Confisca Beni: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i rigidi paletti per l’impugnazione dei provvedimenti di confisca beni. La Suprema Corte, con la decisione in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo contro la misura patrimoniale, confermando la decisione dei giudici di merito. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione e le conseguenze di un ricorso infondato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un decreto della Corte d’Appello di Messina, che aveva confermato una precedente decisione del Tribunale. Quest’ultima disponeva la confisca dei beni di un soggetto, ritenuti il frutto di attività illecite compiute in un periodo in cui egli era stato qualificato come socialmente pericoloso. Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione della Corte d’Appello. Sosteneva che la decisione fosse insufficiente, contraddittoria o illogica, anche a causa di un presunto travisamento delle prove. In secondo luogo, contestava la violazione di legge, asserendo la mancanza dei presupposti normativi necessari per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ovvero la confisca beni.
La Decisione della Corte di Cassazione e le motivazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Analisi dei limiti al ricorso sulla confisca beni
Per quanto riguarda il primo motivo, la Suprema Corte ha chiarito che la motivazione della Corte d’Appello era adeguata e corretta. Ha inoltre sottolineato un punto cruciale: nel contesto delle misure di prevenzione patrimoniale, la legge (in particolare il D.Lgs. n. 159 del 2011) limita strettamente i motivi di ricorso per Cassazione. Le censure relative a insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, che implicano una rivalutazione dei fatti, non sono ammesse in questa sede. Il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
La conferma dei presupposti per la misura patrimoniale
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva spiegato in modo esauriente le ragioni per cui i beni oggetto di confisca dovevano considerarsi acquistati con risorse economiche derivanti da attività illecite. Il ricorrente, secondo la Corte, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel giudizio di secondo grado, senza introdurre elementi nuovi o critiche pertinenti a un vizio di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza si chiude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un principio consolidato: la confisca beni è una misura solida se ben motivata dai giudici di merito circa la sproporzione tra il patrimonio e il reddito lecito e la sua origine illecita. Il ricorso in Cassazione non può servire a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, ma solo a denunciare vizi di legge specifici e consentiti. La pronuncia sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati su solide argomentazioni giuridiche, pena l’inammissibilità e l’imposizione di sanzioni pecuniarie.
È possibile contestare in Cassazione la motivazione di una sentenza di confisca beni per insufficienza o contraddittorietà?
No, in base a questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi degli artt. 10 e 27 del d.lgs. n. 159/2011, motivi di ricorso basati sull’insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione non sono consentiti per le misure di prevenzione patrimoniale.
Cosa succede se un ricorso contro una confisca beni viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché la Corte ha ritenuto che la confisca beni fosse legittima in questo caso?
La Corte ha ritenuto legittima la confisca perché la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato come i beni fossero stati acquistati con risorse economiche provenienti da attività illecite compiute dal soggetto in un periodo in cui era considerato socialmente pericoloso, soddisfacendo così i presupposti della misura di prevenzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42716 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42716 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARONIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Messina in data 12 settembre 2022, che aveva disposto la confisca dei beni di NOME COGNOME;
che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell’inesistenza ovvero della mera apparenza della motivazione, è manifestamente infondato, atteso che vi è adeguata e corretta motivazione; laddove, invece, il ricorrente lamenta la insufficienza, la contraddittorietà o illogicità dell motivazione, anche in conseguenza del travisamento della prova, deve osservarsi che il motivo non è consentito ai sensi degli art. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;
che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancanza dei presupposti previsti dalla legge ai fini dell’emanazione della misura di prevenzione patrimoniale, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha ben spiegato perché anche i beni oggetto di confisca devono ritenersi effettuati con risorse economiche derivate dalle attività illecite compiute dall’odierno ricorrente nel periodo in cui egli è stat ritenuto socialmente pericoloso ed il ricorrente si limita a reiterare i medesimi argomenti già valutati dal Giudice di secondo grado;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024.