Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35672 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA a Torre Annunziata avverso la sentenza del 10 dicembre 2024 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli con la quale NOME COGNOME è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con confisca dei beni in sequestro ex art. 12 sexies, dl. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), fittiziamente intestati alla convivente dell’imputato.
lì
2.Avverso tale sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata, riportandosi integralmente a quella di primo grado e senza alcun approfondito confronto con le deduzioni difensive, con argomenti apparenti, ha ritenuto la natura fittizia della intestazione dei beni riconducibili alla compagna del ricorrente, NOME NOMENOME NOME NOME ra avesse dimostrato le capacità economiche per il loro acquisto, anche a prescindere dal solo reddito. In tal modo non solo la sentenza non si è attenuta ai principi sanciti dalla Corte di legittimità in ordine alle ragioni della ritenuta interposizione fittizia per ogni singolo bene, ma ha imposto l’inversione dell’onere probatorio gravante sull’accusa, con l’effqb di inserire nel giudizio di sproporzione relativo ai redditi dichiarati da NOME beni appartenenti ad altra persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, dopo avere confermato la condanna di NOME COGNOME per i delitti di narcotraffico internazionale per ingenti quantità di cocaina, di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ha rigettato l’istanza di revoca della confisca allargata, ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), ritenendo che i beni della convivente dell’imputato, NOME, fossero a eptstil fittiziamente intestati in quanto: a) acquistati t nell’anno 2012, epoca in cui erano stati commessi i delitti contestati, per un valore nettamente sproporzionato rispetto al reddito familiare, pari a zero, dal 2003 al 2013; b) gli accertamenti bancari sul conto corrente di NOME, puntualmente riportati a pagina 350 della sentenza di primo grado e richiamati dalla sentenza impugnata, avevano dimostrato che la provvista confluita nel conto della donna f nel luglio 2010, era insufficiente per l’acquisto degli immobili confiscati.
Il ricorso di NOME COGNOME, anziché essere fondato sulla fittizietà dell’intestazione dei beni immobili e, conseguentemente, sul diritto del ricorrente ad ottenerne la restituzione per carenza dei presupposti per disporre la confisca, è volto a comprovare la titolarità dei beni immobili in capo a NOME COGNOME.
Costituisce consolidato orientamento di questa Corte, già espresso per le misure di prevenzione (tra le tante Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141 e Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, COGNOME, Rv. 265767) che, in tema di confisca allargata, ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l’imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (Sez. 2, n. 16933 del 04/04/2025 (dep. 2025) Rv. 288000, non massinnata sul punto; Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278592 – 01; Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, NOME, Rv. 270209 – 02; Sez. 4, n. 13172 del 26/03/2025, Hu; Sez. 7, ord. n. 7286 del 12/01/2024, Sokoli; Sez. 4, n. 2867 del 13/01/2021, COGNOME).
Dunque, è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l’assenza di fittizia intestazione degli stessi / a meno che l’imputato non deduca un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell’impugnazione che, nella specie, è stato dedotto in modo del tutto generico.
Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25 settembre 2025
La Consigliera estensora
Il Presidente