Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21920 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NIGERIA( NIGERIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NIGERIA( NIGERIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore genera AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tre nel procedimento nei confronti di NOME e NOME ha confermato l’ordinanza di confisca delle somme di denaro e di confisca e distruzione delle altre cose sequestro, dopo avere dato atto che con ordinanza del 30/06/2023 aveva disposto il dissequestro e la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto e che tuttav precedenti ordinanze del 31/03/2021 e 18/03/2022 aveva già disposto la confisca e distruzione parziale dei beni in sequestro, nonché la confisca della somma in sequestro, e che dette ordinanze non erano revocabili, compresa quella di confisca delle somme di denaro, essendo delle stesse già stata disposta l’acquisizione a favore dello Stato.
Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME, tramite il proprio comune difensore, deducendo l’illogicità della motivazione.
Lamenta il difensore che, dopo avere chiesto ed ottenuto in sede esecutiva (non essendosi disposto alcunché con la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti dei ricorrenti i ordine alla fattispecie di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) provvedimento in data 30/06/2023 il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto d somme di denaro e dei telefoni cellulari in sequestro, gli veniva notificata la fissazione d nuova udienza in cui si faceva riferimento per la prima volta all’esistenza di due precede provvedimenti di confisca e distruzione dei beni mai notificati alla difesa e, qu pacificamente nulli. Si duole, inoltre, che all’esito di detta udienza il G.i.p. abbia af l’impossibilità di revocare i provvedimenti in ultimo menzionati senza specificare le rag sottese a tale impossibilità e senza considerare che il dissequestro era intervenuto per no esservi prova che il denaro fosse il profitto delle cessioni di sostanza stupefacente e per esservi necessità di mantenere il vincolo sui telefoni cellulari sequestrati.
Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnat
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Va preliminarmente evidenziato come la legge non preveda alcun provvedimento di “conferma” di una confisca (di cui i ricorrenti lamentano, altresì, l’omessa notifica) peralt precedentemente revocata, né invero la promozione ex officio, come è avvenuto nel caso in
esame, di un procedimento incidentale di esecuzione a tal fine; e come sia, invece, possibile dissequestro di beni già confiscati.
Ne consegue che il dissequestro disposto da ultimo, con ordinanza in data 30/06/2023, non essendo stato oggetto di impugnazione, non poteva essere revocato se non in presenza di elementi sopravvenuti tali da giustificarne la revoca.
Peraltro, l’incidente di esecuzione in esame riguardava entrambi i ricorrent nell’ordinanza impugnata si fa riferimento solo ad NOME.
Tali incertezze e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribuna Treviso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagin preliminari del Tribunale di Treviso.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2024.