Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16136 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PALERMO( ITALIA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lettetse-n>tt le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOMECOGNOME che ha concluso per inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Palermo – sezione Misure di prevenzione – ha confermato il provvedimento di confisca adottato dal Tribunale di quella stessa città, in dat 21.1.2021, avente a oggetto alcuni beni mobili e immobili, prodotti finanziari e società, in lar parte, intestati al proposto NOME COGNOME, deceduto nel corso della procedura, in altra parte alla moglie NOME COGNOME e al figlio NOME COGNOME.
Il comune ricorso per cassazione formulato nell’interesse del figlio e della vedova de proposto, medio tempore deceduto, è affidato al ministero del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, il quale denuncia violazione di legge, anche per mancanza di motivazione, sotto plurimi profili.
In linea generale – premessa la pericolosità sociale (.. più attuale, come decretato dallo stesso Tribunale, in primo grado) del proposto, raggiunto, in vita, da misure di prevenzione personali e da condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., qui discettandosi d liceità del patrimonio ablato – la difesa ricorrente denuncia la violazione del giudicato, per av il Tribunale e la Corte d’appello di Palermo applicato la misura ablatoria senza acquisire elementi fattuali nuovi, utili al superamento del quadro risultante dalla decisione della Corte d’appello Palermo, emessa in data 15.9.1987, irrevocabile il 18.10.1990, che revocava un precedente provvedimento di confisca, emesso in relazione ai beni dello stesso COGNOME NOME, dopo aver confermato la misura di prevenzione personale, disposta per appartenenza a sodalizio mafioso.
Il ricorrente segnala, inoltre, la mancata acquisizione, da parte del Tribunale e della Cor d’appello, della perizia contabile posta a fondamento del provvedimento di restituzione passato in giudicato nel 1990 – che pure ha costituito oggetto di critica da parte dei giudici di merit specie con riguardo alla prima iniziativa immobiliare del COGNOME, che segnò l’inizio della sua asces imprenditoriale), già nel giudizio di cognizione conclusosi con la condanna per il delit associativo, critica ripresa dal provvedimento impugnato. In tal modo, lamenta il ricorrente, giudici sono giunti a superare il precedente giudicato, non già alla luce dell’acquisizione di nuo informazioni fattuali, ma alla stregua di una nuova valutazione tecnica della emergenze pregresse, e, in specie, appunto, della perizia contabile, in violazione del principio di di affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 600 del del 29/10/2009 Cc. (dep. 08/01/2010 ), Galdieri, Rv. 245176-01), in applicazione del quale si è escluso che possa considerarsi elemento nuovo un elaborato peritale contenente una diversa valutazione tec:nico-scientifica di dati precedentemente acquisiti e valutati (Sez. 1, n. 47233 del 2016, Rv. 268175-01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi non sono fondati, ai limiti della inammissibilità, e se ne impone, pertanto, il rig
Le censure sono in buona parte incentrate, al di là della formale qualificazione come violazion di legge, anche per omessa o apparente motivazione, sulla denuncia di vizi della motivazione e su deduzioni in fatto, non prospettabiii dinanzi al giudice di legittimità in sede di impugnaz di provvedimenti aventi a oggetto misure di prevenzione. In ogni caso, e censure formulate dai ricorrenti risultano infondate.
2. E’ bene ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo, messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dellart. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e i realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logici ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le li argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, COGNOME, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del ricorso alla sola “violazione di legge” è stata tra l’altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione Personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali; Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data l peculiarità’ del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale( Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Rv. 248797 ).
2.1. Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all’ applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si prof la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittim l’applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Cost ; 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l’apparato giustificativo costituisce l’essenza indefettibile provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione). Mentre, non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, COGNOME e altri Rv 260246).
3. Il tema sul quale si concentra in massima parte il ricorso è costituito dalla asserita violazi del giudicato, per avere il Tribunale e la Corte d’appello di Palermo applicato la misura ablator senza acquisire elementi utili al superamento del quadro risultante dalla decisione della Cort d’appello di Palermo emessa in data 15.9.1987, irrevocabile il 18.10.1990, che revocava il
provvedimento di confisca emesso in relazione ai beni dello stesso COGNOME, dopo aver confermato la misura di prevenzione personale, disposta per appartenenza a sodalizio mafioso.
In tale contesto argomentativo, la Difesa denuncia, peraltro, anche la mancata acquisizione, da parte del Tribunale e della Corte d’appello, della perizia contabile posta a fondamento del provvedimento di restituzione passato in giudicato nel 1990, nondimeno posta a fondamento del provvedimento impugnato, dolendosi, quindi, che il precedente giudicato sarebbe stato superato, non già alla luce dell’acquisizione di nuove elementi fattuali, ma alla stregua di una nuov valutazione tecnica della emergenze pregresse, in spregio dell’espresso insegnamento di questa Corte, che ha escluso che possa considerarsi elemento nuovo un elaborato peritale contenente una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati precedentemente acquisiti e valutati (Sez. 1 n. 47233 del 2016, Rv. 268175-01).
Il ricorso degli interessati si fonda essenzialmente sulla censura di detta argomentazione, contestando che una diversa valutazione degli elementi già noti in atti possa costituir quell’elemento nuovo che – anche nel settore della prevenzione – possa superare il vincolo del giudicato.
Le deduzioni non colgono, tuttavia, nel
3.1. La tutela del diritto costituzionalmente garantito della proprietà individuale e della l iniziativa economica impone che un decreto di confisca, che contrasti con precedenti decisioni di diverso tenore sui medesimi beni dei medesimi soggetti interessati, possa essere adottato soltanto a fronte di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento o comunque non già previamente valutate, ovvero dell’inconciliabilità di diversi provvedimenti giudizi oppure del fondamento del procedimento di prevenzione su atti falsi o su altri fatti costituen reato, e quindi su elementi in grado di offrire dimostrazione della sussistenza di uno o più d presupposti necessari per l’adozione del provvedimento di confisca. Resta, quindi, esclusa ogni possibilità che il procedimento costituisca mera occasione per una rivisitazione dello stess quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura, evenienza che esporrebbe in modo inammissibile ed irrazionale le sue statuizioni alla rivedibilità illimitata nell’assenza di novum riguardante i fatti già apprezzati (-Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016 Rv. 268175).
3.2. I principi che presidiano la materia del giudicato di prevenzione sono stati declinati da Sezioni Unite di questa Corte che, con un risalente approdo, hanno affermato che «il principio del “ne bis in idem” è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera “rebus sic stantibus” e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosi ai fini dell’applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elemen precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate» (Sez. Un., n. 600 del 2010, Galdieri, Rv. 245176), precisandosi, in seguito, che «In materia di misure prevenzione, l’intangibilità del giudicato opera rebus sic stantibus e non impedisce n l’esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese que
considerate nella precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata ovvero una misura più grave di quella già inflitta» (Sez. 5, n. 16019 del 2015, Rv. 263269, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva disposto l misura di prevenzione patrimoniale della confisca di alcuni beni, in considerazione della sproporzione del valore degli stessi rispetto al reddito, ed in relazione ai quali, in preceden identica richiesta era stata invece rigettata per mancanza della prova della natura illecita de risorse impiegate per gli acquisti).
E’ in tale contesto ermeneutico che si afferma che non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in un apprezzamento crit di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 2, n° 25577 del 14.05.2009, Rv. 244152). Tali prove si risolvono infatti in una mera modalità ricostruttiva d dati già vagliati dal giudice in violazione del principio della improponibilità di u prospettazioni di situazioni già contestate anche perché le stesse non contribuiscono a dare contezza certa dell’esistenza di un diverso livello reddituale tale da ritenerlo proporzionato beni confiscati o comunque l’insussistenza degli altri presupposti di legge. Le prove sono nuove, dunque, se portano alla conoscenza di veri e propri fatti nuovi che consentano al giudice valutazioni affatto diverse (Sez. 1, n° 36224 del 22.09.2010, Rv 248296). Alla stregua dei principi sopra esposti, quell’elemento di novità deve essere costituito di elementi di fatto nuo tal non potendo essere considerati mere argomentazioni e valutazioni tecniche tratte da una perizia. Certamente, dunque, l’esistenza della perizia ex se non potrebbe costituire un elemento nuovo, (Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016 Rv. 268175).
3.3. Nel caso di specie, tuttavia, i Giudici di merito – lungi dall’incentrare la propria dec sulla mera rivalutazione della preesistente perizia o comunque sulla riconsiderazione di elementi fattuali preesistenti e già esaminati – hanno puntualmente individuato una serie di evidenze sopraggiunte al giudicato del 1990, ovvero trascurate in quella sede (dichiarazioni de collaboratore NOME COGNOME), e le hanno sinergicamente valutate confrontandole con !a storia dell’appartenenza associativa del RAGIONE_SOCIALE, quale risultante dalle precedenti misure prevenzione personale (ivi compresa quella confermata dalla Corte d’appello nello stesso provvedimento del 1987) e attestata dalla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.
3.4. D’altronde, nessun pregio ha la censura riguardante la mancata acquisizione della relazione peritale svolta nel precedente procedimento di prevenzione, i contenuti della perizia appaiono diffusamente riportati e commentati nel medesimo decreto allegato al ricorso difensivo, con i quale i due provvedimenti di merito si confrontano adeguatamente sia per segnalare il carattere “congetturale” di alcuni passaggi, sia per evidenziare gli incrementi conoscitivi che giustific il superamento di quella statuizione. Dal canto suo, la difesa ricorrente omette di segnalare pro specifici dell’elaborato che sarebbero stati trascurati dall’autorità giudiziaria, e neppure lo a pur dimostrando perfetta conoscenza dei suoi contenuti.
3.5. Deduce il ricorrente che la misura ablativa abbia attinto anche beni acquisit indipendentemente dalle anzidette collusioni e con provvista non derivante dall’attività d’impresa nel campo edilizio, ma al di là della sua genericità, la deduzione è risultata smentita da accertamenti svolti durante il giudizio di prevenzione. Invero, in esito a un compless procedimento valutativo compiutamente svolto e approfonditamente argomentato da entrambi i giudici di merito, è emerso il profilo di un imprenditore mafioso, le cui attività, in caratterizzate da interventi del sodalizio di reciproco vantaggio e contaminate da detti intervent legittimano la totale apprensione dei beni del proposto, in linea con la direzione assunta dall consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata nel provvedimento impugnato, secondo cui «In tema di confisca di prevenzione, laddove un’attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n risulta contaminato tutto il capitale sociale e l’intero patrimonio aziendale, divenendo essi ste parti dell’impresa “a partecipazione RAGIONE_SOCIALE” che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l’iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci» (In motivazione, la C ha precisato che non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all’utiliz risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità all’iniziativa imprenditoriale legittima) (Sez. 6, n. 7072 del 2022, Rv. 283462-01).
Con tale profilo il ricorrente non si confronta, omettendo di affrontare il tema della rilev inquinante della preponderante parte illecita del patrimonio sull’eventuale porzione iniziale esso legittimamente formatasi.
Le osservazioni svolte dai giudici di merito legittimano la totale apprensione dei beni d proposto, in linea con la direzione assunta dalla consolidata giurisprudenza di legittimit correttamente richiamata nel provvedimento impugnato, e che il Collegio intende ribadire, secondo cui può essere disposta «la confisca di tutto il patrimonio immobiliare e societario del proposto qualora l’apporto di componenti lecite si sia risolto nel consolidamento e nell’espansione della sistematica e reiterata attività di riciclaggio e di reimpiego di preponderanti capitali sì da non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico dei c impiegati, determinante una loro inestricabile commistione e contaminazione» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438-01; conf. sez. 2 n. 9899 del 28/01/2021 dep. 12/03/2021, n. m.).
Il principio è stato affermato con riguardo alle ipotesi in cui la pericolosità investa, spesso accade, l’intero percorso esistenziale del proposto: si parla di impresa RAGIONE_SOCIALE laddove emerga – come nel caso di specie – una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e l attività dell’impresa e le attività riconducibili alla consorteria criminosa; In tali casi, rico i requisiti di legge, è pienamente legittima l’apprensione di tutte le componenti patrimonial utilità, la cui presumibile illecita provenienza non risulti in alcun modo smentita. Si è riferimento, da parte della giurisprudenza, al caso in cui si registri una sovrapposizione tra compagine associativa e quella societaria, ovvero quando l’intera attività d’impresa risul inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano irreversibilmente contaminato l’accumulo di ricchezza, così da non consentire di distinguere tra capitali leciti e quelli ille
ancora, quando l’impresa sia asservita al controllo della consorteria condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con commistione tra attività di impresa e RAGIONE_SOCIALEx(Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018,Rv. 272640;conf.Sez. 1 n. 13043 del 04/12/2019 ( dep. 2020), Rv. 278891).
La Corte di appello ha dato atto che il COGNOME ha esercitato la sua attività di imprenditore ed sin dagli anni ’60 del secolo scorso, acquisendo una posizione preminente sul mercato locale grazie alla sua intraneità alla RAGIONE_SOCIALE e alla protezione e all’ausi dalla stessa fornitigli, ricoprendo il ruolo nevralgico di ricettatore dei proventi del tra stupefacenti, a cui erano dediti gli esponenti di spicco del sodalizio. In sostanza, l’at imprenditoriale si è sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione dell’associazion RAGIONE_SOCIALE alla quale è risultata asservita, rimanendo inquinata dal metodo mafioso, che ha consentito al ricorrente di lavorare indisturbato, affrancato dal pagamento del ‘pizzo’, assurgendo a imprenditore di riferimento del mandamento di San COGNOME, in cui era inserita la famiglia di cui il proposto faceva parte. Cosicchè, ne sono risultati contaminati sia l’in patrimonio aziendale che le componenti del patrimonio personale del proposto (pure per i beni formalmente intestati ai suoi familiari), che quel condizionamento mafioso ha reso possibile costituire. Nell’ambito di un complesso aziendale, a meno che tale possibilità non emerga nitidamente dalle risultanze istruttorie per peculiari ragioni contingenti, non può, in scindersi, ai fini della confisca, la quota ideale riconducibile all’utilizzo di risorse illecite normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità ed all’inizia imprenditoriale legittima. Dinanzi ad un fenomeno di commistione tra attività imprenditoriale ed appartenenza all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sarebbe riduttivo e fuorviante limitarsi a verificare s ogni operazione sia immediatamente caratterizzata da evidenti requisiti di illiceità, costituen essa il risultato di una determinata attività delittuosa o essendo stata resa possibile solamen in virtù dell’attivazione di un determinato canale illecito. Tutte le operazioni attuate per il di un’impresa costituita o sviluppatasi grazie all’estrinsecarsi dell’attività RAGIONE_SOCIALE sul ver economico, infatti, rimangono geneticamente collegate, più o meno direttamente, ad una situazione antigiuridica e finiscono per contribuire alla creazione di quella ricchezza inquin che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali vuole colpire con la confisca dei beni ch rappresentano il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego (così Sez. 2, n. 3 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
del 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione; con?. Sez. 6, n. 7072 del 14/07/20214dep. 2022 4-Rv. 283462 ). Non occorrono, dunque, indicazioni di dettaglio, giacche l’attività imprenditoriale del proposto è risultata intrecciata in maniera preponderante cori la compagine associativa, da contaminare l’intera ricchezza accumulata in vita, inestricabilmente correlata alle attività illecita, anche nella parte destinata al rici così che non se ne possono più apprezzare eventuali fonti lecite.
3.6. Quanto accertato attraverso le informazioni acquisite o valutate dopo il precedente giudicat ha reso irrilevante il tema della perimetrazione temporale degli acquisti rispetto al tempo espressione della pericolosità del proposto, giacchè come chiarito dalla giurisprudenza «In tema
di misure di prevenzione patrimoniali, non costituisce preclusione processuale ostativa all’applicazione della confisca dell’intero patrimonio di un indiziato di appartenere un’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, il provvedimento definitivo che abbia revocato l’applicazione della misura ablatoria per insussistenza del requisito della sproporzione tra entrate e be acquistati in un determinato periodo oggetto di accertamento, quando il successivo decreto di confisca si fondi, in ragione di ulteriori elementi di valutazione, su un giudizio di perico qualificata esteso all’intero percorso esistenziale del proposto e sul dimostrato illegit accumulo di ricchezza per reimpiego di capitali illeciti» (Sez. 2, n. 40778 del 2021, Rv. 282195). 4. E, dunque, giova ricordare, in estrema sintesi, gli elementi sopravvenuti, che sono stat evidenziati ai fini della pericolosità: a) la sentenza di condanna di NOME COGNOME a sette ann reclusione, per la sua partecipazione a RAGIONE_SOCIALE e per ricettazione continuata, emessa dalla Corte d’assise d’appello di Palermo in data 10.12.1990 (irrevocabile dal :30.1.1992) all’esito de cd. maxiprocesso, fondata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia (COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME) che lo inquadrano quale organico appartenente alla famiglia di COGNOME; b) le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, già disponibili ma non valutate all’epoca del provvedimento di revoca della confisca di prevenzione, secondo le quali «il NOME svolgeva il compiacente ruolo di confondere nel suo cospicuo giro d’affari gli assegni dati cognato COGNOME per le transazioni concernenti gli stupefacenti… gli assegni versati al COGNOME in pagamento della droga erano, in realtà, negoziati dal cognato NOME COGNOME il quale, essendo un imprenditore edile, poteva facilmente occultare la provenienza degli stessi nel suo giro d’affari» (p. 24 del provvedimento impugnato); c) le dichiarazioni del c:ollaboratore NOME COGNOME (7.11.2002), che indicano COGNOME come il «costruttore di NOME COGNOME», nel contesto di un sistema nel quale «ogni mandamento aveva i suoi costruttori», collimanti con quelle di NOME COGNOME secondo le quali «Il COGNOME era un importante costruttore che negli anni ottanta aveva realizzato grossi lavori in società e grazie all’intervento del cognato COGNOME»; e con quella di NOME COGNOME (24.6.2003) che rievoca due incontri significativi: uno intercorso co il boss NOME COGNOME che gli chiedeva di intervenire presso NOME COGNOME per far sì che «il P entrasse in società con il costruttore COGNOME che stava realizzando un palazzo in INDIRIZZO a Palermo»; un altro, tenutosi agli inizia degli anni ’80 con la partecipazione NOME COGNOME, di NOME COGNOME (cognato di NOME), NOME COGNOME, in occasione del quale COGNOME «importante costruttore edile» gli venne presentato come «uomo d’onore». d) le vicende riferite dal collaboratore COGNOME NOME (29.4.2003), relative a cessioni di terren edificabili effettuate dal RAGIONE_SOCIALE in favore di esponenti mafiosi come i fratelli COGNOME NOME e NOME e, indirettamente, del genero COGNOME NOME (anch’essi condannati all’esito del maxiprocesso e colpiti da misura di prevenzione); e) il riscontro dichiarativo di COGNOME NOME (28.4.2003) che riguarda le cessioni di terreni e di un capannone, dato in fitto alla RAGIONE_SOCIALE intestato al NOME ma nella disponibilità effettiva di NOME COGNOME e del cognato narcotraffic NOME NOME COGNOME; f) i riscontri documentali relativi alla cessione di immobili (tra quali un complesso industriale sito in INDIRIZZO) da società riferibili al RAGIONE_SOCIALE (rife Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ampiamente dimostrata nel provvedimento impugnato p. 16 ss.) alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME NOME, condannati, per questa vicenda, per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e riciclaggio, in quanto prestanome di NOME COGNOME e dello stesso COGNOME NOME, con sentenza anch’essa successiva al decreto di revoca della precedente confisca (App. Palermo, n. 2713 dell’8.6.1999); g) la convergenza dei collaboratori sul tema della prosecuzione della militanza associativa del NOME dopo l’esecuzione della condanna irrogata con la sentenza conclusiva del cd. maxi-processo palermitano.
4.1. Ulteriore rilievo è quello che il descritto quadro si aggiunge agli elementi di intra associativa emergenti già dai primi decreti applicativi di misura personale di prevenzione (l prima risalente al 14.10.1976) che attestano, insieme ai legami di affinità con i COGNOME COGNOMEl moglie del proposto, NOME COGNOME, sposata nel DATA_NASCITA, è figlia e sorella de boss del mandamento della RAGIONE_SOCIALE), episodi di particolare rilievo sintomatico, come: il rinvenimento del COGNOME compagnia di COGNOME NOME, in data 26.11.1975, in possesso di armi, subito dopo l’ omicidio NOME COGNOME del guardaspalle dello stesso NOME COGNOME; la cessione a titolo gratuito a predetto COGNOME dell’uso di una villa, nella quale avevano lugo riunioni di mafia in presenza NOME COGNOME; la vicenda narrata dal collaboratore NOME COGNOME nel 1973 che vede il COGNOME, all’epoca impegnato nella costruzione di alcuni edifici, sostanzialmente esonerato dal pagamento della tangente «in riconoscimento dei servigi che aveva reso alle famiglie mafiose di COGNOME (la stessa cui appartenevano il cognato COGNOME e COGNOME) e di Corleone: esonero deciso in una riunione tenutasi alla presenza del COGNOME (v. più analiticamente p. 31 del provvedimento impugnato); la cessione alla RAGIONE_SOCIALE, nell’anno 1972, di un appartamento nel quale sarebbe stato tratto in arresto NOME COGNOME e nel quale era ospitato anche NOME COGNOME. 4.2. E’ alla luce di tali elementi che i giudici di merito hanno ritenuto di superare al “ingenuità” del provvedimento revocatorio del 1990 (in larga parte incentrato su un’analisi socioeconomica “astratta” delle condizioni del mercato immobiliare palermitano tra gli anni 1962, epoca della prima edificazione significativa dell’ex-fabbro NOME, in INDIRIZZO e l’anno 1978) comunque di relativizzare la rilevanza di quella prima operazione immobiliare (una palazzina di sette piani), quale fattore decisivo dello sviluppo imprenditoriale del COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si è rimarcata, per esempio, anche sulla scorta della critica argomentata del decreto, sviluppata dalla sentenza d’appello del maxi-processo (p. 21 ss. del decreto del Tribunale), la carenza di puntuali allegazioni del prevenuto in ordine agli acconti ricevuti dagli acquirenti d immobili, indicati come principale fonte di finanziamento delle opere intraprese da un soggetto che aveva svolto fino a poco prima una modesta attività artigiana e che non avrebbe potuto offrire agli istituti bancari neppure la garanzia del terreno ove quell’edificazione fu realizzat è l’analisi del decreto “liberatorio” allegato al ricorso difensivo a confermare l’attend attribuita a copie fotostatiche di contratti preliminari privi di data certa e la commisura dell’ammontare dei presunti acconti secondo stime di massima, senza il conforto di fatture né di iscrizioni in contabilità (essendo riconosciuta la tenuta irregolare di queste ultime).
E’ stata offerta puntuale e non irragionevole risposta anche all’argomento difensivo che vorrebbe trarre dal sopravvenuto fallimento delle imprese del proposto, dante causa degli odierni ricorrenti, la riprova dell’assenza di canali di illecito finanziamento, segnalando, sulla bas interrogatori resi dallo stesso COGNOME, come quei fallimenti furono seguiti da concordati interament adempiuti con soddisfazione anche dei creditori chirografari (p. 37 s. del provvedimento impugnato).
E’ stata anche confutata del tutto correttamente la deduzione incentrata sul mutuo asseritamente contratto dal NOME, a giustificazione dell’acquisto dell’immobile di INDIRIZZO (peraltro abitato da COGNOME NOME, che ivi ricevette la notifica del decreto di comparizione p la procedura di prevenzione), alla luce del corretto rilievo della Corte di appello che l’acquisto un immobile mediante l’accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecit sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto i nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi, in coerenza con il principio di diri secondo cui «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’onere di &legazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stes dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene n sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale» (Sez 6, n. 21347 del 2018, Rv. 27338801).
4.3. Per chiudere, il ricorso è privo di reale confronto con il compendio indiziario sopravvenut al decreto di revoca, formulando apodittiche censure di genericità e non contiene una argomentata critica alla tenuta logica del provvedimento, alla fine riproponendo argomenti contenuti nel decreto del 1990 e insistendo nella censura del mancato esperimento di un nuovo accertamento contabile capace di superare le risultanze di quello valorizzato a suo tempo, laddove le emergenze successive, delineando il profilo di un'”impresa RAGIONE_SOCIALE“, comportano il superamento di tale necessità.
Venendo alle censure che stigmatizzano l’indebita comprensione nel provvedimento ablatorio di beni acquisiti dalla moglie, NOME COGNOME, in epoca anteriore al matrimonio contratto con il COGNOME nel 1956, esse, oltre che generiche, risultano manifestamente smentite dal decreto impugnato, che chiarisce, nel contesto di un sequestro prevalentemente indirizzato a beni intestati allo stesso NOME COGNOME e alle società a lui pacificamente riconducibili, che l’unico immobile intestato alla predetta venne acquistato in costanza di matrimonio e che la presunzione di disponibilità effettiva del defunto proposto, oltre a fondarsi sulla prev sione legale dell’ c. 3 d. Igs. n. 159 del 2011, è riscontrata dall’analisi reddituale più compiutamente illustrata provvedimento di prime cure (p. 45 s.).
5.1. Prive si specificità sono anche le censure relative all’attribuzione dei beni formalment intestati al figlio del proposto, NOME COGNOMECOGNOME alla disponibilità del padre portatore di pericol
a fronte dell’ampia e specifica motivazione dedicata all’argomento nel provvedimento di prime cure, richiamato a p. 39 ss. del provvedimento impugnato, ove si dà conto dell’incapacità reddituale dell’intestatario formale all’epoca dell’acquisto e negli anni immediatamente precedenti e successivi, della donazione (del valore di un milione 300mila euro) ricevuta dal padre dell’immobile di INDIRIZZO, della continuità aziendale delle imprese cadute in sequestro rispetto a quelle originariamente intestate e riferibili al proposto.
(,Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processua li .
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 08 febbraio 2024 Il Corisigliere estensore