Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24402 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24402 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/05/2025
3.2. Con il secondo motivo la ricorrente ulteriormente deduce la violazione dell’art. 12sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché il vizio della motivazione e il travisamento della prova.
L’interessata aveva allegato l’esclusività titolarità e disponibilità degli immobili confiscati, documentando la capacità economica e reddituale della sua famiglia di origine e le operazioni commerciali dalla medesima compiute al fine specifico di finanziare l’acquisto degli immobili medesimi.
Di tali allegazioni e produzioni documentali la Corte di appello avrebbe omesso la giusta considerazione, che l’avrebbe condotta a rendere opposta decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, giacché, in caso di confisca avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, quest’ultimo, con i mezzi consentiti dall’ordinamento processuale (e quindi con l’incidente di esecuzione, in caso di confisca penale pronunciata all’esito di giudizio cui quel terzo non sia stato messo in condizione di partecipare), può soltanto rivendicare l’effettività titolarità dei beni confiscati, e non anche l’eventuale mancanza dei presupposti legali per l’adozione della misura di rigore, tra cui la ragionevolezza temporale tra l’acquisto del bene e la commissione del reato che legittima l’intervento giudiziale (v. Sez. U, informazione provvisoria n. 3/2025, Putignano, specificamente riferita alla confisca di prevenzione; v., altresì, Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286439-01; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276700-01; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268070-01; Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, COGNOME, Rv. 263390-01).
Il secondo motivo è infondato, giacché il Collegio non riscontra, nel corpo della decisione impugnata e nello sviluppo delle argomentazioni che la sorreggono, alcuna violazione di legge penale, né vizio del ragionamento logico.
Il motivo è, in realtà, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice a quo , e da lui respinte sulla base di corrette considerazioni.
In effetti, da un lato, il terzo rivendicante non possedeva redditi adeguati all’acquisto dei beni immobili in questione, di cui il condannato aveva la pacifica disponibilità. E, per altro verso, mancano evidenze documentali tracciabili dell’esistenza di una provvista fornita al terzo dalla sua famiglia di origine, ove mai quest’ultima effettivamente disponesse di mezzi economici, e finanche di liquidità, astrattamente confacenti.
Stante, dunque, l’assoluta sproporzione tra il valore dei beni alla ricorrente confiscati e la consistenza delle fonti di reddito a lei direttamente risalenti, e stante