Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19707 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19707 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 28/10/2022 del TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inannmissibilità del ricorso
l’AVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso. l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude chiedendo l’annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso.
AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’annullamento con rinvio in accoglimento dei ricorsi.
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude chiedendo l’annullamento con rinvio in accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in preambolo, il Tribunale di Messina ha disposto lo scioglimento della comunione esistente tra i terreni ubicati nel Comune di Gaggi oggetto di confisca e quivi dettagliatamente descritti e, per l’effetto, ha disposto l’assegnazione, previo versamento del conguaglio di euro 2.:378,00, del primo lotto in favore di NOME COGNOME e del secondo lotto in favore dello Stato.
A ragione della decisione ha posto la suddivisione del compendio immobiliare confiscato sulla base della perizia all’uopo disposta dall’architetto COGNOME e, per ciò che qui interessa – nel superare le richieste dei terzi intervenienti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, secondo i quali in sede di assegnazione avrebbero dovuto essere considerate le quote loro legittimamente spettanti in qualità di eredi del proposto NOME COGNOME – ha valorizzato la circostanza che la confisca aveva interessato anche detta quota.
Avverso detto decreto propongono ricorso per cassazione, mediante il comune difensore avv. AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
I ricorrenti, figli del proposto, quest’ultimo sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale, agiscono come terzi interessati in quanto comproprietari di 2/108 dei beni immobili oggetto di divisione per successione della madre NOME COGNOME, a sua volta proprietaria di 1/4 degli stessi, in virtù di atto pubblico di acquisto in comunione legale, per atto notarile in data 1988, con il proposto.
I ricorrenti, con l’unico motivo d’impugnazione, deducono la violazione degli artt. 666 cod. proc. pen. e 48 d.lgs. 159/2011, nonché il vizio di motivazione.
Il Tribunale avrebbe ignorato che la comproprietà dei ricorrenti del compendio immobiliare oggetto di divisione, quali eredi di NOME COGNOME, è legittima, lecita e provata documentalmente, tant’è che tale diritto, risultante dalle certificazioni catastali in atti delle quali, si era tenuto conto nella pri stesura della perizia.
A conferma della tesi dei ricorrenti vi sarebbe che il decreto inerente alla misura di prevenzione reale a carico di NOME COGNOME, in data 15 maggio 2017, aveva fissato l’arco temporale della “sperequazione” tra il 1993 e il 2009,
sicché l’acquisto dell’immobile in parola sarebbe escluso da detto periodo; il provvedimento, inoltre, nel dispositivo non indicherebbe che la quota dei ricorrenti è oggetto di confisca.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenu’:o con requisitoria scritta depositata in data 4 giugno 2023, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev’essere rigettato.
La tesi della difesa, secondo cui gli odierni ricorrenti avrebbero legittimamente acquistato in comproprietà il compendio immobiliare oggetto di divisione quali eredi della madre NOME COGNOME, a sua volta coniuge del sottoposto alla misura di prevenzione, è destituita di ogni fondamento.
Come si evince dai provvedimenti che hanno variamente interessato tale procedura e, tra questi, il decreto dello stesso Tribunale di Messina in data 12 maggio 2017 (irrevocabile il 6 giugno 2019, come da sentenza di questa Corte n. 39109 del 2019), nonché come correttamente rimarcato nel provvedimento impugnato, il menzionato provvedimento di confisca aveva interessato sia la quota dei ricorrenti, siccome figli ed eredi del proposto, sia quella originariamente in comunione tra la loro madre, NOME COGNOME Dio, e il coniuge NOME COGNOME.
E, invero, il provvedimento definitivo di confisca ha dato conto dell’avvenuta dimostrazione, sulla scorta di accertamenti e calcoli tecnico contabili esenti da censure, l’assoluta irrisorietà dei redditi del preposto NOME COGNOME e dei suoi familiari nel periodo 1985/2013, tenuto conto delle loro esigenze di vita calcolate con metodi immuni da vizi, rispetto all’accumulo dell’ingentissimo patrimonio immobiliare e mobiliare confiscato. Patrimonio che si è precisato risultava da acquisti effettuati, nello stesso periodo, quando i figli del proposto, intestatari dei beni, erano troppo piccoli per avere le necessarie risorse e lo stesso proposto, nonché la moglie, deceduta nel 1997, erano all’apparenza privi dei relativi mezzi finanziari. Per tale via, sono state ritenute debitamente giustificate tanto la correlazione temporale tra i fatti costitutivi della pericolosi qualificata e l’acquisto dei beni oggetto di ablazione, che l’affermata sproporzione tra acquisti e fonti reddituali familiari lecite.
Risulta, inoltre, definitivamente respinta con sentenza della Sezione Quinta di questa Corte in data 6 luglio 2022, n. 36031, l’istanza di revocazione della
confisca formulata, ai sensi dell’art. 28 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 dagli stessi odierni ricorrenti.
Ciò premesso, risulta per tabulas che, nei confronti del proposto COGNOME NOME, sia stata disposta la confisca degli immobili in divisione nella misura di 1/2 dell’intero, esclusa, pertanto, la sola ulteriore quota di 1/2 intestata a NOME COGNOME NOME.
Nel provvedimento impugnato, il Tribunale correttamente muove dal presupposto che la quota sottoposta a confisca sia comprensiva della parte già in comunione legale con la moglie COGNOME NOME, tenuto conto che la sperequazione era stata analizzata con riferimento al nucleo familiare e nel contraddittorio con i congiunti (considerato che la donna risulta deceduta il 31.7.1997, con dichiarazione di successione presentata il 15.7.2015). Gli odierni ricorrenti, figli della coppia, non hanno dunque titolo per rivendicare la quota originariamente spettante alla madre COGNOME NOME.
A fronte di tale motivazione, non manifestamente illogica e ancorata alle risultanze obiettive, anche in punto di individuazione dell’oggetto della confisca definitiva, le doglianze dei ricorrenti si palesano a-specifiche, limitandosi ad insistere nell’affermazione secondo cui la quota asseritamente loro spettante quali eredi di NOME COGNOME non sarebbe compresa nel provvedimento ablativo.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 2 novembre 2023
Il Consigliere estensore