Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30980 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona con ordinanza emessa il 24/05/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma sollevava conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa 1’8 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona.
Con quest’ultima ordinanza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, investito della competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione di un dipinto di NOME COGNOME, del quale era stata disposta la confisca obbligatoria – presentata dal soggetto al quale l’opera era stata rubata, NOME COGNOME -, si dichiarava incompetente in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Si riteneva, in particolare, che la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma discendeva, ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, cod. proc. pen., dal fatto che i reati per i quali si procedeva, ex artt. 648 cod. pen. e 66 legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche, erano stati commessi all’estero ed erano stati archiviati per intervenuta prescrizione.
A sua volta, investito della competenza a provvedere sull’istanza di restituzione del dipinto controverso, presentata da NOME COGNOME, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., ritenendo competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona.
A sostegno del conflitto di competenza negativo, si evidenziava che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona non aveva tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, avrebbe dovuto provvedere, quale giudice dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria che aveva pronunciato l’archiviazione del procedimento penale per intervenuta prescrizione, che, nel medesimo contesto, aveva disposto la confisca obbligatoria del dipinto, ai sensi dell’art. 518duodevicies cod. pen., così come introdotto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22. Tale confisca, del resto, possedendo le connotazioni di una misura recuperatoria di natura amministrativa, prescinde dall’accertamento di una responsabilità penale in capo a un soggetto individuato fisicamente e, conseguentemente, può essere adottata anche nelle ipotesi in cui sia pronunciata l’archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre preliminarmente evidenziare che, nel caso in esame, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, il Giudice
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per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, contemporaneamente, ricusavano la cognizione sulla medesima questione loro deferita, rappresentata dalla richiesta di restituzione di un dipinto di NOME COGNOME, del quale era stata disposta la confisca obbligatoria, ai sensi dell’art. 518-duodevicies cod. pen., presentata dal soggetto al quale l’opera era stata rubata, NOME COGNOME.
Tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi, che la competenza a provvedere sull’istanza di restituzione del dipinto di NOME COGNOME, presentata da NOME COGNOME, del quale era stata disposta la confisca obbligatoria, deve essere individuata in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, che aveva pronunciato l’archiviazione per intervenuta prescrizione dei reati dalla commissione dei quali derivava l’adozione della misura ablatoria.
Si consideri, in proposito, che l’intervenuta prescrizione di un reato per il quale è prevista la confisca obbligatoria, non preclude l’emissione del provvedimento ablatorio dei relativi beni da parte del giudice che ha pronunciato l’archiviazione. Ne consegue che, dopo l’eventuale archiviazione, l’esistenza e il mantenimento in vita della misura ablatoria dovranno essere valutati dal giudice dell’esecuzione competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 666 e 676 cod. proc. pen.
Ne discende che, nel nostro caso, la competenza a provvedere sull’istanza di restituzione del dipinto di NOME COGNOME spettava allo stesso giudice davanti al quale era stato definito il procedimento di cognizione per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 66 legge n. 1089 del 1939 e successive modifiche ovvero il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona competente per effetto dell’archiviazione disposta per intervenuta prescrizione, che prescinde dall’accertamento della responsabilità penale in capo a uno specifico soggetto. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «La confisca prevista per il reato di esportazione abusiva di beni culturali va disposta, oltre che in caso di pronuncia di condanna, anche in ipotesi di proscioglimento per cause che non riguardino la materialità del fatto e non interrompano il rapporto tra la “res” ed il reato» (Sez. 3, n. 49438 del 04/11/2009, Zerbone, Rv. 245862 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 19692 del 21/03/2018, Gour, Rv. 272870 – 01).
Né rileva, in senso contrario, l’intervenuta abrogazione dell’art. 66 legge n. 1039 del 1939, sussistendo, come affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 36265 del 15/06/2023, COGNOME, Rv. 284907 – 01), continuità normativa tra tale fattispecie e quella di cui all’art. 518-undecies cod. pen., che, in linea con
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l’abrogata disposizione, punisce la condotta di chiunque «trasferisce all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione».
È noto, del resto, che la legge n. 22 del 2022 si è limitata a riprodurre nel codice penale, in ossequio al principio della riserva codicistica, con il contestuale inasprimento delle pene edittali, le fattispecie delittuose previste a tutela patrimonio culturale già disciplinate dalla legislazione speciale, dove restano allocate le sole contravvenzioni, che, invece, non risultano abrogate dall’art. 5, comma 2, lettera b), dalla stessa legge n. 22 (Sez. 3, n. 36265 del 15/06/2023, COGNOME, cit.).
Occorre, pertanto, ribadire che la confisca di beni di interesse storico o artistico trasferiti all’estero deve essere disposta obbligatoriamente anche nelle ipotesi in cui sia stato emesso un decreto di archiviazione per cause che non attengono alla sussistenza del fatto, atteso che tale provvedimento possiede le connotazioni di una misura recuperatoria di natura amministrativa la cui applicazione è rimessa al giudice penale che ha disposto l’archiviazione; il che comporta che, definito il giudizio di cognizione, le eventuali questioni sull’esistenza e sul mantenimento in vita della misura ablativa dovranno essere valutati dal giudice dell’esecuzione, competente ai sensi del combinato degli artt. 666 e 676 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Cremona – Ufficio G.I.P.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Cremona Ufficio G.I.P. cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 12 luglio 2024.