Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34573 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA a SINOPOLI NOME nata il DATA_NASCITA a SINOPOLI NOME nato il DATA_NASCITA a PALMI NOME nato il DATA_NASCITA a SINOPOLI NOME nato il DATA_NASCITA a SINOPOLI NOME nato il DATA_NASCITA a TAURIANOVA NOME nato il DATA_NASCITA a PALMI CAMBARERI NOME nato il DATA_NASCITA a PALMI
avverso il decreto in data 16/01/2024 della CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratore generale NOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME, NOME NOME, NOME, NOME NOME, NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, per il tramite del comune procuratore speciale e con ricorsi congiunti, impugnano il decreto in data
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NOME –
16/01/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha rigettato l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 7 della L. n. 1423 del 1956 di revoca della confisca dei beni disposta dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di COGNOME NOME, al quale era stata applicata la misura di prevenzione dell’obbligo di soggiorno, in quanto indiziato di appartenere a un’associazione di tipo mafioso.
Deducono:
“Vizio di inconciliabilità della motivazione”.
I ricorrenti sostengono che la motivazione del provvedimento impugnato si fonda su assunti tra di loro inconciliabili, costituiti dal richiamo al principio reciproca autonomia tra misure di prevenzione patrimoniali e misure di prevenzione personali, al necessario collegamento tra pericolosità sociale del proposto e confisca e alla necessità che il giudice della misura patrimoniale accerti incidentalmente la pericolosità del soggetto.
A tale proposito osservano che «a seguire la logica della corte territoriale gravata, è possibile una autonomia della misura di prevenzione patrimoniale sganciata da quella personale, ma in realtà ciò è negato dalle successive affermazioni della medesima corte», là dove riconosce che l’applicazione della misura patrimoniale non può prescindere dalla pericolosità sociale del soggetto al momento dell’acquisto del bene sottoposto a confisca.
Secondo la difesa «la conclusione logica avrebbe dovuto essere, che non è possibile una applicazione autonoma della misura di prevenzione patrimoniale poiché essa è, comunque, soggetta alla sussistenza della pericolosità e quindi della previa applicazione della misura personale».
“Motivazione apparente poiché ripropone passi di motivazioni di precedenti provvedimenti”.
L’apparenza della motivazione viene rintracciata nel fatto che -secondo la difesa- il provvedimento impugnato è la mera riproposizione di indirizzi giurisprudenziali che però non vengono correlati al fatto concreto, con particolare riferimento alla nozione di novum legittimante la revoca della confisca.
I ricorrenti precisano che la stessa Corte di cassazione -annullando con rinvio il provvedimento di applicazione della misura personale- ha evidenziato che costituisce presupposto della pericolosità, l’attualità della stessa, così che là dove manchi l’attualità manca anche la pericolosità, con la conseguente insussistenza del presupposto richiesto per l’applicazione della misura patrimoniale.
Si denuncia, quindi, il vizio di omessa o apparente motivazione, in quanto la Corte di appello «si è limitata a riproporre la precedente motivazione di codesta Corte del 2018, nulla aggiungendo o motivando rispetto all’oggetto dell’appello».
“Ulteriore assenza di motivazione su altro motivo di appello relativamente alla misura personale e non al concetto di sproporzione dei beni”.
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In questo caso il vizio di omessa motivazione viene individuato in relazione al requisito della sussistenza del presupposto della pericolosità qualificata.
I ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe dovuto rivalutare la sussistenza di tale presupposto, alla luce della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, “costituente giudicato del fatto che egli aveva reciso ogni rapporto con ambienti mafiosi”.
Si sostiene che la Corte di appello, invece, si è concentrata sull’esame del requisito della sproporzione, che però è insufficiente al fine di confermare il provvedimento di confisca in assenza della pericolosità.
Si aggiunge che l’assenza di pericolosità qualificata viene attestata dalla definitiva assoluzione del proposto dal reato di associazione mafiosa, in coerenza con quanto già affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 36878 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Si rende necessaria una breve premessa sulla vicenda processuale della confisca di cui oggi si chiede la revoca.
Con decreto in data 9/03/2017, la Corte di appello di Reggio Calabria ebbe a confermare il decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 25/01/2011 con il quale era stata disposta, nei confronti di NOME NOME, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di tre anni, con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di prestare una cauzione di 5.000 euro, nonché la confisca dei beni indicati nei decreti di sequestro nn. 14, 25 e 81 del 2010 emessi, rispettivamente, il 3/05/2010, il 14/07/2010 e il 2/08/2010.
Detto decreto veniva impugnato con ricorso davanti alla Corte di cassazione che, con sentenza n. 50896 del 27/06/2018, lo annullava senza rinvio limitatamente alla misura personale. Il decreto, invece, diveniva irrevocabile in relazione alla confisca, al cui riguardo la Corte di cassazione rigettava i ricorsi sia di COGNOME NOME sia dei terzi interessati.
Va ancora osservato che la misura personale veniva annullata per la mancanza del requisito dell’attualità della pericolosità. La misura patrimoniale, invece, veniva ritenuta correttamente disposta in quanto avente a oggetto beni acquistati nell’ambito del perimetro di pericolosità sociale di COGNOME NOME.
1.2. Sulla base di tale pronuncia della Corte di cassazione viene avanzata l’istanza di revoca della confisca, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 1423 del 1956, norma applicabile al caso concreto ratione temporis.
In particolare, l’istanza di revoca veniva avanzata sul presupposto della inconciliabilità tra giudicati che si assumono formatisi all’interno della sentenza della
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Corte di cassazione n. 50896 del 27/06/2018 già richiamata, che -come già vistodisponeva l’annullamento senza rinvio in relazione alla misura personale e rigettava i ricorsi in relazione alla misura patrimoniale.
Secondo la difesa, l’annullamento senza rinvio operato dalla Corte di cassazione, in quanto basato sul difetto di attualità della pericolosità sociale, comportava anche l’annullamento della decisione con riferimento alla misura patrimoniale della confisca. Sulla base di tale assunto, si sostiene ulteriormente che la Corte di cassazione -annullando soltanto in ordine alla misura personale e non anche in ordine alla misura patrimoniale- sarebbe incorsa in un grave errore giudiziario.
2. Ciò premesso, proprio tale ultima notazione rivela la natura dell’istanza in esame che, in realtà, si sostanzia nella mera -inammissibile- impugnazione della sentenza della Corte di cassazione, che si assume errata nella parte in cui per un verso annulla senza rinvio limitatamente alla misura personale e, per altro verso, rigetta i ricorsi in relazione alla misura patrimoniale, così confermando la confisca.
L’istanza -di fatto- impugna la sentenza della cassazione, di cui si assume l’erroneità e per rimuovere “l’errore giuridico” in essa contenuto ricorre a uno strumento predisposto per tutt’altre finalità e certamente non quale mezzo d’impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione.
A tal proposito, vanno ricordati i presupposti che questa Corte di cassazione aveva fissato per l’ammissibilità dell’istanza di revoca ai sensi dell’art. 7 Legge n. 1423 del 1956: «La revoca del provvedimento di confisca – deliberato ai sensi dell’art. 2-ter, comma terzo, della L. n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia) – presuppone, ex art. 7, comma secondo, della L. n. 1423 del 1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), che esso sia affetto da invalidità genetica, con la conseguenza che, in tal caso, deve essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell’errore giudiziario, non ostandovi l’irreversibilit dell’ablazione determinatasi. (La Corte ha altresì affermato che la relativa istanza, inerendo all’ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. cod. proc pen., postula l’acquisizione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, ovvero l’inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziari, oppure che il procedimento di prevenzione si fondi su atti falsi o su un altro reato, elementi, comunque, tutti preordinati a dimostrare l’insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento di confisca; valutazione rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove congruamente motivato, in sede di legittimità)», (Sez. 1, Sentenza n. 21369 del 14/05/2008, Provenzano, Rv. 240094 – 01).
Va rimarcato come -per quello che qui interessa- il presupposto della inconciliabilità del giudicato sia specificato riferito a “provvedimenti diversi”, ossia
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a provvedimenti distinti, emessi a loro volta in procedimenti.
Al contrario, nel caso in esame, i ricorrenti non fanno valere un contrasto tra giudicati formatisi tra due o più diversi provvedimenti, ma un -asserito- contrasto interno contenuto nella decisione di un unico provvedimento costituito dalla sentenza della Corte di cassazione, che si assume -perciò- erronea.
Secondo i ricorrenti -infatti- la Corte di cassazione annullando la misura personale avrebbe dovuto annullare anche la misura patrimoniale, così che ha errato nel disporre l’annullamento della prima, ma non anche della seconda.
Tanto fa emergere che -in realtà- con l’istanza in esame, la difesa chiede di riesaminare la decisione della Corte di cassazione, rimuovendo l’errore in cui sarebbe incorsa nel prendere la decisione che, in tal guisa, di fatto, si impugna.
Circostanza, peraltro, correttamente evidenziata dalla Corte di appello e dal tribunale, osservando, tra l’altro che la sentenza della Corte di cassazione del 27 giugno 2018 costituiva l’unico provvedimento con il quale si concludeva il procedimento applicativo della misura di prevenzione e, di conseguenza, era l’unico giudicato il quale non poteva essere contraddittorio con se stesso.
Tale brano di motivazione -assorbente di ogni ulteriore specificazione- è conforme all’insegnamento dei questa Corte, che ha rimarcato che «In tema di confisca di prevenzione, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede casi e modalità tassativi di revocazione della confisca, la revoca “ex tune, a norma dell’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, del provvedimento deliberato ai sensi dell’art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575, costituisce un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame dei medesimi elementi fattuali che hanno portato a disporre la misura», (Sez. 1, Sentenza n. 29990 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 284973 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4312 del 13/01/2012, COGNOME, Rv. 251811 – 01).
Nonostante tale preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità, va comunque rimarcata la manifesta infondatezza dell’assunto secondo cui la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore giudiziario annullando la misura personale e “confermando” la misura patrimoniale.
Secondo il ricorrente, invero, l’applicazione della misura patrimoniale suppone la necessaria previa applicazione della misura personale, così sostenendo una tesi che è in aperto contrasto con gli insegnamenti di questa Corte di legittimità.
Va precisato che all’esito della sentenza della Corte di cassazione del 27/06/2018 -che si assume errata- è divenuto irrevocabile l’accertamento della pericolosità qualificata di NOME, pur mancante del requisito dell’attualità.
Una volta acclarata la sussistenza del presupposto della pericolosità sociale (qualificata), la Corte di cassazione -nella sentenza più volte menzionata- ha riscontrato che il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria aveva
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correttamente disposto la confisca, facendola cadere sui beni che risultavano acquisiti all’interno del perimetro temporale di pericolosità sociale.
Ciò premesso, va dunque rilevata manifesta infondatezza della tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo i quali non sarebbe possibile una misura patrimoniale disgiunta dalla misura personale, pur a fronte -come nel caso in esame- della accertata pericolosità qualificata del proposto e della perimetrazione temporale della stessa in relazione al momento degli acquisti.
Al contrario, questa Corte, sin dalla sentenza delle Sezioni Unite c.d. Spinelli (Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc., dep. 2015), ha spiegato che la pericolosità del proposto costituisce presupposto sia della misura personale che della misura patrimoniale, ma che l’attualità di tale pericolosità è requisito ineludibile soltanto per la misura personale, là dove la misura patrimoniale ne può prescindere, richiedendo il diverso requisito dell’acquisto del bene confiscato nel periodo (eventualmente inattuale) in cui si è ritenuta sussistente la pericolosità.
Vale la pena riportare quanto chiarito a tale proposito dalle Sezioni Unite con la sentenza ora menzionata: «Si tratta, a ben vedere di mera superfetazione linguistica, nascente dalla realistica presa d’atto che, di “attualità”, ha senso parlare solo con riferimento alla prevenzione personale e non anche a quella patrimoniale. Ed infatti, se rispetto alla misura di prevenzione personale il requisito della persistente pericolosità continua ad avere una ragion d’essere, in quanto, ben potendo quella risolversi nel tempo o grandemente scemare, sarebbe aberrante siccome oggettivamente inutile, se non per finalità surrettizie o pretestuose – una misura di prevenzione applicata a soggetto non più socialmente pericoloso; invece, quanto alla misura patrimoniale, la connotazione di pericolosità è immanente alla res, per via della sua illegittima acquisizione, e ad essa inerisce “geneticamente”, in via permanente e, tendenzialmente, indissolubile. Ciò significa che presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua ad essere la pericolosità del soggetto inciso, ossia la sua riconducibilità ad una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione. Ciò è indubbiamente vero, con la necessaria precisazione, però, che ad assumere rilievo non è tanto la qualità di pericoloso sociale del titolare, in sé considerata, quanto piuttosto la circostanza che egli fosse tale al momento dell’acquisto del bene. Ecco allora che la precisazione del legislatore, recepita anche nell’art. 18 del menzionato “codice antimafia” (quanto all’irrilevanza dell’attualità della condizione di pericolosità sociale), risulta scontata apparendo assai difficile che, in sua mancanza, alcuno avesse mai potuto, ragionevolmente, dubitare del fatto che la misura ablatoria potesse riguardare soltanto beni recanti, in sé, tratti di oggettiva pericolosità, ontologicamente esistente al momento della proposta, indipendentemente da qualsivoglia, giudiziale,
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verifica della persistente pericolosità del loro titolare».
I ricorsi sono, dunque, inammissibili perché l’istanza di revoca è stata avanzata al di fuori delle ipotesi tassative per cui essa è astrattamente consentita, sulla base di un assunto -peraltro- manifestamente infondato.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/06/2024