Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46120 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46120 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME NOME NOME a CORLEONE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CORLEONE il DATA_NASCITA
LO BUE VINCENZA NOME a CORLEONE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME CORLEONE il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME NOME a CORLEONE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Palermo, con il decreto impugNOME, ha integralmente confermato, per quanto qui rileva, il decreto del Tribunale di Palermo del 28 gennaio / 25 marzo 2021, con cui era stata disposta la confisca di sette immobili intestati al proposto NOME COGNOME. Quest’ultimo è deceduto nelle more del giudizio di secondo grado e, all’udienza del 17 ottobre 2022, si sono
costituiti i suoi eredi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2. Avverso il suddetto decreto, ricorrono per cassazione, a mezzo del proprio difensore, gli eredi di NOME COGNOME, come sopra indicati, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce l’erroneità della valutazione sulla sussistenza della pericolosità qualificata del proposto, desunta dai giudici di merito, in via automatica e sulla base di criteri meramente congetturali, dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 25 giugno 2007 che lo condannava per il reato associativo. In tal modo, si sarebbe trascurato, con non corrette conclusioni in termini di collocazione temporale della pericolosità sociale, l’inequivoca circostanza che per il lungo periodo tra l’inizio degli anni ’80 e il 2006, COGNOME non è stato sottoposto a procedimenti penali, nonostante vivesse in un territorio in cui era massima l’attenzione degli investigatori.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura – sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all’art. 20, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) – la conferma della confisca, trascurando di considerare elementi ricavabili da altre pronunce rese nei confronti del proposto, che viceversa giustificavano la legittima provenienza dei beni con altre lecite fonti di reddito, senza ravvisare sproporzione.
La Corte di appello ha condiviso il giudizio di pericolosità sociale espresso dal Tribunale nei confronti di NOME COGNOME, quale indiziato di appartenenza all’associazione RAGIONE_SOCIALE, ex art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011. I giudici di merito richiamano in primo luogo il decreto del 19 febbraio 2009, con il quale il suddetto era stato sottoposto alla sorveglianza speciale, applicata successivamente alla scarcerazione per espiazione della pena inflitta per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. Tale decreto registrava la partecipazione del proposto al sodalizio mafioso sin dagli anni ’80 e rileggeva, ricontestualizzandoli, anche precedenti elementi ricavabili da più risalenti iniziative di prevenzione non definite in senso negativo per il destinatano. Circostanza fondamentale nella biografia criminale del proposto era il ruolo fiduciario da lui svolto nell’assistenz a NOME COGNOME durante la sua latitanza. L’ulteriore misura di sicurezza della libertà vigilata era stata poi revocata solo nel luglio 2019, dovendosi pertanto ritenere che, sino a tale data, la pericolosità sociale persistesse ancora.
A fronte di tale congrua motivazione in merito all’inquadramento nella categoria criminologica tipizzante e alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale, non può dunque ravvisarsi alcuna violazione di legge, proponendo i ricorrenti soltanto una – non consentita – diversa lettura delle risultanze procedimentali, genericamente allegando vizi motivazionali, in palese
contrasto con quanto disposto dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
Quanto alla sperequazione quale indizio della illecita provenienza dei beni, nonché alla effettiva capacità reddituale del proposto, i giudici palermitani hanno proceduto ad una scrupolosa analisi per ogni singolo cespite, anche affrontando e risolvendo specifiche questioni sollevate dalla difesa (pp. 7-30, 38-50).
Con questo ampio apparato motivazionale, i ricorrenti evitano del tutto di confrontarsi, muovendo stringate doglianze del tutto generiche. L’impugnazione non può infatti ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425).
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2023
DEPOSITATO IN CANCELLARIA