Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34758 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 6 aprile 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione proposta avverso l’ordinanza ex art. 676 cod. proc. pen., emessa dal /Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 23/07/2012 nella parte in cui aveva disposto la confisca di un’area urbana adibita ad autolavaggio di cui risultano proprietari NOME COGNOME e NOME COGNOME e di un appezzamento adibito a parcheggio intestato a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, beni immobili meglio descritti nel suddetto provvedimento.
L’opposizione era stata proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, intestatari dei beni attinti, in un complesso procedimento, da un decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24/03/2011, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di essi, anche ai fini della confisca ex art. 12sexies In. 356/92, perchè ritenuti oggetto di intestazioni fraudolente contestate ai sensi dell’art. 12quinquies d.l.n. 306/92 (oggi art. 512bis cod. pen.) ad NOME COGNOME.
Il procedimento era stato definito da NOME facendo istanza di patteggiamento per tutti i reati a lui contestati, ivi compreso quello di cui all’art 12quinquies d.l.n. 306/92 (oggi art. 512bis cod. pen.) che aveva riguardo all’intestazione fraudolenta dei beni sopra indicati. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 17/11/2011 il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato su richiesta delle parti la pena di anni quattro e mesi sei a NOME e si era riservato di disporre la confisca a conclusione del procedimento principale che proseguiva nei confronti dei concorrenti nel reato di intestazione fraudolenta, cioè in particolare COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Con sentenza del Tribunale di Milano n. 11983/2014 nei confronti di COGNOME e COGNOME, poi divenuta irrevocabile, veniva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato di cui all’art. 12quinquies d.l.n. 306/92 in concorso con NOME per intervenuta prescrizione; con sentenza della Corte di appello di Milano n. 7412/2016 a carico di NOME COGNOME, poi divenuta irrevocabile, veniva pure dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dello stesso reato in concorso con NOME (la COGNOME era stata dichiara responsabile dell’illecito con la sentenza di primo grado).
Frattanto con ordinanza ex art. 676 cod. proc. pen. emessa in data 23/07/2012 su richiesta del p.m., era stata disposta la confisca obbligatoria ex art. 12sexies In. 356/92 dei suddetti beni nei confronti del COGNOME.
COGNOME, COGNOME e COGNOME avevano presentato opposizione chiedendo la revoca della confisca formulando diverse eccezioni e depositando documentazione dalla quale sarebbe emerso che i beni ad essi rispettivamente intestati erano stati acquistati con proventi propri e con la stipulazione di contratti di mutuo.
Il Giudice per le indagini preliminari ha esaminato le risultanze emerse nei procedimenti a carico degli opponenti nella qualità di imputati in concorso con COGNOME di intestazione fraudolenta, passandole nuovamente in rassegna e confrontandole con la documentazione versata dalla difesa di COGNOME, COGNOME e COGNOME e ha concluso affermando che gli elementi acquisiti attestano la fittizietà delle intestazioni a costoro al fine dell’acquisto di quei beni avvenuti con l’investimento dei lauti guadagni del NOME nella sua attività illecita.
COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno proposto ricorso per Cassazione avverso questa ordinanza e hanno articolato due motivi:
il provvedimento ablativo originario di cui all’ordinanza in data 23/07/2012 è stato emesso senza la partecipazione degli intestatari dei beni con violazione dell’art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. e conseguente nullità anche di tutti gli atti derivati, compresi quelli del giudizio di opposizione;
sono stati violati gli artt. 240 e 322ter cod. pen. anche in relazione al disposto dell’art. 587bis cod. proc. pen., perché la confisca è stata disposta in danno di soggetti nei confronti dei quali non è stata mai emessa alcuna sentenza di condanna e non si verte in un’ipotesi di confisca diretta ma in un’ipotesi di confisca in casi particolari ex art. 240b1s cod. pen. o di confisca facoltativa.
Il Procuratore Generale ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità per violazione dell’art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. e ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e vanno pertanto respinti.
E’ infondato il primo motivo perché, dopo la formazione del giudicato, in caso di confisca obbligatoria, il giudice dell’esecuzione può procedere ad emettere il provvedimento ablativo con lo strumento specificamente previsto dall’art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Rv. 261886-01; sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Rv. 274578-01). Al comma 1 tale disposizione prevede che il giudice dell’esecuzione provvede ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., cioè senza formalità e con ordinanza comunicata alle parti; il contraddittorio poi si instaura, come avvenuto nel presente giudizio, con l’opposizione prevista dalla stessa norma e per la quale si procede ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, in particolare, ad NOME COGNOMECOGNOME coimputato con NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 12quinquies dl. n. 306/92, era contestata la condotta consistita nell’attribuzione fittizia da parte di NOME di diversi beni immobili da lui acquistati con il denaro provento dell’attività illecita di emissione di fatture false e di infedele dichiarazione dei redditi ai correi; alla COGNOME e a COGNOME un appezzamento di terreno adibito a parcheggio sito nel Comune di Cinisello Balsamo e a Bozzoli e COGNOME un’area urbana adibita ad autolavaggio sita nel Comune di Bresso.
Il procedimento a carico di NOME era stato definito con sentenza in data 17/11/2011, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. con applicazione della pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per tutti i reati contestatigli, tr.uesti
compreso anche il reato di cui all’art. 12quinquies d.l. n. 306/92 (oggi art. 512b1s cod. pen.), in relazione al quale l’art. 12sexies d.l. n. 306/92 (oggi recepito dall’art. 240b1s cod. pen.) prevede la confisca obbligatoria per il denaro, i beni e le altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito.
I beni intestati a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati sottoposti a sequestro preventivo perché in base all’ipotesi di reato per la quale NOME aveva chiesto la definizione ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. egli li aveva acquistati con proventi illeciti e li aveva fittiziamente intestati ai correi. Ne aveva quindi disponibilità per interposta persona ed erano beni non solo sproporzionati rispetto al suo reddito lecito ma in ogni caso acquistati con denaro provento dell’attività illecita di falsa fatturazione ed evasione fiscale.
Alla luce del previgente art. 12sexies dl. n. 306/92 (e tutt’oggi in base all’art. 240bis cod. pen. di analogo tenore) a carico del COGNOME doveva essere disposta la confisca obbligatoria di tali beni.
A seguito di patteggiamento e dopo il passaggio in giudicato della sentenza, se, come in questo caso, non si era proceduto a emettere contestuale pronuncia ablatoria, si deve procedere con lo strumento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di confisca obbligatoria (Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Rv. 279572-01).
Peraltro che in questo procedimento dovesse trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 676 cod. proc. con l’emissione del provvedimento de plano e successiva opposizione da valutare in contraddittorio dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 47223 del 05/11/2013, quando ha trasmesso gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che ha emesso l’ordinanza oggi gravata da ricorso per cassazione.
Così ricostruito il sistema e in particolare gli snodi di questo specifico procedimento, la censura di cui alla violazione dell’art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. risulta, pertanto, del tutto eccentrica.
Il secondo motivo che deduce la violazione degli artt. 240 e 322ter cod. pen. anche in relazione al disposto dell’art. 587bis cod. proc. pen., perché la confisca è stata disposta in danno di soggetti nei confronti dei quali non è stata mai emessa alcuna sentenza di condanna, è parimenti infondato.
Occorre previamente ricordare quanto sottolineato nel paragrafo precedente e cioè che la confisca accede alla sentenza di patteggiannento a carico diBCOGNOME
per il reato di cui all’art. 12 quinquies d.l. 306/92 e ai sensi dell’art. 12sexies d.l 306/92 è obbligatoria a carico del soggetto che ha commesso il reato.
Occorre pure ricordare che i beni sono stati confiscati al COGNOME, in ossequio all’ipotesi di reato sulla quale ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e per effetto della disposizione di legge contenuta nell’art. 12sexies d.l. 306/92, che rende obbligatoria l’ablazione dei beni cui è correlata l’ipotesi di accusa oggetto del patteggiamento.
Dal giudicato derivava che quei beni erano nella disponibilità del COGNOME e solo fittiziamente intestati agli odierni ricorrenti.
Rispetto a questi beni pertanto COGNOME, COGNOME e COGNOME devono considerarsi terzi non estranei, ma coinvolti, quantomeno alla luce dell’ipotesi di accusa consacrata dal giudicato a carico di NOME.
Sicchè nessun rilievo può assumere la circostanza dell’estinzione del reato per prescrizione nel procedimento penale a loro carico, poiché il presupposto per la confisca non doveva derivare dall’accertamento della loro responsabilità per avere cooperato nell’intestazione fittizia realizzata da NOME con i proventi delle sue condotte illecite, ma sussisteva già in ragione del giudicato a carico di NOME che di quei beni acquistati con proventi illeciti aveva disponibilità attraverso le loro interposte persone.
Per ottenere la revoca i tre opponenti avrebbero dovuto dimostrare di essere terzi estranei al reato; la confisca non è in questo caso – come assume la difesa rifacendosi alla giurisprudenza comunitaria – una sanzione a loro carico per un reato commesso da altri, ma una misura che ha colpito il COGNOME su beni che erano nella sua disponibilità e rispetto ai quali gli intestatari formali avrebbero dovuto rivendicare la reale titolarità del bene, giustificandone l’acquisto a qualsiasi titolo e dimostrando che era direttamente avvenuto ad opera di costoro (Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Rv. 283798-02).
Invece dalle sentenze che hanno dichiarato la prescrizione a loro carico emerge che erano emersi elementi che dimostravano la rispettiva partecipazione al fatto a ciascuno contestata e che erano di consistenza tale da impedire una pronuncia assolutoria.
Per analoghe fattispecie si è affermato che «l’assoluzione dal delitto di intestazione fittizia di beni previsto dall’art. 12-quinquies del decreto-legge n. 306/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 356/1992 (oggi art. 512b1s cod. pen.), perché il fatto non costituisce reato osta alla confisca dei beni disposta ai sensi dell’art. 12-sexies del medesimo decreto legge (oggi art.240 bis cod. pen.)» (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Rv. 281463 – 05).
Non vi osta invece una sentenza dichiarativa di prescrizione.
A ciò si aggiunga che l’ordinanza impugnata svolge un’ampia ricostruzione degli elementi acquisiti nel corso dei giudizi a carico di COGNOME, COGNOME COGNOME COGNOME e, in un’ampia parte della motivazione avverso la quale non è formulata alcuna specifica censura, mette in evidenza la sussistenza di prove della consapevolezz di costoro di prestarsi alla condotta illecita di intestazione fittizia realiz COGNOME facendo acquistare loro i beni di cui è stata disposta la confisca.
I ricorsi vanno quindi respinti con ogni conseguente statuizione.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual
Così deciso, il 26 giugno 2024 Il C. is ere estensore GLYPH Il Presidente