Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35010 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE Dt PALERMO nei confronti di NOME COGNOME NOME, nato in Svizzera il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 13.2.2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullarinento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. pro. pen. in data 13.2.2024 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha applicato, recependo l’accordo fra le parti, ui,ei confront di NOME COGNOME, tratto a giudizio per rispondere’ déMati di cui , agli artt. 518 undecies e 482 cod. pen. per aver trasferito nel Principato di Monaco un dipinto, pervenutogli jure successionis e sottoposto a vincolo di Mtela ai sensi degli artt. 1 e 3 L.1089/1939, raffigurante una “Trinità” attributo ad NOME COGNOME COGNOME COGNOME, procedendo alla relativa vendita in favore della RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE al prezzo di C 525.000 senza un valido attestato di I bera circolazione o una valida licenza di esportazione per essere stato il sud etto documento, apparentemente emesso dalla RAGIONE_SOCIALE, contraffatto, la pena di un anno e sei mesi di reclusione sospesa ai sensi dell’art. 163 cod. pen.
Avverso il sudCOGNOME provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE artioolando un unico motivo con il quale deduce il vizio di violazione di legge riferito all’art. 518 duodevicies cod. pen. e, secondo la normativa previgente, al ‘art. 174 d. Igs. 42/2004 stante la mancata statuizione sulla confisca dell’operú prevista quale misura in caso di delitti contro il patrimonio culturale obbligatoria trattandosi bene in sé configurante il prodotto del reato
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi ammissibile, tenuto conto che, come a suo tempo chiarito da questa Corte nel suo supremo consesso, nella nozione di “illegalità della misura di sicurezza”, prevista dal comma 2-bis dell’articolo 448 cbd. proc. pen. fra le ipotesi tassative per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso l sentenze di patteggiamento, deve essere ricompresa la violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione a fronte della mancanza della mera apparenza della motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019 – dep. 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279348)
Non potendosi ritenere, come si osserva nella suddetta pronuncia, il rapporto tra il patto e la giurisdizione sbilanciato a favore della componente pattizi rivestendo essenziale rilievo anche il controllo che il giudice, sècondo il modell codicistico congruente con il suo oggetto, compie sulle richieste e prospettazioni congiunte delle parti, e quindi sull’intero progetto di decisione a contenut complesso che comprende oltre alla verifica in ordine alla oorrettezza della qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione e alla cornparazione del circostanze e alla congruità della pena, anche il riscontro della legalità della pen e della misura di sicurezza applicabile nel caso di specie, ne deriva che l’applicazione, obbligatoria o facoltativa, di una misura di sicurezza, personale patrimoniale, non concordata fra le parti, debba o possa essere comunque disposta, ai sensi dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., con la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2: in tal caso la statuizione relativa – che richie accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi – pur inap ellabile, alla del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen., è
impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuri ico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarie à e completezza, con ricorso innanzi a questa Corte in presenza di un vizio f – scontrabile nella pronuncia di merito ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Ciò premesso, le doglianze del Pubblico Ministero devono ritenersi fondate. Punendo l’art. 174 d. Igs. 42/2004, secondo la normativa vigente all’epoca del contestato reato, chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico archeologico, ecc. senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ora sostituito dall’art. 518 undecies cod. pen., il provvedimento ablatorio, di natura obbligatoria in ragione del titolo di reato, deve essere necessariamente emesso, salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato.
Ed invero la disciplina dei beni culturali è retta da una presunzione di proprietà statale che non crea un’ingiustificata posizione di privilegio pObatorio perché siffatta presunzione si fonda, oltre che sull’id quod plerumque acc dit anche su una “normalità normativa”, per vincere la quale è necessario che l’interessato fornisca la prova contraria: dal che deriva, tale essendo la ratio che informa le disposizioni sopra citate, che la confisca di un bene culturale, derivante dalla apposizione su di esso del vincolo da parte dell’autorità competente, sia obbligatoria, prescindendo addirittura da una pronuncia di condanna, come si ricava dall’avverbio “in ogni caso” il quale, ove il presupposto per la sua applicazione fosse l’acéertannento della penale responsabilità dell’imputato, non avrebbe ragion d’essere.
Non vertendosi nel caso di specie di bene appartenente a per -Sona estranea al reato, essendo pacifico che il dipinto fosse pervenuto jure Successionis nel patrimonio dell’imputato, la pronuncia impugnata deve essere annullata limitatamente all’omessa applicazione della confisca: stante la natura obbligatoria della misura in quanto concernente un bene confiscabile ex lege e tenuto altresì conto che la stessa ricade su un bene il porto o l’alienazione del quale costituisce reato, fattispecie nella quale non ricorre l’obbligo di motivaziohe in ordine al periculum in mora che deriva dalla stessa confiscabilità ex lege drilla res (Sez. U, Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848), la confisCa può in questo caso essere direttamente disposta da questa Corte ai sensi dell’àrt. 620 lett. l) cod. proc. pen., senza necessità di rinvio
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’a0plicabilità della confisca dell’opera d’arte in sequestro, confisca che dispone Così deciso in data 26.6.2024