Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40176 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Olbia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Olbia il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 19/03/2024 della Corte di Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con -invio in accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del s condo e l’inammissibilità dei restanti motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, nel procedinento di prevenzione a carico dei predetti, quali proposti, e degli stretti congiunti n qualità di terzi interessati, avente ad oggetto la confisca dei beni mobili ed inmobili a costoro intestati, la Corte di Appello di Cagliari, riformando parzialmente I decreto emesso dal Tribunale di Cagliari in data 18 aprile 2023, ha i: ichiarato l’inammissibilità degli appelli proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME nella
parte relativa alle confische dei beni intestati alla moglie, alla comp,: gna ed i genitori.
La Corte territoriale ha ravvisato l’inammissibilità in parte qua ch n’appello presentato dai proposti avverso la confisca dei beni intestati a terzi, noi essendo il proposto legittimato a reclamare la restituzione di beni che si assumono di proprietà dei predetti familiari.
Con riferimento ai beni intestati personalmente a nome dei due proposti, La Corte ha confermato la confisca sulla base della ravvisata contestudità degli incrementi patrimoniali con la perimetrazione temporale della loro pericolosità e della ravvisata sperequazione con i limitati redditi leciti ad essi riferibili.
Nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, il comune ifensore, nonché procuratore speciale – come da procura allegata al ricorso – ha proposto ricorso per violazione di legge per i motivi di seguito indicati, che posso’ io essere esposti congiuntamente essendo dello stesso tenore.
2.1. Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto inammissibile l’impugnazione avverso la confisca dei beni che si assumono intestati solo fiduciariamente a terzi, sebbene nei motivi di ,ìppello le censure erano rivolte a contestare non il carattere fittizio dell’intestazipne ma i presupposti della pericolosità e la provenienza lecita del denaro invest 😮 per gli acquisti.
2.2. Con il secondo motivo viene dedotta l’assenza grafica della mctivazione sul tema della pericolosità sociale, della perinnetrazione temporale, rh:nché del giudizio di sproporzione rispetto alla provvista necessaria per gli ircrementi patrimoniali intestati alla moglie ed alla compagna dei due proposti, n ia in uso degli stessi, quale conseguenza della rilevata inannnnissibilità dell’appello
3.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l’apparenza della motivazione, con conseguente violazione dell’articolo 125, comma 3, cod. proc. pen. ni Ala parte in cui il giudizio di sproporzione, sotteso alla ribadita sussistenza dei presupposti della confisca riferiti ai beni intestati ai proposti, è stato espresso tener do cont anche dei beni intestati alla moglie ed alla compagna, in contraddizione con la rilevata inammissibilità per essere tali beni riconducibili ai predetti famil 3ri.
3.4. Con il quarto motivo si censura il metodo seguito dal Tribi, nale per affermare la sproporzione degli acquisti, avendo operato un raffron o tra la sommatoria delle entrate e delle uscite nell’arco degli anni, senza com iderare i redditi disponibili al momento dei singoli acquisti.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di Cassi:zione ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento del decreto
impugnato con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso e l’inammissibilità nel resto dei ricorsi con riferimento ai beni intestati a nome dei proposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni seguenti.
Deve premettersi come questa Corte abbia chiarito più volte che nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni for nalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l’insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei belli in c al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all’impugnazione spel::a solo a quest’ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene; è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l’ asistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all’ottenimento di una ronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l’applica2 one del provvedimento (cfr. Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, COGNOME, Rv. 265767; Sez.1, n. 5 )463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822).
Alla stregua di quanto precede, i primi due motivi di ricorso risultano fondati, emergendo dagli atti che effettivamente, così come dedotto dai ricorrenti, gli appelli erano rivolti a denunciare unicamente la sussistenza dei presupposti afferenti alla legittimità degli incrementi patrimoniali, senza contestare a natura simulata o fiduciaria dell’intestazione a nome dei terzi, di cui veniva riconosciuta la reale intestazione in capo ai preposti, come tali legittimati a recla narne la restituzione.
Pertanto, avendo la Corte di appello rilevato erroneamente l’inamnissibilità dei motivi di appello riguardanti i beni intestati a nome di NOME COGNOME, moglie di NOME NOME, e di NOME COGNOME, compagna di NOME COGNOME, ha conseguentemente omesso ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la confisca dei predetti beni.
Si impone, per questa ragione, l’annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, per nuovo giudizio sui punti relativi alle deduzioni difensive sulla riferibilità al periodo di pericol )sit proposti ed alla assenza di sproporzionalità rispetto alle entrate lecite degli acquisti intestati a nome dei predetti soggetti, considerati meri intestatari fittizi NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME NOME.
Con riferimento, invece, ai residui motivi afferenti ai vizi della m tivazione attinenti alla confisca dei beni direttamente riferibili ai due proposti perché ad essi intestati se ne deve rilevare l’inammissibilità.
L’infondMezza dell’assunto indimostrato della capienza reddiluale dei ricorrenti, senza alcuna evidenza di redditi suscettibili di essere Jtilmente apprezzati ai fini del superamento delle valutazioni sia pure di carattere indiziario e presuntivo operate dai giudici di merito, rendono palese la inconsis:enza del denunciato vizio di violazione di legge.
Si tratta di censure che, investendo la motivazione sotto il profilo della sua coerenza logica, sono del tutto inammissibili, perché non comprese nei limiti entro i quali è ammesso il ricorso per cassazione in subiecta materia ai sensi clegli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, D. I.vo 159 del 2011, ovvero solo per vic azione di legge, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qu alificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29 ’05/2014 – dep. 29/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260246).
La motivazione del decreto impugnato sul punto non può dirsi api larente o del tutto mancante, atteso che le cospicue disponibilità finanziarie rivcrsate sui conti intestati ai ricorrenti sono state ritenute prive di giustificazione, ir assen di elementi utili ad apprezzare una coerenza tra entrate lecite ed investir lenti che rendesse necessario una più analitica ricostruzione dei tempi in cui sono avvenuti i singoli acquisti in rapporto alle disponibilità lecite del medesimo period
Va, peraltro, rilevato che correttamente nella valutazione comples iva della sproporzionalità degli acquisti sono stati considerati anche i beni rite iuti solo fittiziamente intestati a nome dei predetti familiari, dovendosi )nch’essi considerare come riferibili ai proposti per le ragioni indicate nel decreto d confisca e che non sono state oggetto neppure di impugnazione da parte dei ricoirenti.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Cons l’ere estensore
Il Pre idente