Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4621 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4621 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 3538/2025
GIORGIO POSCIA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ITALIA) il DATA_NASCITA
NOME nata a FONDI il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 22/05/2025 della Corte d’appello di Messina Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva il
rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina, sezione misure di prevenzione, con il decreto emesso in data 22 maggio 2025, rigettava l’appello proposto avverso il decreto emesso dal Tribunale di Messina con il quale era stata disposta la confisca nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME di un manufatto edilizio e di due terreni agricoli, tutti siti nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Il Tribunale aveva disposto il sequestro finalizzato alla confisca di tali beni intestati a COGNOME NOME, moglie di COGNOME NOME, in ragione dei plurimi indicatori della pericolosità qualificata del COGNOME, appartenente alla famiglia mafiosa dei RAGIONE_SOCIALE, nonchØ della derivazione illecita dei beni, solo formalmente intestati alla moglie.
Nel procedimento RAGIONE_SOCIALE COGNOME era stato destinatario della misura custodiale massima, in quanto indiziato di appartenere alla famiglia mafiosa cui risultava affiliato dal 1993 al 2009; era indiziato altresì di aver partecipato all’estorsione in danno di COGNOME NOME.
COGNOME veniva, poi, condannato solo per tale ultimo reato e non già per il reato associativo, in difetto di una prova certa del fatto che la relazione amicale stretta tra il medesimo e il capomafia COGNOME avesse avuto un riverbero sulla partecipazione al sodalizio.
Nonostante la non affiliazione del COGNOME alla famiglia, la sua vicinanza al capoclan doveva essere ritenuta rilevante ai fini di prevenzione; del resto, il ruolo centrale avuto nella estorsione in oggetto faceva ritenere la sua appartenenza al clan, quanto meno dal 2008 in
avanti.
Con successiva sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Messina COGNOME veniva condannato per altra estorsione in danno del presidente dell’RAGIONE_SOCIALE; con la sentenza di condanna emessa nel processo RAGIONE_SOCIALE 7, poi, COGNOME era stato ritenuto intraneo al sodalizio barcellonese dal 2009 al 2018 e concorrente in due episodi estorsivi.
Le notizie circa il ruolo del COGNOME derivavano direttamente dalle dichiarazioni del COGNOME medesimo che si era risolto a collaborare; quest’ultimo aveva riferito che COGNOME era transitato in altro gruppo capeggiato dal fratello NOME COGNOME; venivano richiamati altri elementi di convincimento, discendenti dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che collocavano il COGNOME all’interno della famiglia mafiosa a partire dal 2009; pertanto ne derivava la pericolosità qualificata stante il radicamento sul territorio della congrega criminosa, per la stabilità e durata del contributo e l’assenza di dissociazione.
La pericolosità era stata collocata a partire dal 2000 in quanto, nonostante l’assoluzione dal reato associativo, gli elementi emersi portavano a ritenere che COGNOME, benchØ non intraneo e non affiliato alla famiglia, fosse molto vicino già allora al capomafia COGNOME.
In particolare, il decreto appellato aveva evidenziato l’assoluta sproporzione fra i costi sostenuti per gli acquisti e le costruzioni dei cespiti immobiliari e le entrate della COGNOME che erano del tutto modeste, se non addirittura assenti.
Non da ultimo si sottolineava la consumazione da parte del COGNOME di una estorsione in danno di colui che gli aveva fornito il calcestruzzo per la costruzione di uno degli immobili proprio al fine di non pagarne il corrispettivo.
Premetteva il provvedimento della Corte territoriale che COGNOME non aveva contestato il dato della pericolosità sociale qualificata, discendente dalla sua intraneità a cosa nostra, nØ la perimetrazione di tale pericolosità, rapportata alla data di ingresso degli immobili nel patrimonio del proposto, rectius formalmente della moglie del medesimo.
Il COGNOME, peraltro, non aveva neppure contestato la riconducibilità a sØ dei cespiti, lamentando come non fosse provata la provenienza illecita della provvista per l’acquisto di tali beni.
Avverso detto provvedimento propongono ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME a mezzo del difensore di fiducia.
3.1 Con motivo unico lamentano violazione degli art. 24, 27, 41 cost e 20, 24, 26 del d.lgs. 159/2011
Innanzitutto, il ricorso contesta il sillogismo secondo il quale l’appartenenza del RAGIONE_SOCIALE al sodalizio criminoso comporterebbe automaticamente che gli immobili intestati alla moglie sarebbero di fatto riconducibili al RAGIONE_SOCIALE stesso.
Sottolinea l’impossibilità di fornire ulteriori prove circa la appartenenza degli immobili all’intestataria stante il tempo decorso.
Ribadisce, inoltre, come vi fosse capienza nel patrimonio della donna per procedere l’acquisto e come gli immobili fossero tutti ipotecati.
Non condivide l’affermazione della Corte secondo cui le esposizioni debitorie con il fisco non proverebbero la capacità reddituale della donna.
Il ricorso ribadisce la titolarità in capo alla NOME di quote societarie e l’impossibilità di provare i redditi discendenti da tali partecipazioni, stante il tempo trascorso.
Il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso della NOME Ł inammissibile.
In tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., soggiacendo alla regola della domiciliazione “ex lege” presso quest’ultimo (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 – 01: in motivazione Ł affermato che, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all’interno di un procedimento penale, come Ł il caso della terza interessata odierna ricorrente, vale la regola – espressamente menzionata dall’art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria – per cui costoro «stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale», al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ.). A differenza della parte assoggettata all’azione penale cui, nel caso, va equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione patrimoniale, i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico non possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio che Ł soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (così Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, COGNOME, che in motivazione richiama la conforme precedente giurisprudenza).
Si Ł coerentemente ritenuto che Ł inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; nØ, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 – 01)
AVV_NOTAIO nell’ incipit del ricorso si qualifica unicamente come difensore di fiducia di COGNOME NOME, che Ł terza interessata, portatrice di un interesse esclusivamente civilistico, ma non come procuratore speciale della medesima; non allega procura speciale al ricorso e l’esame del fascicolo ha consentito di rinvenire unicamente una procura speciale a proporre appello.
Pertanto, in ragione degli insegnamenti sopra richiamati, cui si intende dare continuità, il ricorso di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile in difetto di procura speciale conferita al difensore, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen.
3. Il ricorso di COGNOME NOME Ł parimenti inammissibile.
In materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, Ł inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l’insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario; Ł invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l’esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all’ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l’applicazione del provvedimento ( Sez. 1, Sentenza n. 50463 del 15/06/2017 Rv. 271822 01)
Con l’unico motivo di ricorso, comune sia al proposto, sia alla terza interessata, si
lamenta la violazione di legge in ordine ai presupposti applicativi della misura di prevenzione con riferimento ai beni di proprietà della terza interessata.
Il ricorrente COGNOME insiste per la effettività della intestazione dei beni alla NOME, in ragione anche del fatto che la terza interessata aveva sempre rivendicato l’effettiva titolarità dei beni in capo a sØ.
Al fine di provare la capacità patrimoniale della ricorrente la difesa aveva prodotto documentazione inerente un ingente debito erariale della NOME, dimostrativo, in tesi difensiva, del fatturato, del volume di affari e della capacità reddituale della terza interessata.
Il ricorsonelle conclusioni testualmente afferma «alla luce delle superiori considerazioni appare fondato ritenere che l’acquisto degli immobili e la successiva realizzazione degli stessi da parte della sig.ra COGNOME fu realizzato grazie all’impiego dei redditi dalla stessa conseguiti».
Tali essendo l’unica tesi difensiva del proposto che, appunto, si Ł limitato a sostener vibratamente l’effettiva titolarità dei beni in capo alla moglie, non può che dichiararsi l’inammissibilità anche del ricorso di COGNOME NOME per carenza di interesse.
Per le ragioni sopra esposte entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali nonchØ della somma ritenuta equa di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di esonero della colpa.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME