Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47365 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47365 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a ROMANO DI LOMBARDIA (BG) il DATA_NASCITA il
avverso il decreto del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 14/6/2022, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice di prevenzione, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il decreto n. 126/21 del 22/6/2021 del Tribunale in sede che aveva disposto la confisca dell’immobile sito in Milano alla INDIRIZZO e relative pertinenze, ritenendo che COGNOME ne fosse soltanto l’intestataria formale, ma la proprietà dell’immobile fosse riferita al convivente NOME COGNOME.
1.1. La Corte territoriale ha respinto le censure avanzate dall’appellante – 1) la negazione del carattere fittizio dell’intestazione dei beni confiscati e 2) perimetrazione cronologica della pericolosità sociale del COGNOME – osservando, da un canto, che l’accertata pericolosità sociale di costui si situava nel periodo 2005/2011, sicché sussiste correlazione cronologica con la data di acquisto dell’immobile, mediante atto pubblico del 27/12/2006; dall’altro, ha ribadito gli elementi fattuali da cui si era desunta la fittizietà dell’intestazione. In particola il valore dichiarato del compendio immobiliare acquistato dalla COGNOME ammonta a C 859.800; in sede di atto pubblico venivano emessi assegni circolari per C 1.136.850, traenti origine in un accredito di C 550.000 effettuato in pari data dal conto corrente del COGNOME a quello della COGNOME, mentre la somma residua di C 648.125 sarebbe stata coperta con il mutuo concesso da Veneto Banca (attuale Intesa Sanpaolo).
La coincidenza cronologica dell’accredito dal conto corrente del COGNOME e dell’emissione di assegni circolari ha convinto la Corte di Milano della prova per tabulas della derivazione diretta dal proposto del pagamento di parte preponderante del prezzo dell’immobile. Anche il pagamento di gran parte delle rate del mutuo, come contabilizzate nell’impugnato decreto, è stato ricondotto al COGNOME.
1.2. Ha specificato la Corte territoriale che non riveste alcuna rilevanza la circostanza che nei confronti della COGNOME il Tribunale di Prevenzione, con decreto del 25/5/2021, abbia revocato il sequestro di prevenzione precedentemente effettuato su cespiti diversi da quelli oggetto del decreto in esame nella presente procedura.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta la violazione di legge e la motivazione apparente su un elemento decisivo. Il ricorso opera una ricostruzione alternativa dell’acquisizione delle
risorse reperite per l’acquisto dell’immobile nel 2006 e lamenta che non si sia tenuto conto del provvedimento del Tribunale di Milano n. 110 del 2021 che, sempre in sede di prevenzione, ha dissequestrato altri beni della RAGIONE_SOCIALE in virtù della dimostrata esistenza di risorse lecite della proposta grazie ad assetti successori dei genitori.
Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta, in cui si è espresso nel senso dell’annullamento dell’impugnato decreto, per non avere motivato un punto decisivo, in ordine alle ragioni della ritenuta irrilevanza del decreto n. 110 del 2021 del Tribunale di Milano che aveva riguardo proprio alla capacità reddituale della Sabatini, nel senso di escluderla, sia pure avendo ad oggetto beni diversi da quelli presi in esame nel presente ricorso.
A seguito di ciò, la difesa della COGNOME ha depositato memoria di replica datata 25/5/2023 a firma dell’AVV_NOTAIO, in cui, pur aderendo alle conclusioni del Procuratore generale, ribadisce che nel provvedimento impugnato sussistono errori nel computo del prezzo di acquisto dell’immobile, integranti una vera e propria carenza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
Si precisa che. nel presente procedimento, NOME COGNOME risulta unica ricorrente, nella posizione di terza interessata rispetto al proposto NOME COGNOME, convivente della stessa e ritenuto il reale intestatario dell’immobile sottoposto a confisca.
La critica difensiva si appunta sull’assenza di una congrua motivazione in ordine ai punti relativi alla determinazione del prezzo corrisposto per l’acquisto del bene confiscato e alla ricostruzione della capacità patrimoniale della terza interessata NOME COGNOME.
1.1. Il primo punto esula dai limiti analitici di questa Corte di legittimit deputata soltanto a valutare la non manifesta illogicità dei criteri seguiti da giudice della prevenzione nella ricostruzione della vicenda e dunque anche nella determinazione del prezzo di acquisto dell’immobile sul quale è intervenuta la confisca. La tesi difensiva, dunque, ha contestato in primo luogo che il prezzo dell’immobile corrispondesse a quello di C 1.136.850, portato da assegni circolari emessi contestualmente al rogito notarile del 27/12/2006, rivendicando che fosse quello di C 859.800 (C 825.000, oltre IVA) formalmente indicato nell’atto pubblico di compravendita e costituito da una prima tranche di C 175.000 pagata prima del 4/7/2006, da un assegno dell’importo di C 34.800 tratto su Banca di
Bergamo, e dal saldo di C 650.000 derivante dal mutuo contestualmente contratto con un istituto bancario. In tale contesto, nessuna somma sarebbe riconducibile al COGNOME, il quale risulta mero fideiussore a prima richiesta per la somma di C 845.000.
Osserva la Corte che tale ricostruzione risulta contraddetta da dati oggettivi, evidenziati nell’impugnato decreto ed invece trascurati nella doglianza difensiva.
In primis, è assodato che COGNOME sia stato ritenuto socialmente pericoloso, in termini qualificati e derivanti da reiterati fatti di bancarotta fraudole in un lasso di tempo – a decorrere quanto meno dal 2005 fino all’intero 2011 che ricomprende il periodo dell’acquisto immobiliare in questione, avvenuto nel dicembre del 2006. Tale acquisto è stato ritenuto finanziato da attività illecite o di reimpiego dei beni del proposto, segnatamente dall’attività depauperatoria delle casse della società RAGIONE_SOCIALE, dalla quale COGNOME riceveva sul proprio conto corrente C 1.100.000, quale indebito rimborso di parte del finanziamento soci, proprio in data 27/12/2006 (COGNOME è stato condannato in via definitiva per la bancarotta fraudolenta della RAGIONE_SOCIALE, sia documentale che patrimoniale).
Il giudice della prevenzione ha poi evidenziato la coincidenza cronologica dell’accredito di € 550.000 dal conto del COGNOME sul conto della COGNOME, così risultando provata per tabulas l’acquisizione per questa via della provvista per il pagamento di ampia parte dell’immobile. Si sono altresì richiamati i successivi pagamenti di varie rate del mutuo con fondi provenienti sempre dal COGNOME, come elencati alle pagine 19/20 dell’impugnato decreto. Ciò a prescindere dall’acclarata circostanza dell’assunzione da parte del COGNOME della veste di fideiussore a prima chiamata, che non esclude di certo l’evidenziata robusta contribuzione del medesimo al diretto pagamento dell’immobile.
Va allora affermato che la Corte milanese ha fatto esatta applicazione del principio per cui «In tema di confisca di beni intestati a terzi, l’immissione d capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente di proprietà di un terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l’ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene» (Sez. 5, n. 32996 del 11/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 271778; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, COGNOME, Rv. 254282).
1.2. Da quanto precede, emerge che il secondo punto focalizzato nel ricorso non riveste rilevanza decisiva in ordine ai presupposti della misura ablatoria, in quanto la Corte di appello di Milano ha affermato che nella specie il presupposto della confisca risiede nella derivazione dell’acquisto da attività
illecite o di reimpiego dei proventi di dette attività operate da COGNOME, e non dalla sproporzione tra redditi leciti o, in generale, tra capienza patrimoniale della COGNOME e valore del cespite acquisito nella sua apparente titolarità.
Ma anche su questo terreno, l’impugnato decreto ha reso una sufficiente giustificazione: invero, la Corte territoriale ha preso in considerazione il provvedimento n. 110 del 25/5/2021, osservando però che in quella specifica procedura la revoca del sequestro di prevenzione con restituzione di due rapporti bancari alla titolare COGNOME atteneva a cespiti diversi da quelli oggi in questione e non esplicava alcuna influenza sulla procedura in esame.
Il ragionamento può svilupparsi nel senso che quel decreto aveva analizzato una vicenda in cui l’odierna ricorrente risultava in diversa veste, essendo la persona direttamente proposta per la confisca di prevenzione e, nonostante fosse implicata in varie vicende processuali, essenzialmente determinate dalla sua contiguità all’esponente di camorra NOME COGNOME di cui era difensore di fiducia, l’esito di tali vicende l’aveva sempre vista assolta per insussistenza del fatto che assumeva rilevanza ai fini del giudizio prognostico, secondo il principio che preclude al giudice di prevenzione di assumere il fatto di cui sia stata negata l’esistenza a base del giudizio di pericolosità (Sez. 2, n 11846 del 19/01/2018, COGNOME e altri, Rv. 272496; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277908). Pertanto, da un lato si giustifica l’affermazione di irrilevanza nel presente procedimento espressa nell’impugnato decreto, e dall’altro si deve altresì annotare che nel provvedimento n. 110 del 2021 – alle pagine 19 e 20 – viene incidentalmente richiamata l’operazione del 2006 di acquisto dell’abitazione di INDIRIZZO a Milano, rilevandosi che le risorse finanziarie a ciò finalizzate, a quanto constava, non erano riconducibili alla COGNOME ma al compagno e padre del figlio NOME, NOME COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In conclusione, il ricorso deve essere respinto con le conseguenze di legge in ordine all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la processuali. ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso il giorno 7 giugno 2023
I Consigliere estensore
Il residente