Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 444 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 444 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NIZZA MONFERRATO( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
xRitenuto in fatto
1. La Corte di appello di Torino ha confermato il decreto con cui il Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, ha applicato a NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni quattro e ha ordinato la confisca di un terreno agricolo intestato a NOME COGNOME e del fabbricato abusivo che insiste su detto terreno, comprensivo di pertinenze, arredi, accessori e oggetti di valore ivi presenti.
La Corte di appello ha decreteX9 l’inammissibilità, per tardività, dell’impugnazione di NOME COGNOME: il decreto fu notificato il 9 settembre 2021 a lui e il 10 settembre 2021 ai suoi difensori; l’appello è stato presentato a mezzo pec il 27/28 settembre 2021, ed è perciò tardivo perché il termine ultimo era il 20 settembre 2021.
Quanto alla posizione di NOME COGNOME ha dichiarato l’inammissibilità dei rilievi relativi all’esistenza della pericolosità sociale e alla sproporzione reddituale del proposto, non consentiti al terzo che rivendichi l’effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro.
Ha quindi rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria per l’assunzione dei testimoni ammessi in primo grado e che il pubblico ministero aveva provveduto ad esaminare al di fuori del contraddittorio di udienza, e le cui disposizioni sono state pertanto dichiarate inutilizzabili. Non ha poi ammesso l’esame del consulente della difesa, che aveva depositato relazione di stima dei costi di realizzazione dell’edificio, non avendo la difesa spiegato le ragioni della necessità di esaminare il consulente che pure aveva già prodotto relazione scritta.
Ha poi precisato che il terreno va confiscato in forza del principio dell’accessione invertita in ragione della costruzione realizzata dal proposto nel periodo in cui si era manifestata la sua pericolosità sociale ed era del tutto sprovvisto di entrate lecite. Il valore intrinseco dell’immobile è indubbiamente superiore a quello del terreno sul quale insiste.
È evidente il regime di costante clamorosa sproporzione reddituale della coppia COGNOME a partire dal 2005, tenuto conto dei modestissimi redditi e delle somme vinte al gioco, che non erano sufficienti neppure al mantenimento della famiglia. L’edificio realizzato è di pregio, come risulta dal fascicolo fotografico della Polizia municipale e dall’elaborato tecnico dell’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate.
Il fabbricato, peraltro, diversamente da quanto sostenuto da NOME COGNOME, è stato realizzato certamente in epoca successiva al 2012, e quindi nel periodo di emersione della pericolosità sociale.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il difensore di NOME COGNOME ha articolato più motivi.
3.1. Con il primo motivo ha dedotto erroneità della dichiarazione di inammissibilità per tardività. La Corte di appello non ha considerato che la notifica del decreto in favore di NOME COGNOME, altra parte del procedimento, fu fatta il 17 2021 settembre e che, quindi, movendo da questa data, il ricorso di NOME COGNOME, presentato in data 27/28 settembre 2021, è da ritenersi in termini. La posizione di NOME COGNOME è inscindibilmente connessa rispetto a quella di NOME COGNOME e quindi per l’integrazione del contraddittorio occorre che siano chiamate tutte le parti legandole reciprocamente alla medesima sorte.
3.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. In ragione della dichiarazione di inammissibilità la Corte ha omesso di soffermarsi sul contenuto del ricorso, non affrontando il tema di rilievo sostanziale attinente alle condizioni di salute del ricorrente.
Il difensore di NOME COGNOME ha articolato più motivi.
4.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di assunzione di testimonianze e di ammissione di consulenza tecnica sul valore dell’immobile oggetto di confisca. È palese la contraddizione in cui è incorsa la Corte di appello che, da un lato, ha dichiarato la nullità e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte in difetto di contraddittorio dal pubblic ministero, che ha ascoltato i testimoni ammessi in primo grado e indicati dalla difesa; e, dall’altro, non ha accolto la richiesta di audizione dei medesimi testimoni in udienza, così smentendo le premesse poste alla base della propria decisione.
I testimoni avrebbero dovuto deporre su dati di assoluta rilevanza per l’oggetto del procedimento di prevenzione, sì come il consulente del quale si era richiesto l’esame, che avrebbe dovuto spiegare i criteri impiegati per la determinazione del valore dell’immobile confiscato.
4.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine al requisito dell’attualità della pericolosità sociale del proposto e, in particolare, alla carenza radicale di motivazione in ordine alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale. Sulla base del principio della correlazione temporale non erano confiscabili né il terreno acquistato dalla ricorrente nel 2007 grazie al contributo economico del padre, né l’abitazione su di esso costruita che, al di là delle affermazioni meramente congetturali della Corte di appello, fu realizzata primo, che COGNOME commettesse il reato nel 2013, quindi prima del momento in cui lo stesso è stato ritenuto socialmente pericoloso.
È poi da censurare l’affermazione della inammissibilità dei rilievi della ricorrente sulla sproporzione reddituale del proposto, atteso che COGNOME e la ricorrente costituiscono una consolidata coppia di fatto e le loro posizioni reddituali non possono essere scisse. È stato dimostrato che la coppia beneficiò di rilevanti somme di denaro per vincite al gioco proprio nel periodo in cui era in costruzione l’abitazione. La Corte di appello non ha preso in esame il rilievo, limitandosi immotivatamente all’affermazione della non rilevanza della ingente somma provento di vincita al gioco, senza precisare se il periodo della vincita coincidesse o meno con quello di acquisizione di beni assoggettati a confisca. Non ha fornito alcuna giustificazione dell’affermazione della natura di pregio dell’edificio, che non ha tenuto conto della relazione tecnica in atti dalla quale si desume che trattasi di edificio realizzato in economia e tutt’altro che di lusso. Lo stesso rilievo vale in ordine al valore assegnato agli arredi.
La Corte di appello non ha in alcun modo motivato in ordine alla capacità reddituale della ricorrente, nonostante siano state fornite prove a sostegno della provenienza lecita delle risorse utilizzate per la realizzazione dell’abitazione.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
Considerato in diritto
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per manifesta infondatezza. L’asserita connessione del ricorso tardivamente proposto con quello di altro impugnante non è fatto che possa rimediare alla causa di inammissibilità. La tesi ora proposta è all’evidenza manifestamente infondata.
2. Il ricorso di NOME COGNOME è del pari inammissibile.
Va a tal proposito rammentato che “nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), c potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente” – Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 -.
Con questa premessa si coglie agevolmente l’inammissibilità del primo motivo che, all’evidenza, ha denunciato un’asserita illogicità della motivazione sul diniego di rinnovazione istruttoria, per contrasto con il precedente provvedimento con il quale è stata dichiarata l’inutilizzabilità delle testimonianze che, pertanto, avrebbero dovuto essere riacquisite.
Quanto poi alla confisca del terreno, la Corte di appello ha ben chiarito che NOME COGNOME era socialmente pericoloso nell’anno 2007 e che il terreno su cui insiste il fabbricato fu acquistato mediante l’impiego di risorse illecitamente acquisite. Ha poi ricordato che la costruzione fu realizzata pur essa in un periodo di manifestazione della pericolosità sociale di NOME COGNOME e ha allora evocato, in ragione del sicuro maggior valore economico della costruzione rispetto al terreno su cui insiste, il principio dell’accessione invertita, del terreno alla costruzione, che non è stato oggetto di contestazione con l’impugnazione di merito.
Non è poi rispondente al contenuto del provvedimento impugnato che la Corte di appello non abbia motivato sulla sproporzione reddituale della coppia COGNOME, avendo sul punto argomentato con riferimento temporale sin dall’anno 2005 (fl. 8 ss.). La Corte di appello ha dato conto dell’esistenza dei caratteri di immobile di pregio della costruzione realizzata e ha parimenti compiutamente argomentato in ordine alla collocazione temporale del manufatto in epoca successiva al 2012.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 novembre 2022.