Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39561 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME NOME NOME LOCRI il DATA_NASCITA
2.STRANGIO NOME NOME a SIDERNO il DATA_NASCITA
3.COGNOME ANNUNZIATA NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
4.COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 27/02/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; letta la memoria di replica del difensore dei ricorrenti, avvocato AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Reggio Calabria, con il decreto indicato in epigrafe, ha confermato il decreto del 28 febbraio 2022 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di anni tre e mesi sei con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per NOME COGNOME e disposto, altresì, la confisca di un’autovettura e di tre libretti di deposito a risparmio intestati a NOME COGNOME
e NOME COGNOME, intervenute nel procedimenti di appello e oggi ricorrenti quali terze interessate.
2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME COGNOME denuncia:
2.1. violazione di legge (in relazione agli artt. 4, lett. b) e c) d. Igs. 159 de 2011) per mancanza di attualità della pericolosità sociale del proposto incentrata sulla condanna, peraltro non irrevocabile del COGNOME, per reati in materia di stupefacenti (artt. 74 d.P.R. n. 309/1990) con condotte contestate dall’ottobre 2015 al febbraio 2016 e reati-scopo (artt. 73 d.P.R. n. 309 cit.), strettamente collegati, sotto il profilo temporale e funzionale all’attività illecita del sodalizio. cessazione delle condotte al 2016 e la coeva detenzione del COGNOME dal 2020, in coincidenza con l’iter della proposta e applicazione della misura, escludono la sussistenza dell’attuale pericolosità sociale del COGNOME;
2.2. violazione di legge (in relazione all’art. 24, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011) e illegittimità della confisca per mancanza di correlazione temporale tra l’acquisto della disponibilità dei beni e dei valori di cui è stata disposta l’ablazione e la ritenuta pericolosità sociale. La circostanza che i beni confiscati siano intestati a terzi non esime il proposto dall’eccepire il contrasto della confisca con i principi in materia della sproporzione tra fonti e impieghi e della correlazione temporale tra acquisto e pericolosità sociale del proposto al fine di contestarne la derivazione illecita. I beni confiscati hanno un valore economico non rilevante (l’autovettura è stata acquistata per il corrispettivo di 14.000 euro; i libretti registrano una capienza modesta, di ca. 5000 euro quello della NOME, NOME COGNOME, e ca. 10.000 e 29.000 euro quelli intestati a NOME COGNOME. Si tratta di valori che non contrastano con i redditi leciti prodotti e ritenuti sproporzionati sulla base di un erroneo computo della incidenza della spesa familiare, valutata sulla base delle Tabelle ISTAT, che non trova corrispondenza nell’ambito territoriale di riferimento in cui il nucleo familiare viveva e si approvvigionava di risorse necessarie. La disponibilità dei beni di moglie e NOME del proposto sono anteriori l successivi al periodo di perimetrazione della pericolosità sociale del proposto.
Hanno proposto ricorso, con motivi comuni, anche NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, figlie di NOME, che denunciano: v
3.1 violazione di legge (art. 24, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011) sul punto della effettiva titolarità dell’autovettura e dei conti correnti oggetto di confisca. tema della effettiva titolarità dei beni è stato affrontato sulla base della mera
presunzione, fondata sul rapporto di coniugio o di filiazione, ma trascurando che la moglie del proposto e la NOME, NOME COGNOME, erano dotati di autonoma capacità reddituale e non versavano in situazione di incapienza patrimoniale che non può ritenersi inficiata perchè “cumulata” a quella del proposto. Anche la valutazione del requisito di sproporzione, in relazione alle spese per il mantenimento della famiglia, è stata calcolata sulla base a parametri astratti e meramente estimativi. La valutazione della capacità reddituale delle terze costituisce il risultato di una duplice presunzione essendo state, prima, ascritti al proposto e poi decurtati delle spese di mantenimento della famiglia. L’acquisto dell’autovettura e i risparmi sono stati, rispettivamente, effettuati e accumulati in epoca che non è correlata al giudizio di pericolosità sociale del COGNOME che non aveva delega ad operare sui libretti e che mai ha utilizzato l’autovettura confiscata. Aspetto non irrilevante poiché la disponibilità di un bene implica non solo l’approntamento delle risorse necessarie per l’acquisto ma anche il potere di disporne a proprio piacimento. L’autovettura, in particolare, fu acquistata nel 2020, dopo l’arresto del COGNOME e decorsi oltre quattro anni dalla commissione dei reati che sono stati posti a fondamento del giudizio di pericolosità, in contrasto con le note precisazioni recate dalla sentenza Spinelli.
Considerazioni analoghe riguardano la confisca dell’importo di euro 5.731,00, giacente sul libretto intestato ad NOME COGNOME, frutto dei risparmi della predetta che svolgeva, dal 2016, attività lavorativa idonea a consentirne l’accumulo non dovendo provvedere al proprio sostentamento essendo partecipe del nucleo familiare.
Le somme (euro 10.420,18) giacenti sul conto di NOME COGNOME hanno trovato giustificazione in versamenti eseguiti nel 2011 e, quindi, anteriormente all’insorgere della pericolosità sociale del COGNOME mentre la somma giacente sull’altro conto, di importo superiore, è frutto di risparmi della COGNOME accumulati nel corso degli anni. Per nessuno dei beni confiscati il decreto ha tenuto conto delle risultanze della consulenza di parte redatta dal dr. COGNOME, che ha ricostruito i flussi economici delle componenti del nucleo familiare del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili perché proposti per motivi generici e manifestamente infondati. Il ricorso di NOME COGNOME, non attinta da alcuna misura, è proposto in carenza di interesse.
Il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME non è consentito.
Nella materia delle misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (ex multis: Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284).
Il decreto impugNOME, che, con riferimento alla misura personale, si salda con il decreto del Tribunale, sul punto della motivazione del giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 4, lett. b) e c), d. Igs. n. 159 del 2011, in riferimen all’art. 1, lett. b) e c), d. Igs. cit., ha compiuto una puntuale analisi dei rilievi sv con i motivi di appello – oggi riproposti con il ricorso – ricostruendo il curriculum criminale di COGNOME NOME onde inferirne la sussistenza della pericolosità sociale che, all’attualità, giustifica l’applicazione della misura.
Nei passaggi argomentativi del decreto non è rinvenibile alcun deficit di motivazione suscettibile di essere inquadrato nel vizio di motivazione inesistente o apparente.
La Corte di appello di Reggio Calabria ha, infatti, richiamato gli esisti del giudizio di merito (per brevità il processo COGNOME) che ha comportato la condanna, non irrevocabile, di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990.
La Corte di merito non solo si è confrontata con la conclusione di parziale assoluzione da alcuni reati, che, infatti, sono stati espunti dalla piattaforma valutativa, ma, soprattutto, ha evidenziato gli aspetti di maggior significato, ai fini del giudizio di pericolosità sociale del proposto, valorizzandone il qualificato contributo partecipativo (il ruolo apicale svolto nel contesto associativo) e si è soffermata, a fronte della “brevità” del periodo di contestazione (le condotte ascritte al ricorrente nel procedimento COGNOME con contestate dall’ottobre 2015 ai primi mesi del 2016), ricostruendo gli ulteriori indici sintomatici della pericolosità sociale del proposto alla stregua della professionalità dell’attività illecita, palesata dai notevoli quantitativi di cocaina oggetto di commercio; della enormità dei guadagni che ne derivavano e dal rodato sistema di cessione, in varie regioni d’Italia, elementi questi, del tutto ragionevolmente, ritenuti sintomatici della permanenza dell’attività illecita ben oltre il periodo in cui sono state disvelate le singole attività.
Non ha mancato, la Corte di appello, di richiamare il curriculum criminale del COGNOME che “sin dall’anno 1990”, aveva mostrato una precisa scelta di vita dedicandosi al remunerativo e illecito traffico di stupefacenti, anche fuori sede, e dell’inefficacia, a infrenarne la pericolosità, della misura di prevenzione applicatagli
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Lì
nell’anno 2005 e della custodia cautelare e delle pene subite per altri reati che, evidenzia la Corte di merito, si innestano su un humus familiare nel quale il sodalizio criminale oggetto del processo COGNOME è NOME e che coinvolge numerosi appartenenti del nucleo familiare COGNOME, giovatosi anche dell’apporto ndranghetista, assicurato da uno dei coimputati. Oltre al processo COGNOME, il proposto ha subito l’applicazione di altra misura cautelare per la cessione di otto chilogrammi di cocaina in territorio siciliano.
La Corte di appello, eludendo meccanismi di mero automatismo fondati sulla intervenuta condanna, ha indicato, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, elementi di fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità che la difesa contesta in termini generici e apodittici onde ricostruire il ruolo del ricorrente nel processo COGNOME che si fonda, per buona parte, sulle risultanze delle operazioni di intercettazione, telefonica e ambientale, che registrano il coinvolgimento diretto del ricorrente nelle operazioni di acquisto, stivaggio e consegna di carichi di droga, evenienze puntualmente descritte nelle pagg. da 8 a seguire del decreto attraverso la sintesi del provvedimento del Tribunale di applicazione della misura del 28 settembre 2022.
In estrema sintesi, il decreto impugNOME si innesta sulla ineccepibile valutazione di dati, emersi nel corso degli anni (a partire dagli anni novanta), ritenuti espressivi di una radicata e radicale scelta di vita di NOME COGNOME che trae dal commercio di droga, in mancanza di ulteriori idonee fonti, cospicui guadagni.
A tal riguardo efficacemente, il decreto impugNOME ha evidenziato come anche il ruolo apicale rivestito nel sodalizio, costituisce l’espressione di un percorso di vita necessariamente tutt’altro che breve – attestato, come detto, da decenni di attività illecite costellate da condanne e dall’applicazione della misura di prevenzione – e che costituisce il risultato di una collaudata esperienza e professionalità acquisite sul campo: anche tale aspetto ne denota l’attualità della pericolosità sociale, sicuramente accertata negli anni che vanno dal 2016 al 2020, conclusione affatto inficiata né dalla brevità dell’attività illecita oggetto de processo COGNOME né dalla perdurante detenzione in carcere del proposto per effetto della custodia cautelare disposta nel processo COGNOME.
Gli indici valorizzati, infatti, denotano una pericolosità affatto transeunte e occasionale ma rivelano una propensione a delinquere perpetrata, nel medesimo contesto criminale, per decenni e “silenziata” non per effetto di una scelta di vita del COGNOME ma in conseguenza della coeva applicazione, fin dall’anno 2020, della misura custodiale.
3.Anche il secondo motivo di ricorso del COGNOME è generico e manifestamente infondato.
La Corte di merito, pur ancorando ai dati emersi negli anni 2016/2020 il giudizio di pericolosità sociale di NOME COGNOME non ha mancato, come si è detto al punto che precede, di evidenziare gli elementi che consentono di datarla ad epoca precedente: non è infondata l’affermazione della Corte di appello che definisce “di natura esistenziale” la pericolosità sociale, conclusione fondata sulla risalente condanna per violazione della legge sugli stupefacenti, commessa nel 1987; sull’ulteriore condanna per altro reato in materia di stupefacenti, commesso nel 1998 in territorio nazionale e estero; sull’applicazione dlela misura di prevenzione del 2003 e sui fatti del processo COGNOME. Si tratta di solidi elementi fattuali che denotano come, ad eccezione dei periodi di detenzione, il proposto non aveva mai abbandoNOME la sua dedizione al crimine nel settore del commercio di stupefacenti su vasta scala, emergendo, così, la correlazione temporale tra l’insorgenza e perduranza della pericolosità sociale e l’acquisto della disponibilità dei beni oggetto di confisca.
4.A questo riguardo il motivo di ricorso del proposto si interseca con quello proposto dalle terze interessate, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla ricostruzione dei redditi leciti prodotti dal nucleo familiare che sono riportati a pagina del 30 del decreto impugNOME e che sono stati ricostruiti a partire dall’anno 2011, epoca a cui, secondo le allegazioni della COGNOME, erano databili alcuni dei versamenti effettuati sul conto corrente che, al momento del sequestro, recava un saldo pari a euro 10.420,18.
Nel decreto si evidenzia che il nucleo familiare del COGNOME era composto fino al 2011 da cinque persone e, a partire, dal 2012 da altro componente e si dà atto della fruizione di redditi leciti del nucleo familiare indicati, per gli anni 2011 2012, 2017, 2018 in una somma di poco superiore ai 20.00,00 euro; negli anni 2013, 2014 e 2016 inferiore ai diecinnila euro e solo nell’anno 2019, di redditi di poco superiore ai trentamila euro e, nell’anno 2020 di euro 15.863,04.
La Corte di merito ha, infine, evidenziato che la consulenza di parte non ha abbia prospettato la fruizione di redditi ulteriori e diversi.
Ritiene il Collegio che correttamente il decreto impugNOME ha ricondotto alla disponibilità dei beni e valori oggetto di confisca al proposto, nozione che ricomprende anche la disponibilità indiretta e che non può ritenersi limitata alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va estesa, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri.
Non hanno fondamento, pertanto, le deduzioni difensive che hanno contestato la possibilità di utilizzazione diretta, da parte del ricorrente, dell’auto, acquistata nell’imminenza dell’applicazione della custodia cautelare, o della mancanza di un potere di firma sui conti correnti.
La disponibilità materiale dei beni e il potere di disporne, infatti, costituiscono aspetti che, per un verso, si saldano con la presunzione di intestazione fittizia ai congiunti diretti (la moglie e i figli) e, per altro verso, con le problematiche connesse alla rivendicazione dell’effettiva titolarità e proprietà dei beni sottoposti a vincolo, che, assolvendo al relativo onere di allegazione, possono essere contestati sia dal proposto sia dai terzi interessati sui punti costituiti dalla provenienza del bene e dalla sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato.
Nonostante affermazioni astrattamente diverse (sul punto, Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2024, GraNOME, Rv. 286441), ritiene il Collegio che in tema di confisca di prevenzione, in relazione a beni intestati a terzo, questi sia legittimato a contestare, oltre la fittizietà dell’intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca tra cui la sproporzione e la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l’ablazione, in quanto strettamente correlati alla difesa dei propri interessi patrimoniali.
Tuttavia, nel caso in esame, le allegazioni difensive – quelle del proposto e quelle delle terze interessate – non sono rilevanti al fine di escludere il fondamento della ritenuta fittizietà dell’intestazione e della sproporzione.
La Corte di merito, sul primo aspetto, ha rilevato come, fin da epoca molto antecedente al 2016, NOME COGNOME, che non svolgeva attività lavorativa lecita, traeva guadagni e redditi dalle attività illecite in materia di stupefacenti e, con riguardo al secondo aspetto, ha valorizzato la davvero modesta entità dei redditi conseguiti dalla COGNOME e, a partire dal 2018, dalla NOME NOME, a giustificare, quali risparmi, le somme accreditate sui conti.
Si tratta, infatti, di importi modesti ma, comunque, sproporzionati anche rispetto ai davvero esigui redditi leciti prodotti.
5.11 giudizio di sproporzione è contestato evocando anche la inattendibilità degli indici ISTAT utilizzati dalla Corte di merito per individuare il reddito netto rilevante per la ricostruzione della capacità di acquisto e propensione al risparmio poiché se è vero che gli indici ISTAT forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario, resta a carico della parte interessata l’onere dimostrativo della propria capacità di investimento (cfr. Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Rv. 282361): nel caso in esame, tuttavia, a fronte della modestia dei redditi leciti, emerge con
carattere di evidenza, anche la incongruità della pretesa capacità di risparmio della NOME e della NOME sottolineate nel decreto impugNOME.
6.Sono, pertanto, manifestamente infondati i motivi di ricorso (il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME; i comuni motivi di NOME COGNOME e NOME COGNOME) che contestano il giudizio di fittizia intestazione e sproporzione che, con argomentazioni fondate sulla completa disamina degli aspetti in fatto rilevanti ai fini della decisione, la Corte di merito ha ricondotto, sulla base del risalente e perdurante inserimento del proposto nel traffico degli stupefacenti e secondo criteri di «ragionevolezza temporale», all’illecita accumulazione di ricchezza che il circuito criminale nel quale NOME COGNOME è inserito, è ordinariamente idonea a produrre.
7.1 ricorrenti devono essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2024
La Consigliera relatrice
Il Presidente