Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34215 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34215 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME ARIENZO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto n. 39/2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto, nei confronti di NOME COGNOME, moglie del proposto NOME COGNOME, la confisca dei seguenti immobili siti in Caserta: 1) fabbricato sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, censito in catasto al foglio 36, p.11a 5672, sub 46, cat. A/2, classe 1, della consistenza di 137 mq (valore O.M.I. di 212.350,00 euro); 2) fabbricato sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, censito in catasto al fogli 36, p.11a 5672, sub 63, cat. C/6, classe 7, della consistenza di 13 mq (valore O.M.I. di 20.150,00 euro); 3) fabbricato sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, censito in catasto al foglio 36, p.11a 5672, sub 64, cat. C/6, classe 6, della consistenza di 31 mq (valore O.M.I. di 48.050,00 euro).
1.1. Il Tribunale, con due successivi decreti, aveva, indi, esteso il sequestro dapprima a un immobile sito in INDIRIZZO, censito al catasto al foglio 7, p.11a n. 5276, intestato RAGIONE_SOCIALE COGNOME per ricevuta donazione paterna e, a breve distanza da quello, a tutti i RAGIONE_SOCIALE mobili nello stesso presenti.
Inoltre, nel dispositivo del decreto di primo grado, confermato sul punto nei successivi gradi di giudizio, il Tribunale aveva disposto la confisca dei seguenti RAGIONE_SOCIALE intestati a NOME: fabbricato nel comune di NOME, INDIRIZZO, INDIRIZZO, censito in catasto al foglio 7, p.11a 5028, cat. A/2, classe 3, della consistenza di 371 mq (valore O.M.I. di 352.450,00 euro) con tutti gli arredi e mobili e con annessa porzione di terreno ricadente in zona di completamento e agricola per tutta la sua estensione contrassegNOME con le p.11e 5027 e 5026; fabbricato nel comune di Caserta, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, censito in catasto al foglio 36, p.11a 5672, sub 46, cat. A/2, classe 1, della consistenza di 137 mq (valore O.M.I. di 212.350,00 euro); fabbricato nel comune di Caserta, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, censito in catasto al foglio 36, p.11a 5672, sub 63, cat. C/6, classe 7, della consistenza di 13 mq (valore O.M.I. di 20.150,00 euro); fabbricato nel comune di INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, intINDIRIZZO, censito in catasto al foglio 36, p.11a 5672, sub 64, cat. C/6, classe 6, della consistenza di 31 mq (valore O.M.I. di 48.050,00 euro).
1.2. Con decreto in data 21 settembre 2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è pronunciato da un lato sula nota con cui l’RAGIONE_SOCIALE chiedeva all’Avvocatura distrettuale dello Stato di valutare la possibilità di investire lo stesso Tribunale per sapere, se nel compendio confiscato, andassero ricomprese anche alcune particelle non esplicitate nell’elenco ma individuate in sede di ricognizione tecnica dei luoghi interessati dRAGIONE_SOCIALE procedura, nonché gli arredi presenti nei cespiti di INDIRIZZO; e dall’altro lato, ricorso con cui COGNOME e COGNOME si opponevano all’intimazione di rilascio
i
dell’immobile sito in Caserta, INDIRIZZO, comprensivo degli arredi da individuare dal Tribunale in sede di incidente di esecuzione già sollecitato dall’RAGIONE_SOCIALE. Nel frangente, il Collegio ha ritenuto che quella promossa dall’RAGIONE_SOCIALE fosse la richiesta di un atto ricognitivo o comunque interpretativo di quanto disposto con il decreto di confisca di primo grado; mentre ha qualificato come incidente di esecuzione la domanda proposta nell’interesse di COGNOME e COGNOME, rigettandolo. Secondo il Tribunale, infatti, doveva ritenersi che tanto l’immobile censito in catasto al foglio 7, lilla 5028, cat. A/2, classe 3, quanto g arredi e i mobili all’interno dello stesso fossero stati oggetto di confisca, così come tutta la superficie ricompresa all’interno del muro perimetrale e individuata, erroneamente, in dispositivo solo con le particelle p.11e 5027 e 5026. Infatti, secondo la consulenza tecnica disposta dall’RAGIONE_SOCIALE, le particelle presenti all’interno della predetta area, e già oggetto di sequestro, erano anche le seguenti: 5276, 5027, 5336, 5335, 5035, 5034, e 5033; mentre altre ancora erano state oggetto di frazionamento, prendendo un altro numero. Lo stesso doveva dirsi quanto RAGIONE_SOCIALE p.11a 5029 che corrispondeva al varco di ingresso della villa, stante la sua erronea autonomia essendo ormai incorporata di fatto nella p.11a che contraddistingueva il fabbricato. Quanto, infine, agli arredi dell’appartamento sito in Caserta, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, il Tribunale aveva inteso estendere la confisca dell’immobile anche ai RAGIONE_SOCIALE mobili che ne formavano l’arredo come riportato a pagina 110, ove testualmente si leggeva: «Ritiene, pertanto, il Tribunale di procedere RAGIONE_SOCIALE confisca sia della casa di INDIRIZZO, con tutto l’arredamento già sotto sequestro, sia degli immobili di INDIRIZZO, e INDIRIZZO, in Caserta, anch’essi completi dell’arredamento presente». Il fatto che in sede di dispositivo non fosse stata ribadita la confisca anche degli arredi poteva farsi rientrare in un mero errore, non essendovi dubbi sulla reale volontà del Tribunale, per cui è emendabile nelle forme della correzioneintegrazione del decreto originario, escludendo, invece, che la disposizione possa assumere carattere innovativo rispetto alle questioni affrontate nel giudizio di merito. Pertanto, a integrazione e correzione del decreto n. 39/2020 il Collegio ha chiarito che la confisca dell’immobile in INDIRIZZO, dovesse essere estesa alle p.11e: 5276, 5027, 5336, 5335, 5035, 5034, 5033 e 5029 e agli arredi dell’immobile di INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, censito in catasto al foglio 36, p.11a 5672, sub 46, cat. A/2, classe 1, della consistenza di 137 mq. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 666 cod. proc.
pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., che l’RAGIONE_SOCIALE non fosse titolata a promuovere un incidente di esecuzione, non rientrando tra i soggetti previsti dal citato art. 666 cod. proc. pen. e potendo tale strumento essere attivato unicamente ove si faccia questione della mancanza del titolo o della sua non esecutività, ma non quando si intenda rimettere al giudice dell’esecuzione la verifica sulla fase di cognizione con effetti di invalidazione o precisazione del giudicato. In particolare, si opin l’impossibilità di pervenire a una correzione di un provvedimento esecutivo che non ha mai investito l’oggetto della confisca.
Su tali premesse, l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto alcun titolo a promuovere incidente di esecuzione, sicché la correzione del provvedimento compiuta inaudita altera parte sarebbe illegittima, non avendo potuto la difesa dimostrare che quegli immobili appartenessero al proposto. Inoltre, il Tribunale avrebbe proceduto RAGIONE_SOCIALE confisca di RAGIONE_SOCIALE mobili e immobili non oggetto di sequestro in assenza di norme che lo autorizzassero, sicché il provvedimento sarebbe abnorme.
In data 2 gennaio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
Muovendo dRAGIONE_SOCIALE questione della legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE a promuovere l’istanza, va premesso che l’ordinanza impugNOME ha escluso, con riferimento all’atto dRAGIONE_SOCIALE stessa trasmesso, che potesse essergli riconosciuto il carattere di vero e proprio incidente di esecuzione. Un profilo, questo, con il quale il ricorso non si è in alcun modo confrontato e che, anzi, viene totalmente pretermesso dRAGIONE_SOCIALE sua traiettoria argomentativa, incentrata proprio sulla impossibilità di riconoscere RAGIONE_SOCIALE richiesta formulata dall’RAGIONE_SOCIALE la natura giuridica che, per l’appunto, lo stesso provvedimento esclude.
In ogni caso, deve ulteriormente osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con argomentazione estensibile anche al caso di specie in ragione dell’identità di ratio esistente tra le due fattispecie, che «in tema di confisca ex art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, nel procedimento innanzi al giudice dell’esecuzione per l’accertamento della sussistenza e dell’ammontare dei crediti, l’RAGIONE_SOCIALE, in quanto titolare dei RAGIONE_SOCIALE su cui va a incidere l’accertamento, deve essere qualificata come terzo interessato,
legittimato a intervenire nel giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio, e RAGIONE_SOCIALE quale deve essere quindi notificato, a pena di nullità, l’avviso dell’udienza di trattazione» (Sez. 5, n. 27 del 7/12/2021, dep. 2022, Rv. 282654 – 01). Pertanto, anche a voler seguire la prospettiva accolta dal ricorso, le censure difensive sarebbero, comunque, infondate.
Quanto, poi, alle ulteriori considerazioni difensive, con le quali si censura l’adozione di un provvedimento attraverso cui il Giudice dell’esecuzione avrebbe surrettiziamente ridefinito il perimetro decisorio attraverso l’estensione dell’intervento ablativo a RAGIONE_SOCIALE originariamente non compresi nelle statuizioni di confisca, deve condividersi il rilievo svolto dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta circa l’avvenuta una interpretazione del giudicato.
Ciò in quanto, come puntualmente specificato nel provvedimento impugnato, la misura reale aveva certamente riguardato un’area ricompresa nel muro perimetrale dell’immobile censito in catasto al foglio 7, p.11a 5028, cat. A/2, classe 3, nella quale si trovavano le p.11e 5276, 5027, 5336, 5335, 5035, 5034, e 5033, che conseguentemente dovevano ritenersi oggetto della confisca. E in quanto, a pag. 110 del primo provvedimento, era stato specificato che la confisca riguardasse gli immobili di INDIRIZZO in NOME e di INDIRIZZO e della INDIRIZZO in Caserta, tutti completi dell’arredamento presente.
In entrambi i casi, dunque, la specificazione del perimetro del provvedimento non si è risolta in una arbitraria estensione del suo contenuto decisorio, quanto in una precisazione priva di qualunque apprezzamento valutativo, essendo nel primo caso le particelle immediatamente identificabili in quanto site all’interno delle mura perimetrali dell’immobile ed essendo stati i RAGIONE_SOCIALE specificamente indicati, nel secondo caso, nella parte motiva del decreto, che ha consentito di chiarire la reale portata precettiva del dispositivo. A quest’ultimo proposito, va infatti ribadito ch in tema di provvedimenti camerali, non è prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione poiché in essi manca il dispositivo inteso come atto dotato di autonoma rilevanza, e, quindi, il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell’intero contesto del provvedimento (Sez. 3, n. 16354 del 11/01/2021, Fago, Rv. 281069 – 01; Sez. 1, n. 11873 del 19/12/2014, dep. 2015, Coruzzolo, Rv. 262885 – 01; Sez. 1, n. 8071 del 11/02/2010, COGNOME, Rv. 246570 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process Così deciso in data 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente