209 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Genova, con sentenza del 18 aprile 2024, ha applicato a NOME COGNOME, in continuazione con precedente condanna, la pena di mesi due di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all’art 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 commesso il 14 ottobre 2023 per avere detenuto a fini di cessione e in parte ceduto sostanza stupefacente tipo cocaina. Il giudice ha disposto di ufficio, la confisca di quanto in sequestro e distruzione dello stupefacente.
Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 240 cod. pen.), con riferimento alla disposta confisca del telefono cellulare in uso all’imputato e sequestrato in occasione della perquisizione. Deduce che, anche in caso di patteggiamento e di applicazione della misura della confisca, il giudice è tenuto a motivare le ragioni della disposta ablazione, motivazione nel caso assente anche graficamente. La confisca risulta, comunque, adottata al di fuori dei casi consentiti non essendo stata provata la pertinenza e destinazione del telefono cellulare al reato ascritto all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Premesso che nel caso di misura di sicurezza applicata al di fuori di accordo tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), il ricorso è ammissibile in relazione a tutti i motivi di ricorso di cui all’art. 606, c proc. pen., il motivo di ricorso è altresì fondato relativamente alla confisca del telefono cellulare.
Nessuna ragione risulta essere stata evidenziata dalla sentenza impugnata a supporto della disposta ablazione, malgrado si verta in una ipotesi confisca facoltativa, la quale impone di mettere in luce le ragioni in forza delle quali la liber disponibilità del bene in questione, se mantenuta, sarebbe in grado di rappresentare un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa. La confisca, infatti, potrà ritenersi legittima solo se risulti dimostrata la relazione asservimento tra la cosa e il reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività punibile (Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, COGNOME, Rv. 248454; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, Rv. 245387; Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, COGNOME, Rv. 226687).
Nel caso, il reato è costituito dalla detenzione della sostanza indicata nel capo di imputazione e cessione di un’unica dose a favore di persona rimasta sconosciuta, in assenza, quindi, di prova di contatti telefonici eventualmente intercorsi con l’acquirente o con i correi poiché l’imputato risponde del reato in concorso con NOME COGNOME e con altra persona, rimasta sconosciuta.
Non sussistono, pertanto i presupposti della disposta confisca e il telefono cellulare deve essere restituito all’avente diritto.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare e ne dispone la restituzione al ricorrente. Manda alla cancel per la comunicazione al PM presso il Tribunale di Genova.
Così deciso il 17 ottobre 2024
La Consigliera relatrice
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