Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17233 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17233 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 23/06/1989 avverso il decreto del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 11 agosto 2018 il Tribunale di Napoli applicava a NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per cinque anni e disponeva la confisca di beni intestati, per quanto è qui di interesse, a NOME COGNOME (moglie del proposto), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (figli del proposto).
Con decreto del 14 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, riduceva ad anni 3 e mesi 6 la durata dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e disponeva la restituzione di alcuni beni, confermando nel resto il decreto.
Avverso l’indicato decreto della Corte di appello di Napoli proponeva ricorso per cassazione, per quanto di interesse anche NOME COGNOME denunciando inosservanza del d.lgs. n. 159 del 2011.
La consulenza tecnica difensiva, richiamata integralmente anche nella documentazione allegata, consentiva di affermare la liceità degli acquisti operati dai ricorrenti, escludendo la sproporzione tra redditi e investimenti, nonché l’illecita provenienza illecita delle provviste, tanto più che i beni societari di cui al presente procedura sono spesso rappresentati da attività di per sé produttrici di reddito, quindi idonee ad autoalimentarsi, consentendo un accantonamento di capitali.
Con riferimento a NOME COGNOME la somma rinvenuta su un conto corrente confiscato era frutto del versamento di due assegni da parte di un soggetto estraneo per il futuro acquisto di una proprietà.
Questa Corte con sentenza del 10 marzo 2024 n.13216 annullava il decreto con riferimento alla posizione di NOME COGNOME a fronte della mancata risposta alle doglianze proposte con l’atto di appello.
Con decreto del 9 luglio 2024 a Corte di appello di Napoli confermava il sequestro sui beni di NOME
2.Avverso tale decreto ha proposto ricorso NOME attraverso il difensore di fiducia articolando i seguenti motivi.
2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento al D.Igs.159/11.
Il decreto impugnato, nel confermare la confisca della somma rinvenuta sul conto corrente alla stessa intestato pari a 61.273,00 euro e frutto del versamento di due assegni, si è limitata a evidenziare che gli acquisti erano effettuati in assenza di redditi leciti accertati o con proventi derivanti dalle liberalità di NOMECOGNOME il cui patrimonio proveniva dalle medesime fonti illecite scaturenti dalle attività criminose poste in essere da NOME COGNOME.
Non ha però considerato che con il decreto del 14 marzo 2023 depositato il 12 luglio 2023 la Corte di appello di Napoli aveva revocato la confisca della complessiva somma di 125.000,00 euro nei confronti di NOME revoca che non risulta coerente con le motivazioni richiamate nel decreto impugnato. Pertanto, non tutto il patrimonio della Aragione derivava dalle attività illecite di NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1.A fronte delle indicazioni fornite da questa Corte in sede di giudizio rescindente con le quali aveva richiesto di colmare l’assenza di motivazione rispetto ai rilievi mossi nell’interesse di NOME COGNOME il decreto impugnato non ha fornito le risposte richieste.
1.1. In particolare, la difesa aveva evidenziato che la confisca dell’intera somma pari a 61.273,00 euro rinvenuta sul conto corrente intestato a Potenza
NOME risultava essere il frutto di versamento di assegni da parte della stessa di 15.000,00 euro e di 45.000,00 euro ricevuti rispettivamente in data 14 febbraio
e 21 febbraio 2017 da un soggetto estraneo alla procedura per il previsto futuro acquisto della proprietà in Ischia alla INDIRIZZO
Su questo specifico punto il decreto impugnato non risulta avere fornito una specifica risposta, essendosi limitato a ritenere priva di giustificazione lecita la
titolarità dei beni in capo alla ricorrente in quanto provenienti da atti di liberalit della madre NOME i cui proventi risulterebbero anche essi illeciti perché scaturiti
dalla attività criminose del coniuge COGNOME
Si tratta di una deduzione assertiva, tuttavia, priva di confronto con la specifica deduzione che la difesa del ricorrente ha offerto con riferimento alle
somme suindicate di danaro.
Né il decreto ha risposto alla ulteriore censura articolata dalla ricorrente in base alla quale non tutti i beni e le somme riconducibili alla madre NOME
risultavano provenienti dai redditi illeciti di NOME COGNOME come dimostrato da un’ulteriore circostanza che con il decreto del 14 marzo 2023, in precedenza citato
ed oggetto dellS primo ricorso innanzi a questa Corte erano state restituite somme per una totale di 125.000,00 in favore di Aragione escludendo che le stesse potessero avere una provenienza illecita.
Dunque, l’argomentazione secondo la quale i beni di Potenza NOME sono illeciti perché provengono da liberalità della madre NOME che a sua volta non è titolare di rediti leciti perché coniuge di Potenza Bruno non appare logicamente del tutto sostenibile.
Il provvedimento impugnato deve essere dunque annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione affinché fornisca risposta:
all’origine delle provviste bancarie presenti sul conto corrente di Potenza NOME;
al rapporto che sussiste tra la derivazione illecita dei redditi di NOME in quanto provenienti dalla madre NOME e la sussistenza di redditi leciti in capo a quest’ultima.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma in data 18 febbraio 2025
CORTE DI CASSAZIONE
Il consigljere estensore
Il Presidente
Roga COGNOME