Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34283 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34283 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA 3.
NOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA 6.
7 , COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso
i! decreto della Corte di appello di Palermo del 22 giugno 2022
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria difensiva trasmessa il 13 febbraio 2024, con la quale, replicando alle conclusi della Procura Generale, è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 26 marzo 2019 il Tribunale di Palermo ha ritenuto socialmente pericoloso in virtù di appartenenza mafiosa NOME COGNOME mentre ha escluso la medesima ragione di pericolosità qualificata in relazione alla posizione del fratello NOME COGNOME, applica in coerenza, solo al primo la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Riscontrata altresì la pericolosità sociale qualificata, sempre in term appartenenza mafiosa, in capo a NOME NOME, padre di NOME e NOME, deceduto nel 2013, con lo stesso provvedimento è stata disposta la confisca di diverse util (partecipazioni societarie e relativo patrimonio aziendale, NOME finanziari, beni immo ritenute nella disponibilità diretta o indiretta dei proposti, con decisione estesa agli NOME COGNOME, laddove non attinti COGNOMEa misura reale NOME in qualità di terzi intestat delle dette utilità riferibili al de cuius.
Interposto appello, con il decreto descritto in epigrafe la Corte di appello di Palermo solo in parte confermato la decisione appellata, confermando il giudizio constatativo riferito pericolosità qualificata di NOME COGNOME ma perimetrandone temporalmente in termini diversi il relativo portato, non più esteso all’intero percorso in vita del suddetto ma limi primi anni novanta; ha escluso la pericolosità sociale ascritta al proposto NOME COGNOME; revocato in parte la misura reale accordata in primo grado, escludendo COGNOME‘ablazione alcun utilità attinte COGNOMEa confisca disposta dal Tribunale, in coerenza con il diverso teno presupposti soggettivi che ne avevano originariamente supportato la consistenza.
Propongono ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti quali eredi di NOME COGNOME e terzi intestatari di alcune delle utilità confiscate, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, terzi interessa COGNOME‘ablazione in contestazione.
4. Tre i motivi di ricorso.
4.1. Con il primo si lamenta violazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011, avend Corte depositato il decreto gravato da ricorso quando ormai era scaduto il termine previsto pena di inefficacia della confisca dettato COGNOMEe citate disposizioni, pur considerando le pror disposte (per un anno) e le sospensioni ( in misura di complessivi 526 giorni) assentite dal normativa di riferimento, in esse compreso il termine di giorni 90 indicato per il deposito decreto motivato, non potendosi invece valorizzare, al fine, l’ulteriore proroga di 90 gi sempre dettata per il deposito del provvedimento, disposta sulla base di un provvedimento del Presidente della Corte di appello non rinvenuto in atti e comunque mai notificato alle p interessate.
4.2. Con il secondo motivo si contesta il giudizio di pericolosità sociale qualificata as alla figura di NOME COGNOME perchè reso in immediato contrasto con l’assoluzione del predetto COGNOMEe imputazioni di partecipazione mafiosa (nel processo COGNOME più 23) e d
riciclaggio (nel processo COGNOME) mosse al de cuius sulla base del medesimo materiale probatorio (le dichiarazioni dei collaboranti COGNOME e COGNOME) apprezzato a sostegno della misura d prevenzione contestata. Materiale diversamente ma illegittimamente apprezzato dai giudici della prevenzione, perché inerente al medesimo fatto storico valorizzato a sostegno della ritenuta pericolosità sociale (la ritenuta cointeressenza tra NOME COGNOME e le famiglie mafiose COGNOME e dei COGNOME nella realizzazione dell’affare dell’COGNOME), radicalmente escluso giudici penali in relazione alla contestata responsabilità penale proprio devalutando il propa dei citati collaboranti.
Il tutto in linea con una ricostruzione fattuale – diretta a conclamare l’assenza interessenze con la criminalità organizzata nella realizzazione dell’operazione edilizia legat terreni dell’COGNOME, eseguita COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE, riferibile a NOME COGNOME al NOME NOME, siano esse riferibili alle famiglie COGNOME COGNOME COGNOME che alla partecipazione al detto affare di NOME COGNOME, fratello di NOME, condannato per partecipazione ad associazione di stampo mafioso- vieppiù validata in esito alla sentenza d assoluzione in appello di NOME COGNOME COGNOME‘imputazione ex art 416 bis cod. pen. mossa nel processo “Apocalisse”, in considerazione della dichiarata inattendibilità soggettiva collaborante NOME COGNOME, le cui propalazioni erano state valorizzate in primo grado dai giu della prevenzione.
E con riguardo a tale ultima realtà processuale, si contesta l’utilizzazione delle intercett acquisite in quel giudizio -apprezzate dai giudici della prevenzione a sostegno della riten sussistenza dell’accordo mafioso sotteso alla operazione relativa all’acquisto e alla edificazi dei terreni dell’COGNOME– frutto di una erronea interpretazione dei dialoghi captati, disan dal relativo tenore letterale; e si contrasta la possibilità di rivalutare il giudizio di atte collaborante NOME COGNOME COGNOME leva su emergenze processuali di altro giudizio ( quello legat alla revisione della condanna resa nei confronti del costruttore COGNOME) al quale i COGNOME son rimasti estranei, non diversamente da quanto è a dirsi in relazione alle dichiarazioni di NOME COGNOME, la cui verifica di attendibilità, soggettiva e intrinseca del relativo narrato, non s stata effettuata da parte della Corte del merito.
4.3. Con l’ultimo motivo di ricorso la violazione di legge viene riferita al giud provenienza illecita dei beni sottoposti a confisca, reso trascurando, in primo luogo, le decisi rese dal Tribunale di Palermo, sempre in materia di prevenzione patrimoniale nel 1985 e nel 1993 che attestavano la piena liceità del patrimonio formato nel tempo dal proposto NOME successivamente alla misura personale della sorveglianza speciale per appartenenza mafiosa comminatagli nel 1977, nonché le valutazioni cautelari, rese nel processo “COGNOME” nell’anno 1999, validate COGNOMEa Cassazione, in forza delle quali il patrimonio dei NOME (NOME COGNOME), NOME in epoca successiva al febbraio 1996, non poteva ritenersi suscettibile di sequestro finalizzato alla) confisca allargata per l’insussistenza dei relativi presupposti di
Il giudizio di provenienza illecita dei beni confiscati sarebbe stato inoltre reso:
preternnettendo per un verso le indicazioni difensive relative alle modalità di formazi del patrimonio sottoposto a confisca, puntualizzate con le consulenze tecniche di parte, dire a precisare la liceità dei fondi per la acquisizione delle quote della RAGIONE_SOCIALE la natura della provvista utilizzata per acquisire, tramite finanziamenti bancari, COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE q parte dei terreni edificabili dell’COGNOME, in distonia rispetto all’investimento di matrice ritenuto dai giudici della prevenzione, smentito COGNOMEa detta documentazione e non supportato adeguatamente da altre emergenze indiziarie,
malgrado l’assenza di effettive ragioni di sperequazione tra le posizioni di tutti i compon la famiglia di NOME COGNOME e gli investimenti resi nel procedere alle relative acquisizio
qualificando erroneamente in termini di impresa mafiosa l’attività svolta da NOME COGNOME nell’acquisire i terreni dell’COGNOME e poi procedere alla relativa edificazione tramite della RAGIONE_SOCIALE, mancando la prova di un investimento di matrice mafiosa, di cointeressenze con le famiglie COGNOME o COGNOME nell’affare COGNOME o agevolazioni nel relativo percorso imprenditoriale giustificate COGNOMEa contiguità mafiosa proposto;
disponendo la confisca delle quote e del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, ritenend che i fondi investiti per la relativa costituzione e la successiva attività di impresa fosser del reimpiego dei frutti illeciti tratti COGNOME‘operazione legata alla edificazione d dell’COGNOME, malgrado il tempo trascorso tra i momenti di espressione della pericolosità soci riferibile al NOME COGNOME COGNOMEal più tardi risalente ai primi anni 90) e quello di costit della detta società (1998) e trascurando le risorse bancarie utilizzate per tale inizi imprenditoriale;
trascurando la piena compatibilità tra le disponibilità proprie di NOME COGNOME quelle provenienti dal relativo nucleo familiare (in particolare in esito alla dismissione di beni da parte della madre, NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME) quali fonti lecite d provenienza dei fondi veicolati per pagare il mutuo contratto per l’acquisito dell’immobil COGNOME COGNOME per garantirsi l’autonoma disponibilità dei NOME finanziari allo stesso conf beni ritenuti nella disponibilità del proposto pur essendo stati acquisiti (nel 2006) in notevolmente distanti dai contegni ritenuti espressione della relativa pericolosità sociale;
non considerando le allegazioni tecniche difensive dirette a comprovare le autonome disponibilità del nucleo familiare facente capo al proposto tale da consentire a NOME COGNOME NOME di NOME, di affrontare le rate del mutuo contratto per l’acquisito del bene in Tavagna al suddetto terzo intestato e, alla stessa stregua quelle, dirette a rimarcare la NOME finanz del nucleo familiare di NOME COGNOME (figlia del proposto) di supportare le acquisizioni riferite sottoposte a confisca, NOME considerando la dismissione di altro immobile, in grado supportare l’acquisto dell’immobile sito in Tavagnacco.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI ricorsi riposano su censure quantomeno infondate e meritano in coerenza la reiezione.
È infondato il primo motivo di ricorso.
2.1. Giova ribadire che, nel verificare il rispetto del termine di un anno e sei mesi COGNOMEa di interposizione del gravame, previsto dal comma 5 dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 per tempestiva definizione del giudizio di appello, pena l’inefficacia della confisca, occorre guar alla data di deposito del decreto che definisce il procedimento e non a quella dell’udien camerale in esito alla quale il giudizio è stato portato in decisione (Sez. 1, n. 2174 07/03/2019, Rv. 276315).
2.2. Sempre in linea di principio, va ancora precisato che, laddove, come nella specie, procedimento doveva ritenersi pendente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportat al tenore del d.lgs. n. 159 del 2011 COGNOMEa legge n. 161 del 2017, occorrerà tenere conto de relativa disciplina transitoria destinata a regolare espressamente le situazioni processuali ancora definite in luogo del principio generale del “tempus regit actum”.
In ragione di tanto, per quel che qui interessa immediatamente, non troverà applicazione nella specie la limitazione della possibilità di proroga della relativa durata massima concedibile, in forza della novella del 2017, per un periodo non superiore a mesi sei (quando di contro la previgente disposizione assentiva due diverse proroghe per un periodo complessivo non superiore all’anno). Conclusione, questa, che trova supporto nell’art. 36, comma 3, dell novella, con il quale si è espressamente escluso che la stessa si applichi ai procedimenti penden al momento della sua entrata in vigore quanto alle innovazioni destinate ad incidere, riducendol sul termine di durata del giudizio a pena di inefficacia (in termini, Sez. 5, n. 520 18/11/2019).
Di contro, nel caso a mano, in assenza di una specifica disciplina transitoria disposta deroga al principio generale del “tempus regit actum”, nel valutare la tempestività del depos del decreto impugnato, si deve altresì tenere conto del termine di 90 giorni- qui espressament indicato a verbale al momento della decisione- fissato per il deposito del decreto motivato, ipo ora espressamente prevista COGNOME‘art. 7, comma 10 septies del codice antimafia grazie alle modifiche introdotte COGNOME‘art 2, comma 3, lettera f) della citata legge n. 161 del 2017, destinate a fare gioco ai fini della sospensione in ragione del combinato disposto degli artt. 24 comma del citato codice e dell’art. 304, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. ( in termini 6, n. 5095 del 09/01/2024, n.m. sul punto).
2.3. La difesa, con ricostruzione analitica e puntuale, ha individuato, COGNOME corretta applicazione dei superiori principi, nella data del 16 marzo 2023 l’ultimo momento per l’u deposito del decreto impugnato: in particolare, il termine a quo (data di deposito dell’appello), è stato riferito al 6 aprile 2019; il periodo massimo di efficacia del titolo è stato considerato nella sua massima espansione possibile (due anni e sei mesi); sono stati inoltre computati 526 giorn
di sospensione, in essi compreso quello di 90 giorni di cui all’art. 7, comma 10 septies, indicato a verbale dal Collegio decidente al momento in cui lo stesso si è riservata la decisione.
La difesa, di contro, contesta l’ulteriore proroga del termine inerente al deposito dei mot accordato, secondo quanto affermato dal provvedimento gravato, con decreto del Presidente della Corte di appello del 7 settembre 2022, in misura di ulteriori giorni 90, ai sensi dell’art comma 4 bis, disp att. cod. proc. pen.; proroga che, se considerata, renderebbe inequivocabilmente tempestivo il deposito, intervenuto il 5 giugno 2023, smentendo la censura difensiva.
2.4. Si sostiene, al fine, che il decreto in questione non sarebbe stato rinvenuto agli a che la relativa decisione, inoltre, oltre a non essere stata mai comunicata, sarebbe stata assunt senza sentire le parti sul punto, violando in tal modo il contraddittorio.
L’assunto è infondato.
2.4.1. Seppur trasmesso autonomamente rispetto al fascicolo inerente al procedimento che occupa, il decreto in questione è stato acquisito agli atti del giudizio di legittimità (si comunicazione del 29 gennaio 2024, pervenuta in pari data), così da permettere alla Corte di verificarne la sussistenza in linea con quanto affermato sul punto COGNOMEa decisione impugnata.
2.4.2. Per altro verso, va rimarcato che il provvedimento presidenziale di proroga del termine in questione, per quanto dotato di natura giurisdizionale, non presuppone il coinvolgimento delle parti sicché non ne è neppure prevista a pena di nullità la comunicazione.
A differenza di quanto deve ritenersi per la sospensione dei termini di custodia cautelar (che non discende automaticamente dal provvedimento presidenziale di proroga, ma necessita di un provvedimento ad hoc, correlato alla proroga straordinaria dei termini per il deposito della motivazione, sicché va ripresa in seno ad un apposito provvedimento da parte del giudice del processo, suscettibile di immediato controllo giurisdizionale in quanto appellabile ai sensi dell’ 310 cod. proc. pen. come previsto COGNOME‘art 304 dello stesso codice), in materia di prevenzione l proroga in questione incide direttamente sulla sospensione del termine di efficacia della confisca L’art 24, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, al quale si rifà l’ultimo periodo dell’ad 27, co 6, dello stesso decreto, richiama, tra gli altri, espressamente l’ari 7, comma 10 octies, sempre del codice antimafia, il quale, a sua volta, rende immediatamente applicabile al procedimento di prevenzione l’art. 154 disp. att. cod. proc. pen., senza che risulti prevista una espressa ordinan da parte del collegio decidente che faccia propria la decisione presidenziale.
L’eventuale verifica giudiziale della legittimità della proroga ben potrà essere fatta val dunque, con le impugnazioni dirette ad attingere la confisca, resa in primo grado o in appello quale vizio della relativa decisione. E, sotto questo versante, non può non rimarcarsi che ne ricorso non risulta articolata alcuna critica specifica rispetto alla determinazione del Presid della Corte di appello in tal senso assunta.
Non coglie nel segno neppure la doglianza diretta a contrastare il giudizio di pericolosi sociale reso COGNOMEa Corte del merito con riguardo a NOME COGNOME, nel suo diverso e più
circoscritto perimetro temporale – rispetto al portato della originaria contestazione validata primo grado- riscontrato COGNOMEa Corte del merito.
3.1. Secondo l’impostazione accusatoria, tra COGNOME NOME– già ritenuto socialmente pericoloso per appartenenza mafiosa con decreto reso nel 1977- e le famiglie mafiose dei COGNOME e COGNOME sarebbe occorsa una cointeressenza imprenditoriale di fatto, immediatamente legata all’acquisizione dei terreni dell’COGNOME e ai successivi sviluppi edifica della relativa area.
In altre parole, sarebbe stata costituita una sorta di società di fatto che vedeva formalmen esposto il gruppo imprenditoriale del NOME, indiscutibilmente portatore di interessi propri NOME di quelli dei citati gruppi mafiosi, essendosi avvalso dei capitali immessi da tali cla relativo affare, oltre che di quelli riferibili alla posizione del fratello NOMENOME NOME lui intraneo alla realtà mafiosa territoriale (tanto da essere stato condannato per siff imputazione).
3.2. In particolare, NOME e NOME COGNOME, intorno alla metà degli anni Ottant rilevarono le quote della RAGIONE_SOCIALE, titolare di un diritto di enfiteusi su terreni, fatti oggetto, pressoché contestualmente, di affrancamento da parte della RAGIONE_SOCIALE, societ concedente, legata a NOME COGNOME, anni prima socio della RAGIONE_SOCIALE.
A sua volta, la RAGIONE_SOCIALE ebbe ad implementare il relativo progetto edilizi acquistando (sempre COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE) altri terreni attigui collocati nella medesima zona. Avviato l’ legato alla detta edificazione, intorno al 1992, NOME COGNOME, essendo entrato in rotta d collisione con i COGNOME (che non lo ritenevano più affidabile), venne costretto a cedere quot parte di detta proprietà, non ancora edificata, ai costruttori COGNOMECOGNOME che operavano sempre nell’interesse dei COGNOME. Cessione, questa, che nella ricostruzione privilegiata COGNOMEa Corte merito, ebbe NOME a determinare la fine della cointeressenza imprenditoriale con i COGNOME, costituendo, dunque il momento finale di espressione della pericolosità sociale riferibil NOME COGNOME.
3.3. Il fuoco del giudizio relativo alla pericolosità di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME‘unica che or regge la misura patrimoniale, si lega, dunque, all’occulta partecipazione delle citate fami mafiose nell’affare “COGNOME“, formalmente intrapreso dal gruppo imprenditoriale facente capo al proposto, quantomeno in una fase della relativa lottizzazione. Situazione, questa, che è sta oggetto di due specifici processi penali che hanno coinvolto, tra gli altri, NOME COGNOME NOME NOME: il processo “COGNOME più 23″, definito in primo e secondo grado con l’assoluz del NOME COGNOME COGNOME‘imputazione associativa ancorata proprio alla detta vicenda fattuale; il successivo processo “COGNOME“, che vedeva coinvolto oltre al proposto NOME il NOME NOME l’imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa e riciclaggio e che si è chiuso, co riguardo a NOMENOME NOME il non doversi procedere quanto alle condotte realizzate sino al 1992, perché coperto dal giudicato caduto sulla assoluzione resa nel processo COGNOME, e con l’assoluzione per le condotte successive.
3.4. Ciò premesso, a sostegno dell’assunto sotteso alla misura reale applicata, la Corte del merito ha recuperato gli elementi fondamentali di questi due processi; li ha letti alla luce diverso portato probatorio richiesto per il giudizio di pericolosità sociale e del diverso peri della nozione di appartenenza rispetto a quella di partecipazione; ed è pervenuta al giudizio d pericolosità fondante la confisca in contestazione, con considerazioni che non meritano censura, vieppiù se filtrate alla luce dei noti limiti che connotano la verifica di legittimità in m prevenzione.
3.4.1. In particolare, è stato dato assoluto rilievo alle dichiarazioni dei collaboranti NOME (sentito nel primo processo) e COGNOME (valorizzato nel processo COGNOME accanto alle dichiarazioni del primo collaborante), COGNOMEne emergere i punti di convergenza destinati a validare l’ipotes della occulta partecipazione al detto affare delle due famiglie mafiose.
3.4.2. Si è messo in evidenza che entrambi ebbero a riferire di circostanze sapute da terzi: COGNOME per averle apprese da NOME COGNOME che, oltre a rimarcare l’interesse NOME dei COGNOME COGNOME degli stessi fratelli COGNOME COGNOME, compreso NOMENOME NOME l’affare in questione, g confidò un suo diretto coinvolgimento, realizzato contattando per l’acquisto del terreno il con COGNOMECOGNOME quanto a COGNOMECOGNOME COGNOME disparte il suo consolidato inserimento nel relativo circu criminale, per averne avuto notizia dal cognato NOME COGNOME (classe 60), nipote del proposto. Muovendo da tale indicazione di partenza, si è comunque evidenziata la sovrapponibilità delle dette propalazioni nei loro punti essenziali: in particolare, con riguardo ai consolidati contat COGNOME con il contesto mafioso di riferimento e in particolare con i COGNOME e i COGNOME; diretto interesse mostrato da tali due famiglie rispetto all’affare inerente la speculazione ed da realizzate sui terreni dell’COGNOME; nonché in relazione alle connotazioni assunte dal rappor occorso tra i due poli di questa negoziazione occulta, essenzialmente sinallagmatico e non frutto di una imposizione proveniente dal versante criminale diretta a piegare la volontà di quell imprenditoriale.
3.5. In questa cornice, il contrario giudizio speso nei due procedimenti penali è stat correttamente ritenuto privo di valenza preclusiva:
perché il rilievo in tesi ostativo andrebbe al più riferito solo all’accertamento reso ne processo COGNOMECOGNOME atteso che in quello successivo il giudice penale ha visto la strada dell relativa valutazione di merito preclusa COGNOMEa prima sentenza di assoluzione, si che le dichiarazio di NOME non avrebbero potuto mutare l’esito di una valutazione già giudicata per quel determinata contesto fattuale;
perché in entrambi i processi in questione non si mise in discussione l’attendibil soggettiva dei dichiaranti nè quella intrinseca del relativo racconto (in relazione all’Ono meglio precisata COGNOMEa sentenza di appello nel processo COGNOME: si veda pagina 68 del decreto gravato), secondo canoni di lettura che i giudici della prevenzione hanno puntualmente ribadito;
perché l’esito del giudizio di responsabilità reso in sede penale avrebbe trovato supporto in elementi probatori che non smentivano in radice il narrato dei due dichiaranti ma piuttost non valevano a confermarne ab externo il portato senza per ciò solo privare di autonoma
rilevanza il quadro offerto da tali dichiarazioni trattandosi (soprattutto con riguardo risultanze del processo COGNOME) di emergenze formali delle relative operazioni negoziali inerent alla citata speculazione edilizia, offerte COGNOMEe allegazioni difensive, che di certo non pote ritenersi in grado di contraddire il propalato dei collaboranti – che dava conto di una operazi volutamente rimasta occulta, difficilmente riscontrabile tramite formali pezze giustificati come correttamente evidenziato dal decreto gravato, o, ancora, di mNOMEvolezze investigative destinate a lasciare incompleto il quadro probatorio offerto in origine COGNOMEe propalazioni COGNOME, adeguatamente superate, nel quadro indiziario che colora il procedimento di prevenzione, dagli altri elementi acquisiti e in particolare proprio COGNOMEe sovrappon dichiarazioni di COGNOME.
3.5.1. Dal processo COGNOME, inoltre, i giudici della prevenzione, hanno tratto due ulteri spunti argomentativi destinati a valida re la ricostruzione da loro privilegiata.
Per un verso si è messo in risalto (pag. 66) come, diversamente dal dato emerso nel processo “COGNOME“, sin dal primo grado del processo COGNOME sarebbe stata fatta luce ulteriore sul coinvolgimento nella vicenda imprenditoriale del conte COGNOME, citato da COGNOME COGNOME ragion delle notizie riferitegli da NOME COGNOME, protagonista non indifferente dell’intera vicen questione, che ruotava intorno alla detta figura (perché ad NOME parenti dello stesso era rife la RAGIONE_SOCIALE, società che ebbe ad affrancare i terreni concessi in enfiteusi alla RAGIONE_SOCIALE e venditrice, sempre in favore dei quest’ultima, in un secondo momento, di altri terren sempre in località COGNOME utilizzati per la detta speculazione edilizia).
La Corte del merito, inoltre, si è puntualmente confrontata con le dichiarazioni rese NOME in quel processo dal collaborante NOME COGNOME, soggetto particolarmente vicino ai COGNOME, analizzandone il portato. E, per un verso si è escluso che COGNOMEe dichiarazioni di COGNOME potessero ricavarsi elementi in forza ai quali ricostruire i rapporti del COGNOME con i COGNOME in termi sudditanza tipicamente propria del rapporto estorsivo NOME che di collaborazione occulta, descritta da COGNOME e COGNOME, il tutto per il tramite di un’argomentata valutazione che a tac d’altro, per i noti limiti del ricorso di legittimità in materia di prevenzione, non è sindac questa sede; al contempo, da tali propalazioni se ne è tratta ulteriore conferm dell’interessamento dei COGNOME all’affare COGNOME NOME con riguardo alla fase finale dell relativa cointeressenza imprenditoriale, definita con la cessione ai COGNOME (si veda pagina 86).
3.5.2. Il portato degli elementi sopra rassegnati potrebbe già fondare la reiezione dei ricors atteso che gli ulteriori momenti della motivazione spesa COGNOMEa Corte del merito a sostegno del giudizio di pericolosità sociale di NOME COGNOME finiscono per innestarsi in un quadro argomentativo già adeguatamente consolidato, governato da indicazioni di principio non censurabili.
Né del resto, tali ulteriori sviluppi argomentativi valgono a smentire l’assunto accusator validato dai giudici di appello.
In particolare, la Corte del merito ha segnalato l’indifferenza dell’assoluzione di NOME COGNOME‘imputazione associativa intervenuta, nel processo Apocalisse, in appello dopo la
condanna resa in primo grado, intervenuta in ragione della della ritenuta inattendibili soggettiva del chiamante NOME COGNOME – ritenuta per le ragioni di astio maturate nei confron dell’imputato- oltre che per la intrinseca non credibilità del relativo narrato, generico e in punti contraddittorio NOME rispetto alla vicenda relativa all’affare RAGIONE_SOCIALE e agli interess famiglie COGNOME e COGNOME alla relativa iniziativa imprenditoriale.
Il dato, tuttavia, è stato correttamente ritenuto ininfluente rispetto alla pericolosità s di NOME COGNOME, l’unica che interessa, evidenziando che già la decisione di primo grado non aveva considerato il narrato del COGNOME COGNOME COGNOME del relativo giudizio per la vicend COGNOME, avendo semmai valorizzato, del detto processo, le emergenze ricavate da alcune intercettazioni.
Si aggiunga che la stessa Corte, implementando ulteriormente la piattaforma diretta a confermare la ricostruzione privilegiata della compartecipazione mafiosa nell’affare COGNOME d parte delle dette famiglie, ha ulteriormente rimarcato che in altra situazione processuale ( revisione relativa alla condanna di NOME COGNOME per il reato di riciclaggio realizzato occasione della più volte evidenziata vendita realizzata dai COGNOME su sollecitazione de COGNOME) all’esito di una più compìuta, dettagliata e articolata disamina del propalato di Vi COGNOME, lo stesso era stato ritenuto attendibile soggettivamente oltre che nel narrato prop con riguardo all’intera vicenda della COGNOME, soprattutto in relazione alle connotazioni d detta cessione.
Tale indicazione argomentativa, oltre a non risultare dirimente, per quanto già anticipato, differenza di quanto sostenuto COGNOMEa difesa, non può ritenersi viziata, perché relativa ad processo nel quale NOME COGNOME non era parte, potendo il dato entrare documentalmente nel giudizio di prevenzione e ivi trovare il necessario confronto processuale nel contradditto con gli eredi del proposto, senza lederne le prerogative difensive ; né, ancora, può ritene viziata da intrinseca contraddittorietà ( perché vi sarebbe contrasto tra la versione riferit COGNOME e quella di COGNOME, entrambe valorizzate COGNOMEa Corte del merito), aspetto che oltre non potersi fare valere in questa sede ( perché al più darebbe corpo ad un mero vizio della motivazione), in ogni caso è aspetto che cede il passo all’assorbente considerazione resa COGNOMEa Corte del merito (pagina 110) quanto all’incontroverso interesse di cosa nostra alla vicenda imprenditoriale in questione emerso COGNOMEe relative acquisizioni.
3.5.3. Infine, completano il materiale indiziario segnalato a supporto della riten pericolosità sociale, sia le ulteriori dichiarazioni rese da NOME COGNOME (riportate COGNOMEa pa 112 del provvedimento gravato), NOME queste dirette a confortare l’idea della società di fat occorsa tra NOME COGNOME e i COGNOME con riferimento alla vicenda COGNOME; sia le intercettazioni acquisite nel procedimento Apocalisse che fanno di NOME COGNOME, condannato per mafia, fratello del proposto, un ulteriore compartecipe occulto della vicenda i questione, ad ulteriore conferma della NOME trama criminale che colorava l’intrapresa economica in questione. Intercettazioni che il ricorso contrasta del tutto inadeguatamente
denunziandone una generica lettura travisata, fuori dai parametri di giudizio che connotano il devoluto tipicamente proprio della verifica di legittimità in materia di prevenzione.
Sono inammissibili le doglianze spese in relazione alla ritenuta provenienza illecita d cespiti ablati.
4.1. Seguendo l’ordine del ricorso, va per primo affrontato il tema inerente all’acquisizio delle quote e del patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, veicolo materiale di concreta realizzazione della lottizzazione relativa all’COGNOME.
La Corte del merito ha descritto l’impresa sociale in questione come a partecipazione mafiosa per le riscontrate cointeressenze di matrice mafiosa più volte descritte nel trattare il tema d pericolosità sociale rispetto alla iniziativa imprenditoriale alla quale detta compagine ve essenzialmente dedicata. Cointeressenze che, fungendo da fattore patogeno dell’intero percorso imprenditoriale, hanno finito coerentemente per rendere indifferenti, perché indistinguibili, l’apporto di capitali leciti da parte dell’imprenditore colluso; sia la presenza di fonti fin esterne, finalizzate a sostenerne il ciclo produttivo secondo caratteri di ordinarie finanziamenti bancari rivendicati COGNOMEa difesa a sostegno dell’acquisto dei terreni operati seconda battuta da potere della RAGIONE_SOCIALE).
Aspetti, questi, che hanno finito per consolidare, come correttamente messo in luce COGNOMEa Corte del merito, una espansione imprenditoriale viziata a monte COGNOMEa matrice NOME illecita degli investimenti confluiti nella relativa intrapresa edilizia, senza possibili distinzioni di momenti leciti e illeciti del relativo sviluppo produttivo.
In questa ottica, le due pregresse valutazioni rese in sede di prevenzione non fanno gioco perché al più attesterebbero la NOME di COGNOME di investire nella detta inizia imprenditoriale senza elidere il profilo della concorrente quota di matrice illecita che ebbe alterare l’ordinaria formazione del substrato finanziario messo in gioco per la detta lottizzazio La valutazione resa in sede cautelare in uno dei processi penali promossi ai danni dei COGNOME, inoltre, non trova conforto in una deduzione puntuale e documentata quanto al portato di tale statuizione, non consentendo alla Corte di valutarne l’effettivo portato pregiudiziale alla luc una solo asserita identità dei relativi momenti valutativi quanto al tema della provenienza ille dell’utilità in questione.
4.2. Stessa sorte meritano le censure dirette a contrastare la confisca delle quote e de patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 1998, con capitale sociale interamente testa al proposto alla data del decesso.
Incontroversa la riferibilità al NOME dei capitali veicolati nell’investimento in (originariamente le quote erano intestate ai componenti della famiglia COGNOME, privi d autonome fonti reddituali all’epoca), con la decisione gravata si afferma – e la difesa n smentisce il dato- che i capitali iniziali, temporalmente coincidenti con i periodi espressione d pericolosità sociale, siano il reimpiego dei proventi ricavati COGNOMEa vendita degli immobili edi in occasione della lottizzazione COGNOME. E tanto finisce per viziare in radice l’ulteriore a
imprenditoriale, alla stessa stregua di quanto rimarcato per la precedente compagine sociale, rendendo indifferenti i finanziamenti bancari erogati nel corso del relativo ciclo imprenditori secondo linee di giudizio non censurabili in questa sede.
4.3. Avuto riguardo ai beni intestati a NOME COGNOME, NOME di NOME, il ricor non coglie nel segno.
L’ablazione riguarda l’immobile sito in INDIRIZZO, acquistato dal terzo ne 2006 per 150.000 euro quando il ricorrente conviveva con i genitori, senza risultare dotato d adeguate fonti reddituali in grado di sostenere il relativo sforzo, NOME frazionandone il por guardando alle singole rate del mutuo all’uopo erogato per tale acquisto; ancora, attiene a NOME finanziari e bancari descritti alla pagina 175 del provvedimento gravato.
L’inNOME reddituale del ricorrente (argomentata alla pagina 173 e ribadita, quanto a contesto temporale inerente alle utilità diverse dal bene immobile, COGNOMEa pagina 175) risul analiticamente scrutinata COGNOMEa decisione gravata, COGNOME NOME leva su puntuali riferimenti a tenore di vita del terzo ricorrente, connotato da margini di spesa senza incertezze non compatibil con le relative NOME reddituali e finanziarie.
Conclusioni, queste, genericamente contrastate COGNOMEa difesa, la quale non ha messo in gioco, del resto, quantomeno con la dovuta specificità argomentativa, il tema della effettiv disponibilità dei beni in questione alle posizioni del padre NOMENOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME del nucleo familiare del proposto rispetto alle acquisizion fatte oggetto di ablazione.
In questo contesto, il vero tema di criticità proposto dal ricorso, NOME, attien distanza temporale tra la data di espressione della pericolosità sociale di NOME COGNOME e quella inerente al momento di acquisizione delle utilità in questione.
Anche sotto questo versante, il provvedimento gravato non merita censure, avendo la Corte del merito messo puntualmente in evidenza che il nucleo di riferimento del proposto e lo stesso ricorrente non avevano possibilità di impiegare risorse diverse da quelle che costituirono il fru dei proventi illeciti inerenti alle iniziative imprenditoriali riferibili a NOME COGNOME COGNOMEa matrice illecita già riferita: in definitiva, in assenza di valide acquisizioni probatorie contrario, ogni investimento sarebbe stato reso avvalendosi unicamente dei proventi direttamente o indirettamente ricavati COGNOME‘affare COGNOME.
Affermazione, questa, che non risulta adeguatamente smentita COGNOMEe critiche proposte con il ricorso.
La difesa, in particolare, ha fatto riferimento a vendite realizzate prima dell’acquisiz delle utilità confiscate, il cui ricavo sarebbe stato utilizzato per sostenere i relati economici. Ma siffatta deduzione soffre di evidente genericità e soprattutto appare aspecifica rispetto alla considerazione spesa dal decreto impugnato (pag. 175, penultimo capoverso) quanto al fatto che l’unica vendita eccentrica alla operazione edilizia realizzata sui ter dell’COGNOME, ebbe a riguardare, quanto alla posizione di NOME COGNOMECOGNOME la disnnissione nel 2009, di altro cespite, acquisito nel 2005 ma NOME in tal caso in assenza di lecite disponibil
comprovate; bene, dunque, poi monetizzato ma entrato nel patrimonio del terzo ricorr un contesto di inadeguatezza reddituale e finanziaria, così da doversi ritenere parimenti vizia COGNOMEa matrice illecita dei fondi investiti, non altrimenti riferibili se non ai ricavi lottizzazione più volte citata realizzata COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE.
Ricavi via via investiti in altre iniziative imprenditoriali o in NOME consolidamenti immob coerentemente attinti COGNOME‘azione di prevenzione patrimoniale malgrado il tempo trascorso perché reimpiego illecito di risorse iniziali all’evidenza tratte COGNOMEe condotte espressione pericolosità sociale qualificata ascritta al padre del ricorrente.
4.4. Quantd ai beni intestati a NOME NOME NOME al marito COGNOME NOME NOME NOME loro fi ( un immobile in Tavagnacco, l’impresa individuale intestata a NOMENOME NOME NOME finanziari variamente intestati ai componenti il detto nucleo familiare),-le censure prospett dal ricorso sono inammissibili perché aspecifiche, mancando un confronto critico puntuale con le valutazioni rese dai giudici della prevenzione nel rimarcare le inadeguatezze finanziarie reddituali del relativo nucleo familiare, unicamente ma altrettanto inadeguatamente ricavate da ricavato COGNOMEa vendita (avvenuta nel 2007) di un bene acquistato da potere della RAGIONE_SOCIALE nel 1995, in assenza integrale di capacita reddituale ed a stretto ridosso d periodo di pericolosità sociale.
Da qui la condivisibile conclusione della non liceità della provvista utilizzata per le rel acquisizioni, supportate da indicazioni (si veda pagina 176) non solo condivisibili ma soprattut rimaste estranee a rilievi critici specifici e dettagliati prospettati con l’impugnazione.
4.5. A soluzione non diversa, infine, si perviene in relazione all’immobile confiscato, intest a NOME COGNOME. La difesa limita le proprie deduzioni difensive richiamando la presenza del mutuo bancario erogato a sostegno del relativo acquisto, trascurando, tuttavia, del tutto integralmente ogni confronto critico con le puntuali argomentazioni spese dal decreto gravato nel deprivare di rilievo il dato (si veda, in particolare, COGNOMEa pagina 185).
Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso,i1 30 maggio 2024 Il Consigliere estensore Presidente